Contributi figurativi: cosa sono, quando è possibile richiederne l'accredito su domanda all'INPS e quali i casi in cui spettano in automatico? Guida completa alle regole da conoscere per capire a cosa servono.
Cosa sono i contributi figurativi e quali sono i casi in cui si può richiedere l’accredito all’INPS?
Si tratta di una quota di contribuzione che è riconosciuta automaticamente o su domanda e in caso di particolari eventi, che non comporta costi per il lavoratore e per il datore di lavoro.
Il decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 ha esteso il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori interessati da eventi coperti da contribuzioni figurativa integrale da parte dell’INPS.
Coloro che avevano un rapporto di lavoro attivo a luglio 2022 e che fino al 18 maggio 2022 (data dell’entrata in vigore del Decreto legge 50 del 2022) non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80 per cento perché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS, possono beneficiare dell’una tantum di 200 euro al pari degli altri lavoratori.
Questo è solo uno dei tanti casi in cui la contribuzione figurativa serve ad ottenere benefici assistenziali o previdenziali. In generale, consente di andare in pensione prima e spesso con un importo più alto.
Vediamo dunque di cosa si tratta e quali sono i benefici per il lavoratore.
Contributi figurativi: cosa sono e quando è possibile richiederli
- Cosa sono i contributi figurativi
- Contributi figurativi: quando sono accreditati
- Accredito dei contributi figurativi automatico o su domanda
- Accredito contributi figurativi per servizio militare obbligatorio o volontario e servizio civile
- Aspettativa per carica pubblica elettiva o sindacale
- Accredito per svolgimento di lavori socialmente utili o stipula di contratti di solidarietà
- Maternità e congedo parentale
- A cosa serve la contribuzione figurativa e quali sono i limiti consentiti
Cosa sono i contributi figurativi
I contributi figurativi sono contributi virtuali, riconosciuti senza oneri a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
Nei casi tassativamente previsti dalle leggi, quando si verifica un’interruzione o una sospensione momentanea del rapporto di lavoro, l’INPS riconosce al lavoratore la copertura contributiva senza alcun effettivo pagamento.
Le regole della contribuzione figurativa sono spesso diverse nel lavoro pubblico, privato o nel lavoro autonomo, ma in generale, questo tipo di contributi è utile ad ogni lavoratore per maturare il diritto alla pensione e per accumulare un importo più alto dell’assegno.
Contributi figurativi: quando sono accreditati
I contributi figurativi sono generalmente accreditati nei seguenti casi:
- interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento e conseguente diritto all’indennità di disoccupazione;
- sospensione dal lavoro per cassa integrazione o licenziamento per crisi aziendale, con riconoscimento dell’indennità di mobilità;
- servizio militare o servizio civile prestato nei casi di obiezione di coscienza;
- malattia o infortunio sul lavoro (fino a un massimo di 22 mesi in tutta la vita assicurativa);
- astensione obbligatoria per maternità;
- astensione facoltativa per congedo parentale fino ad un massimo di dieci mesi, anche frazionabili entro i 12 anni di età del bambino;
- assenze per malattia del figlio fino a tre anni di età del bambino;
- assenza dal lavoro per donazione del sangue;
- aspettativa non retribuita per svolgimento di cariche pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali;
- contratti di solidarietà difensivi;
- assistenza sanitaria per tubercolosi, calamità naturali e chiusura di attività commerciale.
Accredito dei contributi figurativi automatico o su domanda
L’accredito figurativo avviene a volte in forma automatica, a volte dietro presentazione di apposita istanza dell’interessato.
I contributi figurativi sono accreditati d’ufficio nel momento dell’interruzione o della sospensione del rapporto di lavoro in caso di disoccupazione, cassa integrazione o malattia/infortunio sul lavoro ma talvolta sono riconosciuti nel momento in cui si presenta domanda di pensione.
Ci sono poi casi nei quali è necessaria un’apposita istanza, come nello svolgimento del servizio militare o del servizio civile.
Esaminiamo quindi alcuni casi specifici.
Accredito contributi figurativi per servizio militare obbligatorio o volontario e servizio civile (in quest’ultimo caso è necessario che il servizio civile sia stato avviato entro il 31 dicembre 2005)
I periodi di svolgimento di servizio militare obbligatorio o di richiamo alle armi nelle Forze Armate italiane sono coperti da contributi figurativi, su domanda.
La richiesta può essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione, a condizione che il periodo di riferimento non sia stato già oggetto di diversa contribuzione. L’interessato deve in ogni caso possedere, al momento della domanda, almeno un contributo effettivo già versato.
L’accredito figurativo può riguardare gli iscritti all’AGO, alla gestione lavoratori autonomi o ai fondi speciali di previdenza gestiti da INPS ma restano esclusi gli iscritti alla Gestione separata.
