L'INPS, nella circolare n. 13 del 2 febbraio, ha pubblicato le tabelle per il calcolo dei contributi dovuti dai lavoratori domestici nel 2023. Importi e coefficienti per colf e badanti
Come ogni anno sono stati pubblicati i valori di cui i lavoratori domestici, come colf e badanti, devono tenere conto per il calcolo dei contributi dovuti per il nuovo anno.
Le tabelle con importi e coefficienti di ripartizione sono disponibili nella circolare dell’INPS n. 13 del 2 febbraio 2023.
La fascia di retribuzione su cui vanno calcolati i contributi viene determinata dall’indice dei prezzi al consumo, che per il 2022 ha subito una variazione dell’8,1 per cento. Contributi più cari, dunque, rispetto agli anni passati a causa dell’inflazione.
Contributi lavoratori domestici 2023: dall’INPS le tabelle con gli importi per colf e badanti
Nella circolare n. 13 del 2 febbraio, l’INPS comunica gli importi che i lavoratori domestici, come colf e badanti, devono versare a titolo di contributi per il 2023. Il documento contiene le tabelle con gli importi di riferimento e i coefficienti di ripartizione in base alle diverse fasce di retribuzione, sulle quali poi si calcolano i contributi dovuti.
Queste vengono determinate ogni anno in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, che l’ISTAT per il 2021-2022 ha indicato all’8,1 per cento.
I fattori che influiscono sull’importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici sono i seguenti:
- retribuzione oraria;
- numero delle ore contrattuali dichiarate;
- CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari;
- tipologia del contratto di lavoro.
Anche nel 2023 per i rapporti a tempo determinato continuerà ad essere applicato il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, cioè la retribuzione convenzionale. Questa regola non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
“Restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.”
Sarà applicato anche l’esonero del 50 per cento, previsto dalla Legge di Bilancio 2022, in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che sono rientrate al lavoro entro il 31 dicembre 2022.
Per far applicare l’esonero, il datore di lavoro domestico dovrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, che sarà presto messo a disposizione.
Di seguito le tabelle relative all’importo dei contributi per lavoratori domestici con e senza contributo addizionale.
Tabella A - Importo dei contributi per i lavoratori domestici senza contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
Retribuzione oraria effettiva | Retribuzione Oraria Convenzionale | Importo contributo orario comprensivo di quota CUAF | Importo contributo orario senza quota CUAF |
---|---|---|---|
fino a 8,92 euro | 7,90 euro | 1,58 euro (0,40 a carico del lavoratore) | 1,59 euro (0,40 a carico del lavoratore) |
oltre 8,92 e fino a 10,86 euro | 8,92 euro | 1,78 euro (0,45 a carico del lavoratore) | 1,79 euro (0,45 a carico del lavoratore) |
oltre 10,86 euro | 10,86 euro | 2,17 euro (0,55 a carico del lavoratore) | 2,18 euro (0,55 a carico del lavoratore) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | 5,75 euro | 1,15 euro (0,29 a carico del lavoratore) | 1,16 euro (0,29 a carico del lavoratore) |
Tabella B - Importo dei contributi per i lavoratori domestici con contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
Retribuzione oraria effettiva | Retribuzione Oraria Convenzionale | Importo contributo orario comprensivo di quota CUAF | Importo contributo orario senza quota CUAF |
---|---|---|---|
fino a 8,92 euro | 7,90 euro | 1,69 euro (0,40 a carico del lavoratore) | 1,70 euro (0,40 a carico del lavoratore) |
oltre 8,92 e fino a 10,86 euro | 8,92 euro | 1,91 euro (0,45 a carico del lavoratore) | 1,92 euro (0,45 a carico del lavoratore) |
oltre 10,86 euro | 10,86 euro | 2,32 euro (0,55 a carico del lavoratore) | 2,33 euro (0,55 a carico del lavoratore) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | 5,75 euro | 1,23 euro (0,29 a carico del lavoratore) | 1,24 euro (0,29 a carico del lavoratore) |
In entrambi i casi il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi, possibilità ammessa solo quando il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, nei casi previsti dalla legge (art. 1 del DPR n. 1403/1971).
Contributi INPS 2023 lavoratori domestici: i coefficienti di ripartizione
Oltre alle tabelle degli importi, nella circolare n. 13 sono specificati anche i coefficienti di ripartizione da applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 per i rapporti di lavoro instaurati con colf e badanti.
Di seguito le tabelle relative ai coefficienti con e senza contributo addizionale.
Tabella A - Coefficienti di ripartizione lavoratori domestici senza contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
Gestione | Lavoratori domestici con CUAF - Aliquote | Lavoratori domestici con CUAF - Coefficienti | Lavoratori domestici senza CUAF - Aliquote | Lavoratori domestici senza CUAF - Coefficienti |
---|---|---|---|---|
Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti | 17,4275 per cento | 0,872793 | 17,4275 per cento | 0,867579 |
ASpI | 1,0300 per cento | 0,051584 | 1,1500 per cento | 0,057250 |
CUAF | 0 per cento | 0 | 0 per cento | 0 |
MATERNITA’ | 0 per cento | 0 | 0 per cento | 0 |
INAIL | 1,31 per cento | 0,065607 | 1,31 per cento | 0,065215 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20 per cento | 0,010016 | 0,2000 per cento | 0,009956 |
Totale | 19,9675 per cento | 1 | 20,0875 per cento | 1 |
Tabella B - Coefficienti di ripartizione lavoratori domestici comprensivi del contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
Gestione | Lavoratori domestici con CUAF - Aliquote | Lavoratori domestici con CUAF - Coefficienti | Lavoratori domestici senza CUAF - Aliquote | Lavoratori domestici senza CUAF - Coefficienti |
---|---|---|---|---|
Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti | 17,4275 per cento | 0,815608 | 17,4275 per cento | 0,811053 |
ASpI | 1,0300 per cento | 0,048204 | 1,1500 per cento | 0,053519 |
CUAF | 0 per cento | 0 | 0 per cento | 0 |
MATERNITA’ | 0 per cento | 0 | 0 per cento | 0 |
INAIL | 1,31 per cento | 0,061308 | 1,31 per cento | 0,060966 |
Contributo addizionale | 1,40 per cento | 0,065520 | 1,40 per cento | 0,065154 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20 per cento | 0,009360 | 0,20 per cento | 0,009308 |
Totale | 21,3675 per cento | 1 | 21,4875 per cento | 1 |
Per tutti gli altri dettagli, compreso l’importo dei contributi con esonero del 50 per cento in favore delle lavoratrici madri e relativi coefficienti di ripartizione, si rimanda al testo integrale della circolare n. 13/2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi lavoratori domestici 2023: dall’INPS le tabelle con gli importi per colf e badanti