Non passa il vaglio del Senato il bonus fino a 3.000 euro annui, per un massimo di 36 mesi, in caso di assunzione di colf e badanti per l'assistenza ad anziani non autosufficienti. La novità era stata inserita in prima battuta tra le modifiche al Decreto Lavoro, ma non trova ora spazio tra le modifiche confermate
Salta il bonus fino a 3.000 euro annui, per un massimo di 36 mesi, per l’assunzione di colf e badanti.
Inserito inizialmente tra gli emendamenti al Decreto Lavoro approvati in Commissione Affari sociali del Senato, nel testo licenziato per il voto in Aula viene meno il nuovo esonero contributivo previsto per il 2023, 2024 e 2025 in favore delle famiglie che assumono addetti all’assistenza di anziani non autosufficienti.
Una novità il cui fine era supportare le famiglie nell’assistenza di anziani, ma che rappresentava anche una risposta al fenomeno del lavoro nero in ambito domestico. Resta confermata quindi soltanto la deducibilità parziale dei contributi di colf e badanti, riconosciuta fino ad un massimo di 1.500 euro circa.
Bonus fino a 3.000 euro per l’assunzione di colf e badanti: salta l’esonero contributi nel DL Lavoro
Già nel corso dei lavori preparatori all’approvazione del Decreto Lavoro si era parlato della possibilità di intervenire sulle misure attualmente previste per incentivare l’assunzione regolare di colf e badanti.
L’ipotesi era di raddoppiare il limite per la deducibilità dei contributi, ad oggi fissato a 1.500 euro circa, portando quindi la soglia massima da indicare in dichiarazione dei redditi a 3.000 euro.
Il testo del DL n. 48 del 4 maggio 2023 non ha tuttavia introdotto novità, ma è in sede di conversione che si attendevano novità per i datori lavoro domestico. Nello specifico, nel corso della discussione in commissione Affari sociali del Senato era stato approvato un emendamento per l’azzeramento dei contributi dovuti per il primo triennio di assunzione.
Il testo dell’emendamento approvato prevedeva che:
“Al fine di supportare le famiglie nell’assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.”
Non quindi un aumento del tetto di deducibilità bensì un bonus per l’assunzione a tempo indeterminato di colf e badanti, riconosciuto per un massimo di 36 mesi e per il triennio 2023, 2024 e 2025.
15 i milioni di euro annui necessari a copertura dell’esonero contributivo del 100 per cento, entro il limite di 3.000 euro annui, ma la misura non trova spazio nel testo della legge di conversione del Decreto Lavoro attesa in Senato per il primo via libera.
Bonus assunzioni in parallelo alla deduzione dei contributi di colf e badanti
Venuta meno la possibilità di beneficiare dell’esonero contributivo, almeno per il momento, per i datori di lavoro domestico resta in campo solo la deducibilità già prevista ad oggi.
Si ricorda infatti che sui contributi corrisposti in favore di colf e badanti è possibile beneficiare della deduzione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il limite di 1.549,37 euro.
Un importo da sempre ritenuto eccessivamente basso, motivo per il quale da tempo le associazioni datoriali hanno evidenziato la necessità di interventi per incrementare le agevolazioni per le famiglie.
Non sarà però il Decreto Lavoro ad intervenire, salvo cambi di passo nel corso dei lavori della Camera che dovranno portare al via libera definitivo alla legge di conversione.
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