Il decreto lavoro è legge. Il DDL di conversione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tra le novità la proroga dello smart working e il bonus per i lavoratori del settore turistico
Dopo un lungo iter di conversione in legge, il decreto lavoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio.
Tra le novità inserite durante il passaggio parlamentare c’è la doppia proroga dello smart working per i lavoratori fragili, che potranno continuare a lavorare in modalità agile fino alla fine dell’anno se dipendenti privati e fino al 30 settembre se impiegati dalla pubblica amministrazione.
Prevista la proroga al 31 dicembre 2023 anche per i genitori con figli minori di 14 anni, ma solo per il settore privato.
Altre novità rispetto al testo originale sono: il bonus per gli straordinari e il lavoro notturno dei lavoratori del turismo, nuovi correttivi sulle causali dei contratti a tempo determinato e interventi sulla disciplina del nuovo assegno di inclusione, nello specifico nella parte relativa alle offerte di lavoro e alla scala di equivalenza.
Come già evidenziato durante il passaggio al Senato, resta fuori dal testo definitivo il provvedimento che introduceva un esonero contributivo fino a 3.000 euro per i datori di lavoro del settore domestico.
Decreto lavoro 2023: smart working e bonus turismo, le principali novità nel DDL di conversione
Dopo l’approvazione alla Camera si è chiuso l’iter del disegno di legge di conversione del decreto lavoro. Il testo della legge n. 85/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio.
Sono diversi gli emendamenti proposti e approvati durante il passaggio parlamentare, i quali introducono alcune novità rispetto a quanto previsto dal testo originale del decreto.
Il decreto lavoro rubricato “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” introduce importanti novità a partire dalla disciplina del nuovo assegno di inclusione, cioè lo strumento che dal prossimo anno sostituirà il reddito di cittadinanza.
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Inoltre, dal periodo di paga di luglio sarà attivo il nuovo taglio del cuneo fiscale, che si somma a quello già previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e che porta la riduzione totale a 7 punti percentuali per redditi fino a 25.000 euro e a 6 punti per quelli fino a 35.000 euro.
Nonostante le proposte di emendamento presentate, poi, non c’è stata alcuna modifica per quel che riguarda l’innalzamento della soglia dei fringe benefit che passa a 3.000 euro solamente per i dipendenti con figli a carico.
Inoltre, è stato abrogato l’emendamento che prevedeva la misura di esonero contributivo del 100 per cento per 3 anni (fino a 3.000 euro) in favore delle famiglie che assumono lavoratori domestici addetti all’assistenza di anziani non autosufficienti. Una novità già prevista nella bozza del testo del decreto lavoro ma che non ha mai visto la luce.
Decreto lavoro 2023: proroga dello smart working per fragili e genitori di under 14
Una delle novità principali riguarda senza dubbio la proroga dello smart working per i lavoratori fragili e i genitori con figli sotto i 14 anni del settore privato.
La scadenza fissata al 30 giugno dal decreto Milleproroghe, slitta così al 31 dicembre 2023.
Un altro emendamento inserito in extremis, poi, ha previsto la proroga anche per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione, inizialmente esclusi per mancanza di coperture. Il termine, però, viene anticipato al 30 settembre.
Fino alle nuove date di scadenza, dunque, i lavoratori fragili potranno continuare a svolgere la propria attività in modalità agile senza la necessità di ricorrere agli accordi individuali con la possibilità di ricoprire anche mansioni diverse purché rientrino nella stessa categoria o area di inquadramento, così come definite dai contratti collettivi vigenti.
Allo stesso modo, i genitori con figli sotto i 14 anni del settore privato, nel caso in cui nel nucleo non sia presente un genitore che beneficia di sostegni al reddito o non lavoratore, potranno lavorare in smart working a condizione che le caratteristiche dell’attività lo consentano.
Decreto lavoro 2023: bonus per i lavoratori del settore turistico
Tra le novità introdotte con un emendamento al testo c’è il nuovo bonus per i lavoratori del settore turistico.
Si tratta di un trattamento integrativo speciale che i lavoratori riceveranno un busta paga e pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde relative al lavoro notturno e agli straordinari.
Potranno riceverlo tutti i lavoratori e le lavoratrici per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 che nel 2022 hanno dichiarato un reddito non superiore a 40.000 euro.
Il bonus non concorre alla formazione di reddito e sarà erogato direttamente dal datore di lavoro che recupererà il credito maturato in compensazione.
Decreto lavoro 2023: causali per il tempo determinato e assegno di inclusione
Altri emendamenti al testo di conversione in legge del decreto lavoro sono andati a modificare la nuova disciplina dei contratti a termine. Il decreto, infatti, nell’allentare le restrizioni imposte dal Decreto Dignità ha individuato le nuove causali che legittimano il ricorso al lavoro a termine oltre i 12 mesi.
Le novità riguardano le proroghe e i rinnovi dei contratti. Secondo quanto previsto, la causale non è necessaria per i primi 12 mesi di contratto a tempo determinato anche se si raggiungono con più rapporti di lavoro.
Ad esempio per un primo rapporto a termine di 6 mesi e di un successivo rinnovo di altri 6 mesi non servirà la causale. Questa sarà obbligatoria per un eventuale altro rinnovo che comporterebbe il superamento dei 12 mesi di lavoro a tempo determinato.
Un’altra novità riguarda il fatto che per il calcolo dei 12 mesi si terrà conto solamente dei contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto lavoro.
Per quanto riguarda, poi, il limite del 20 per cento dei lavoratori a tempo determinato, nel calcolo non si contano o lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Infine, novità anche in materia di assegno di inclusione, nello specifico in relazione ai parametri della scala di equivalenza e alle caratteristiche dell’offerta di lavoro che i beneficiari sono obbligati ad accettare.
I percettori dell’assegno sono tenuti ad accettare un’offerta:
- a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se entro 80 km dal domicilio del soggetto oppure, novità introdotta con un emendamento, raggiungibile entro 120 minuti con i mezzi pubblici;
- a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
- con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
Per quanto riguarda il primo punto, in sede referente è stata aggiunta la modifica per cui tali previsioni non hanno efficacia se nel nucleo familiare ci sono minori di 14 anni e l’offerta va accettata se il posto di lavoro non dista più di 80 km o è raggiungibile in meno di due ore con i mezzi pubblici.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decreto lavoro 2023: smart working e bonus turismo, le principali novità del testo in Gazzetta Ufficiale