La domanda deve essere presentata on line tramite il servizio web dedicato, contattando il numero verde INPS o rivolgendosi ad un patronato, autocertificando i periodi di servizio svolti ed indicando il distretto o ufficio militare interessato.
Aspettativa per carica pubblica elettiva o sindacale (art.3 decreto legislativo 16 settembre 1996 n.564 e art.31 legge 20 maggio 1970 n.300)
Gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, alle gestioni private e ai fondi speciali, con rapporto di lavoro dipendente attivo, avviato prima della proclamazione, usufruiscono di un’aspettativa non retribuita in caso di elezioni o nomine sindacali coperta da contribuzione figurativa.
I contributi possono essere riconosciuti soltanto se il periodo di astensione dal lavoro risulta da atto scritto formale, presentando apposita domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’aspettativa, pena la decadenza del diritto.
Gli eletti al Parlamento nazionale, europeo o alle assemblee regionali, nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che maturano con l’elezione il diritto ad un vitalizio o ad un incremento di pensione, devono tuttavia corrispondere personalmente all’organo elettivo, entro cinque anni, l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a loro carico.
L’Ente provvederà a riversare poi la quota contributiva dell’eletto all’istituto previdenziale di appartenenza e quest’ultimo riconoscerà una quota di contributi figurativi rimanenti.
Anche in questo caso l’accredito virtuale, dunque non è automatico: è necessario che l’eletto presenti richiesta on line ed alleghi alcuni documenti, tra cui il provvedimento formale di conferimento dell’incarico ricevuto e la certificazione delle funzioni svolte.
Accredito per svolgimento di lavori socialmente utili o stipula di contratti di solidarietà
I lavoratori coinvolti in progetti di pubblica utilità, finanziati da Enti utilizzatori, regioni o enti locali (circolare Inps 188 del 7 ottobre 2016) e quelli coinvolti in contratti di solidarietà possono presentare domanda, tramite gli Enti stessi, di contribuzione figurativa per tutto il periodo di svolgimento dell’attività socialmente utile o per tutta la durata del contratto.
Maternità e congedo parentale
La lavoratrice in maternità oppure entrambi i genitori nei periodi di congedo parentale e dunque di astensione facoltativa dal lavoro, per un periodo massimo di 10 mesi, entro i 12 anni di vita del figlio, hanno diritto alla contribuzione figurativa.
Gli importi variano secondo la percentuale di stipendio percepita: se la retribuzione è ridotta al 30 per cento, i contributi figurativi coprono la parte differenziale (art.35 - decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151) dello stipendio, con un accredito virtuale automatico o in alcuni casi, su domanda.
Se poi la maternità si svolge al di fuori del rapporto di lavoro, la contribuzione figurativa è possibile solo se l’interessata è in servizio alla data del 27 aprile 2011 (art.2, comma 504 legge 244 del 2007) ed ha almeno cinque anni di contributi già versati durante il rapporto di lavoro (art.25 decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001).
I contributi figurativi sono infine riconosciuti dalla legge anche ai lavoratori che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104 del 1992: in particolare, i periodi di congedo straordinario utilizzati per assistere un figlio portatore di handicap grave, sono coperti da contribuzione virtuale entro un importo massimo che nell’anno 2022 è di 12.322,53 euro.
A cosa serve la contribuzione figurativa e quali sono i limiti
I contributi figurativi servono per andare in pensione prima e con un assegno più alto.
Esistono però alcune eccezioni: se il lavoratore riceve una indennità di disoccupazione o trascorre periodi in malattia, i contributi figurativi che gli vengono riconosciuti sono utili soltanto per il calcolo dell’assegno e non come anzianità per maturare il diritto alla pensione.
La sentenza della Cassazione 29968 del 13 ottobre 2022 ha confermato questo orientamento: i contributi figurativi per malattia o disoccupazione non valgono come contributi utili a maturare il requisito di anzianità contributiva di 41 anni richiesto per la pensione di anzianità in regime di totalizzazione ma restano validi per determinare l’ammontare dell’assegno.
Quelli invece riconosciuti ai lavoratori socialmente utili, ai commercianti in crisi e ai titolari di assegno di invalidità sono validi per raggiungere il diritto a pensione ma non per aumentarne l’importo. In ogni caso la contribuzione figurativa non può superare il limite di 5 anni in tutta la vita assicurativa.
Infine, se la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto e la contribuzione figurativa riguarda periodi di tempo che incidono sulle diverse regole di calcolo, si assume come riferimento la media delle retribuzioni dell’anno solare, per ciascuna settimana di assenza, e si calcola la quota di contributi virtuale a cui si ha diritto nel caso di disoccupazione, malattia e maternità.
Se i lavoratori sono invece in cassa integrazione o mobilità, la base di calcolo per i contributi figurativi è la retribuzione utile ai fini della stessa cassa integrazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi figurativi: cosa sono e quando è possibile richiederli