SGR e contabilità separata, lo stesso regime IVA deve essere applicato anche alle SICAF: le società sono soggetti passivi IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi delle operazioni dei propri fondi. Lo spiega la risposta all'interpello numero 74 del 24 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate che aggiunge che la quantificazione e la liquidazione dell'IVA devono essere separate.
SGR e contabilità separata, anche le SICAF, società d’investimento per azioni a capitale fisso, devono applicare lo stesso regime: sono soggetti passivi IVA in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che riguardano le operazioni dei fondi.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 74 del 24 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto è tenuto alla presentazione di un’unica dichiarazione annuale e all’effettuazione di un unico versamento cumulativo dell’imposta complessiva.
Tuttavia la quantificazione e la liquidazione dell’IVA devono essere separate.
SGR e contabilità separata, regime IVA da applicare anche alle SICAF: l’Agenzia delle Entrate
Il quesito per l’Agenzia delle Entrate riguarda il regime IVA delle SGR e la contabilità separata da applicare alle SICAF, società d’investimento per azioni a capitale fisso.
L’istante, una SICAF immobiliare multi-comparto, chiede come deve comportarsi per la quantificazione, la gestione e la liquidazione dell’IVA.
L’amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti con la risposta all’interpello numero 74 del 24 febbraio 2020
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 74 del 24 febbraio 2020
- Interpello ordinario - Sicaf multi-comparto - separazione delle attività di cui all’articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 633.
Il documento di prassi, nell’indicare la soluzione sul regime tributario applicabile ai fini IVA cita l’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 351 del 2001.
Il documento di prassi sottolinea che:
“Secondo tale norma, la SGR è il soggetto passivo IVA per quanto attiene alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi da essa istituiti o gestiti. Pertanto, la SGR ha l’obbligo di tenere contabilmente separate la propria attività da quella di ciascun fondo e deve, altresì, curare separatamente gli adempimenti relativi alla quantificazione e alla liquidazione dell’imposta.”
La disposizione, come spiega l’Agenzia delle Entrate, anche se nel concreto si esprime sulle SGR deve essere interpretata estensivamente anche per le SICAF.
La SICAF multi comparto deve quindi seguire le indicazioni per il regime di separazione delle attività di cui all’articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 633, ovvero il Decreto IVA.
Nel documento chiarificatore l’Agenzia delle Entrate sposa dunque la soluzione proposta dall’istante.
SGR e contabilità separata, regime IVA da applicare anche alle SICAF: la soluzione proposta all’Agenzia delle Entrate
L’istante, nella soluzione proposta all’amministrazione finanziaria, ritiene che le indicazioni sulle attività separate ai fini IVA per i fondi immobiliari di una SGR debbano essere applicate anche ad una SICAF multi comparto e ai singoli comparti.
In relazione ai singoli aspetti l’istante prospetta le seguenti soluzioni:
- per la fatturazione delle operazioni attive poste in essere da un comparto la SICAF utilizzerà il proprio numero di partita IVA e il numero identificativo di tale comparto attribuito dalla Banca d’Italia;
- in qualità di unico soggetto passivo ai fini dell’IVA, dovrà calcolare e liquidare l’IVA considerando ciascun comparto come attività separata ai fini IVA;
- la SICAF effettuerà un versamento cumulativo dell’IVA, dopo aver compensato la propria posizione IVA con quelle dei singoli comparti;
- ai fini della Dichiarazione IVA, la SICAF dovrà presentare un’unica dichiarazione, compilando un unico frontespizio, un modulo per le proprie operazioni, nonché tanti ulteriori moduli quanti sono i comparti. Nei singoli moduli della Dichiarazione IVA, ciascun comparto sarà identificato inserendo nel “Quadro VA4” la denominazione del comparto e il numero identificativo attribuito dalla Banca d’Italia;
- in considerazione del fatto che la SICAF si qualifica come unico soggetto passivo ai fini IVA per le operazioni effettuate dai propri comparti, l’eventuale credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA può essere chiesto a rimborso dalla SICAF.
SGR e contabilità separata, regime IVA da applicare anche alle SICAF: il quadro normativo
Nel documento chiarificatore del 24 febbraio 2020 viene riepilogato il quadro normativo di riferimento per le SICAF e le SGR.
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96 ha modificato il quadro normativo che disciplina gli organismi di investimento collettivo del risparmio, OICR.
Nello specifico sono stati inseriti nell’ordinamento italiano le società di investimento a capitale fisso, ovvero le SICAF.
La definizione delle SICAF è contenuta nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del TUF, alla lettera i-bis):
“l’OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: SGR e contabilità separata, regime IVA da applicare anche alle SICAF