Workers buyout e cooperative, tra le novità della Legge di Bilancio 2022 c'è l'esonero completo dei contributi previdenziali per la costituzione di cooperative di produzione e lavoro. Si applica a condizione che i lavoratori rilevino i beni di un’azienda per proseguire o riavviare la produzione.
Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per sostenere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro da parte dei lavoratori che rilevano i beni di un’azienda per proseguire o riavviare la produzione.
È questa in estrema sintesi una delle misure riguardante il mondo cooperativo contenute nella Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
La misura di sostegno alle cooperative
L’art. 1 della Legge di Bilancio 2022, ai commi 253-254, rubricato “Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori”, contiene le misure per il riconoscimento dell’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi, a carico dei datori di lavoro.
Tale esonero è riconosciuto, a determinate condizioni, alle società cooperative che, si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022 per iniziativa dei lavoratori dipendenti che rilevano l’azienda o un ramo della stessa, così mantenendo l’attività produttiva e salvaguardando i livelli occupazionali.
La norma richiama espressamente il co. 3-quater dell’art. 23 del D.L. n. 83/2012, inserito dalla Legge di bilancio 2021, con cui è stato introdotto, quale ulteriore finalità del “Fondo per la crescita sostenibile” destinato a programmi sulla competitività dell’apparato produttivo nazionale, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.
Per tale finalità, la norma ha inoltre previsto la possibilità che siano concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi, la c.d. operazione di workers buyout.
Il beneficio introdotto dalla L. 234/2021 è riconosciuto, con esclusione dei premi e contributi dovuti al’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
La norma fissa precisi parametri per la fruizione dell’esonero contributivo, che non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
Sulla base dei dati contenuti negli archivi dell’INAIL, relativamente alle nuove società cooperative costituite negli anni 2018 e 2019, è stata rilevata la costituzione di 5.000 nuove società cooperative per ciascuno dei due anni in esame, con un numero medio annuo di lavoratori pari a circa 40.000 individui ed una retribuzione media annua di 20.000 euro.
Partendo da tali dati è stato stimato che soltanto il 5 per cento delle cooperative di nuova costituzione nel 2022 rientreranno nella casistica in esame, quindi all’incirca 250 società su base annua, per un onere per il 2022 è pari a 6 mln di euro, che arriverà, nel 2031, a 26,9 mln di euro.
Sempre alla luce dei dati rilevati dagli archivi dell’Istituto, dai quali si evince che solo una piccola percentuale di cooperative cessa definitivamente la propria attività nel corso del primo biennio di attività, ed in considerazione del beneficio contributivo riconosciuto dalla norma in esame al datore di lavoro, è stato ipotizzato che nessuna di queste nuove cooperative cessi la propria attività nei 24 mesi previsti per la fruizione dello sgravio.
Workers buyout, fenomeno in costante crescita
Il recupero delle imprese da parte dei lavoratori e la trasformazione delle stesse in società cooperative di produzione e lavoro attraverso un processo di workers buyout è un fenomeno di grande interesse e attualità visto il perdurare della crisi economica, acuita peraltro dal periodo pandemico, e da qualche anno rappresenta anche una opportunità per riavviare imprese confiscate alla criminalità organizzata.
Si tratta di un fenomeno, che ha preso piede con successo nel nostro Paese dopo le sperimentazioni condotte all’estero, in particolare negli Stati Uniti e in Argentina, attraverso cui i lavoratori diventano imprenditori di se stessi attraverso la costituzione di una cooperativa.
Non un fenomeno assistenziale, quindi, ma una vera e propria assunzione del rischio di impresa da parte dei lavoratori stessi.
I passi principali da compiere per acquisire un’impresa in crisi attraverso la modalità del workers buyout possono essere così riassunti:
- si parte da un’impresa in liquidazione o in fallimento o che attraversa un momento di difficoltà;
- i dipendenti si riuniscono in cooperativa e rilevano i beni aziendali per proseguire o riavviare la produzione;
- per fornire alla neocostituita cooperativa le risorse iniziali necessarie per avviare l’attività, i soci cooperatori devono mettere a disposizione risorse proprie, ad esempio i propri risparmi personali o il TFR;
- il capitale proprio può essere integrato dal sostegno degli appositi fondi mutualistici delle Associazioni di riferimento, che possono intervenire concedendo un prestito o acquisendo pro tempore una partecipazione nella cooperativa;
- la cooperativa può valutare l’opportunità di finanziamenti agevolati erogati dalle finanziarie appositamente costituite dal Ministero dello sviluppo economico.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Workers buyout e cooperative. Esonero contributivo nella Legge di Bilancio 2022