IVA formazione, nessuna esenzione sulle attività di docenza svolte da professionisti ma gestite totalmente da un Ordine territoriale, anche se quest'ultimo è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 457 del 7 luglio 2021.
Esenzione IVA formazione: dall’Agenzia delle Entrate arriva il veto sull’applicabilità alle attività di docenza svolte da professionisti, sulla base di accordi di cooperazione, convenzione e collaborazione, ma gestite totalmente sotto la direzione, il controllo, la responsabilità di un Ordine territoriale, anche se quest’ultimo è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione.
I compensi dei relatori, docenti autonomi con partita IVA, scontano l’imposta sul valore aggiunto in misura ordinaria.
I chiarimenti sono contenuti nella risposta all’interpello numero 457 del 7 luglio 2021. Come di consueto, lo spunto per fare luce sul punto arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un ente che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto trattamento IVA da applicare ai corrispettivi percepiti da i relatori indipendenti per l’attività di formazione svolta in base sulla base di accordi con gli Ordini territoriali.
I dubbi e la necessità di chiarimenti dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che, in attuazione di quanto previsto sul piano europeo, stabilisce la possibilità di beneficiare di un’esenzione IVA per la formazione.
L’imposta sul valore aggiunto non è dovuta per le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale [...]”.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 457 del 7 luglio 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento ai fini Iva di prestazioni formative rese da singoli relatori ad enti organizzatori del corso di formazione- Articolo 5 e articolo 10, primo comma, n. 20), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Esenzione IVA formazione: veto sull’attività di docenza dei professionisti
Come si evince dalla lettura della norma, per beneficiare dell’esenzione IVA sulla formazione è necessario rispettare una serie di requisiti molto rigidi.
Tra questi c’è anche il riconoscimento istituzionale della formazione, su cui si è espressa la Corte di Giustizia dell’UE, stabilendo che i servizi educativi e formativi sono esentati solo se effettuati da enti di diritto pubblico con uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato con finalità simili.
Nella risposta all’interpello numero 457 del 7 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce degli esempi concreti.
L’esenzione IVA sulla formazione è applicabile quando il corrispettivo viene percepito dagli enti stumentali agli ordini territoriali, dalle scuole di alta formazione, ma anche da altri enti terzi diversi che operano in cooperazione, convenzione, collaborazione con gli Ordini territoriali, ma solo a patto che “svolgano le singole attività formative ed operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso (avente lo status di ente pubblico) che è tenuto a garantire, essendone responsabile, i contenuti delle attività formative ed il riscontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi”.
Cosa accade, però, quando è un docente esterno, indipendente, a svolgere l’attività di formazione?
La risposta, anche in questo caso, arriva dalla Corte di Giustizia Europea. La lezione di un docente, a titolo personale, resa attraverso un istituto di istruzione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA solo se le lezioni sono impartite “per proprio conto e sotto la propria responsabilità”, ovvero quando il docente non viene retribuito in caso di impedimento e perde gli onorari in caso di soppressione dei corsi.
Quando invece è l’istituto che si assume ogni rischio per la gestione delle attività formative, sui corrispettivi del docente libero professionista è dovuta l’imposta sul valore aggiunto.
Esenzione IVA formazione, non si applica alle attività di docenza dei professionisti: le regole
Sulla base di questa distinzione, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti richiesti con la risposta all’interpello numero 457 del 7 luglio 2021.
Nel caso analizzato le attività di docenza vengono svolte dai singoli relatori sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini territoriali, che fungono da garanzia anche sui contenuti delle attività formative stesse e sul riscontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi.
A organizzare i corsi sono gli Ordini territoriali a cui i professionisti dovranno fatturare le attività di docenza.
Nel testo, infatti, si legge:
“Le prestazioni effettuate da singoli relatori nei confronti dell’ente organizzatore del corso devono essere assoggettate ad IVA nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita IVA in quanto professionisti, per cui l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l’attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell’articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972”.
Per supportare ulteriormente la sua posizione, poi, l’Agenzia delle Entrate richiama la Risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005, in cui si chiarisce che l’esenzione prevista per la formazione si applica quando i soggetti incaricati dell’esecuzione dei corsi “provvedono alla effettuazione di operazioni che concretizzano nella loro globalità l’esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione”.
Mentre l’agevolazione non è accessibile quando i docenti incaricati effettuano singole prestazioni.
D’altronde le disposizioni previste dall’articolo 10, n. 20) del Decreto IVA si riferiscono alle prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi.
Non c’è dubbio, quindi, le eventuali prestazioni rese all’Istituto da docenti esterni, dotati di partita IVA, devono essere assoggettate all’imposta nella misura ordinaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione IVA formazione: veto sull’attività di docenza dei professionisti