Cooperativa agricola, le attività connesse alla vendita non danno luogo a operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci al sodalizio e da questo ai terzi. Lo precisa la consulenza giuridica numero 2 del 2022 dell'Agenzia delle Entrate: tali attività non rilevano ai fini IVA.
Con la consulenza giuridica n. 2 del 25 gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo svolgimento di attività agricole “connesse” da parte di una cooperativa agricola di conferimento (o da un consorzio di cooperative agricole), che commercializza i prodotti conferiti dai soci, non dà luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci al sodalizio e da questo ai terzi.
L’istanza di parte
La tematica oggetto di consulenza riguarda il trattamento IVA delle attività agricole connesse alla vendita, svolta da cooperative agricole di conferimento (o da un consorzio di cooperative agricole) che, a seguito del conferimento del prodotto agricolo da parte dei soci (o delle cooperative consorziate), si impegnano a commercializzarlo o valorizzarlo.
Nel caso prospettato, a seconda di quelle che sono le effettive modalità di esercizio delle attività statutarie di commercializzazione dei prodotti agricoli, i soci cooperatori (o le cooperative associate), hanno facoltà di scegliere se la cessione del prodotto, nel caso specifico cereali (frumento, mais, soia, orzo) avvenga a date predeterminate oppure secondo scelte operate esclusivamente dalla cooperativa (o dal consorzio).
Le differenti modalità di vendita, la cui scelta risponde all’esigenza di tutelare in via esclusiva l’interesse del socio conferente nel rispetto dello scambio mutualistico che caratterizza i sodalizi cooperativi, ha un diverso impatto in termini di attività e di costi di conservazione del prodotto medesimo.
Nel primo caso, infatti, conosce a priori quale potrà essere l’impatto dei costi di conservazione del prodotto mentre se la scelta di vendita dipende esclusivamente dalla cooperativa (o dal consorzio) i costi varieranno a seconda del momento di effettuazione della vendita, che potrà avvenire ad esempio immediatamente dopo la consegna o dopo un periodo di “ventilazione” che occorre per mantenere il prodotto “adatto alla cessione”.
A tal riguardo l’istante chiede all’Agenzia delle entrate di sapere se le attività amministrative svolte dalla cooperativa sui beni conferiti dai propri soci (trasformazione, manipolazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci) configurino o meno prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.
L’istante ritiene in particolare che le attività tra cooperativa e soci conferenti (o tra consorzio e cooperative) rilevanti ai fini IVA siano soltanto le operazioni di cessione di beni e non di prestazione di servizi.
La posizione dell’Agenzia delle entrate
L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto sostanzialmente corretta l’interpretazione proposta dalla cooperativa istante, richiamando sul punto la risoluzione n. 65/E del 12 giugno 2012 in materia di trattamento ai fini IVA delle attività agricole “connesse”, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci.
In primo luogo, in ragione dell’art 2135, co. 3 del cod. civ. si intendono connesse “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
Ciò premesso, la risalente prassi dell’Agenzia delle entrate aveva già chiarito che nelle cooperative agricole, che ai fini civilistici e IVA si qualificano come “produttori agricoli”, è ravvisabile un rapporto di continuità tra socio cooperatore e sodalizio nello svolgimento delle attività agricole, ivi comprese quelle connesse di cui all’art. 2135 cit.
Nell’ambito delle attività di commercializzazione dei prodotti conferiti, quindi, le attività connesse non costituiscono autonome prestazioni di servizi rese dalla cooperativa ai soci, ma “rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci” dirette a realizzare una migliore produttività del prodotto.
Con la consulenza giuridica dello scorso 25 gennaio l’Agenzia delle entrate ha deciso di dare continuità a tale orientamento perché il contesto normativo in argomento non è mutato nella sostanza.
In conclusione, quindi, fino a quando le attività svolte dalla cooperativa agricola siano da ritenersi connesse ai sensi dell’art. 2135 cc, le stesse non danno luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alla cessione dei beni (dai soci all’ente e dall’ente ai terzi), che resta l’attività principale esercitate dalla cooperativa agricola a favore dei soci (o dal consorzio a favore delle cooperative associate).
- Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 2 del 25 gennaio 2022
- Consulenza giuridica. Trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, codice civile, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci - Risoluzione n. 65 del 2012.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cooperative agricole: le attività connesse alla vendita non rilevano ai fini IVA