Emissione fattura elettronica entro il 18 febbraio 2019 per le fatture relative ad operazioni effettuate a gennaio. La scadenza per l'invio al SdI riguarderà i contribuenti con liquidazione IVA mensile e sarà il vero banco di prova per la tenuta del sistema.
Dovranno essere emesse entro il 18 febbraio le fatture elettroniche relative ad operazioni del mese di gennaio 2019.
Il termine per l’emissione coincide con la scadenza per la liquidazione IVA e il primo vero banco di prova della fatturazione elettronica riguarderà i contribuenti mensili.
Ad esser messi alla prova non saranno soltanto i titolari di partita IVA che hanno sfruttato la moratoria in materia di sanzioni e termine di emissione delle fatture elettroniche stabilita dal Decreto Legge fiscale n. 119/2018, ma anche il SdI, chiamato ad accogliere una mole considerevole di dati.
Il rischio sollevato da molti è che potrebbero esservi rallentamenti e malfunzionamenti del sistema, tenuto conto che nonostante le smentite dell’Agenzia delle Entrate, sono stati frequenti i casi di problemi nell’invio segnalati da contribuenti e loro intermediari.
La prova del nove si avrà soltanto con l’arrivo della scadenza per l’emissione delle fatture di gennaio, ovvero con la liquidazione IVA da effettuare entro il 18 febbraio 2019 per i contribuenti mensili.
Emissione fattura elettronica entro il 18 febbraio per le liquidazioni dei mensili
Il termine di emissione per le fatture elettroniche del mese di gennaio è fissato al 18 febbraio 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione e il versamento IVA mensile.
Così come stabilito dall’articolo 10 del Decreto Fiscale, i titolari di partita IVA potranno emettere le fatture elettroniche entro il termine della liquidazione periodica senza l’applicazione di sanzioni. Nel caso di emissione entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo, la sanzione si riduce dell’80%.
Per il mese di gennaio (così come nei mesi successivi e fino a luglio per i trimestrali, settembre per i mensili), il termine per l’emissione e la trasmissione al SdI è quello del 18 febbraio per i contribuenti mensili, scadenza che slitta al 16 maggio per i trimestrali.
Ricordiamo che sul tema l’Agenzia delle Entrate, nel corso del convegno organizzato dal CNDCEC, ha fornito alcuni importanti chiarimenti che riguardano la data da indicare in fattura, che sarà quella di effettuazione dell’operazione anche in caso di emissione rinviata alla scadenza della liquidazione.
Regole diverse in caso di fattura differita: la data da indicare è quella di emissione della fattura elettronica, poiché al suo interno sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operaizone.
Il termine lungo per l’emissione delle fatture non riduce le sanzioni per omesso versamento IVA
In merito alla moratoria delle sanzioni previste in caso di emissione delle fatture elettroniche entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo, è bene ricordare quanto chiarito recentemente dall’Agenzia delle Entrate nel corso del convegno Telefisco 2019.
La riduzione della sanzione al 20% nel caso di emissione entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo non si applica all’omesso o irregolare versamento dell’imposta.
La moratoria prevista dal Decreto Legge n. 119/2018 riguarda esclusivamente la sanzione dovuta in caso di ritardo nella fatturazione delle operazioni (articolo 6 del Decreto Legislativo n. 471/97), che in via ordinaria va dal 90 al 180 per cento dell’IVA dovuta.
Resta piena invece la sanzione prevista dall’articolo 13 dello stesso Decreto in materia di omesso versamento (pari al 30% dell’imposta).
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