Conguaglio fiscale in busta paga, la scadenza per i sostituti d'imposta è il 28 febbraio 2022. Entro questo termine sarà necessario effettuare il calcolo di IRPEF, bonus e detrazioni fiscali effettivamente spettanti sui redditi da lavoro dipendente erogati nel 2021. Smart working e fringe benefit tra gli aspetti da attenzionare.
Conguaglio fiscale in busta paga, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2022 per i sostituti d’imposta.
Entro tale termine, sarà necessario effettuare il calcolo esatto dell’IRPEF dovuta, così come dei bonus e delle detrazioni fiscali spettanti, tenuto conto dei redditi da lavoro dipendente erogati nel corso del 2021.
Molti datori di lavoro effettuano già tra dicembre e gennaio il conguaglio fiscale di fine anno, che incide quindi sulle somme che il lavoratore percepirà in busta paga, sia in caso di debito che in caso di credito IRPEF.
La scadenza ultima prevista dal TUIR è tuttavia il 28 febbraio 2022, e l’appuntamento ormai alle porte impone di fare i conti con le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tra queste, la stabilizzazione del bonus IRPEF e dell’ulteriore detrazione fiscale spettante fino a 40.000 euro di reddito, ma anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per i lavoratori in smart working e la soglia dei fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.
Passiamo quindi in rassegna le istruzioni relative al conguaglio fiscale e le principali novità per lavoratori dipendenti e sostituti d’imposta.
Conguaglio fiscale in busta paga: ricalcolo IRPEF, bonus e detrazioni entro il 28 febbraio 2022
Le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno anticipano la stagione dichiarativa.
L’adempimento in scadenza il 28 febbraio 2022 coinvolge direttamente i sostituti d’imposta, chiamati a rifare il calcolo dell’IRPEF effettivamente dovuta dal sostituito, e indirettamente i lavoratori, che nella busta paga del mese di riferimento potranno trovarsi a dover “fare i conti” con un conguaglio a debito o a credito.
A fissare la scadenza del 28 febbraio è l’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 che impone ai sostituti d’imposta che applicano la ritenuta d’acconto IRPEF sulle somme corrisposte ai percipienti di effettuare il conguaglio di fine anno tra ritenute operate e imposta dovuta, sulla base dell’importo degli emolumenti erogati nel corso dell’anno, tenuto conto di detrazioni e bonus spettanti a norma dell’articolo 12, 13 e 15 del TUIR.
A livello pratico quindi, le operazioni di conguaglio fiscale sulle somme corrisposte nel corso del periodo d’imposta precedente consentono di determinare l’imposta dovuta sui redditi da lavoro dipendente, così come le addizionali IRPEF regionali e comunali, e in tal caso sarà necessario avere particolare attenzione ad eventuali cambi di residenza avvenuti nel corso dell’anno.
L’insieme delle operazioni di ricalcolo dell’IRPEF possono portare a due diverse situazioni:
- se le imposte trattenute sono superiori a quelle effettivamente dovute, o qualora dovesse emergere la spettanza di bonus o detrazioni non erogate nel corso dell’anno, si determina un conguaglio a credito in favore del dipendente, erogato in busta paga;
- se invece le ritenute applicate dovessero risultare inferiori rispetto all’imposta emersa, si determina un conguaglio a debito. Sarà quindi necessario corrispondere l’IRPEF e le addizionali aggiuntive.
Per quel che riguarda il conguaglio IRPEF a debito, in caso di incapienza delle retribuzioni il lavoratore subirà l’addebito delle somme dovute nelle buste paga dei mesi successivi, e sugli importi differiti si applicherà l’interesse dello 0,50 per cento mensile.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o incapienza delle retribuzioni, l’importo non trattenuto al termine del periodo d’imposta dovrà essere versato entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Conguaglio fiscale 2022, il bonus IRPEF e l’ulteriore detrazione fino a 40.000 euro di reddito
Il bonus IRPEF e l’ulteriore detrazione fiscale spettante sui redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro influenzano le operazioni di conguaglio fiscale da effettuare entro il 28 febbraio 2022.
In merito alle ipotesi di restituzione, le indicazioni operative relative al trattamento integrativo sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020.
Al pari di quanto previsto anche per il bonus Renzi, il credito IRPEF e l’ulteriore detrazione fiscale sono riconosciuti al lavoratore sulla base del reddito presunto. Soltanto in sede di conguaglio fiscale, e quindi dopo aver calcolato le somme effettivamente percepite nel corso dell’anno, è possibile verificare l’effettiva spettanza della misura.
Come noto, il bonus da 100 e 80 euro riconosciuto per il taglio al cuneo fiscale si articola in due differenti misure:
- il trattamento integrativo di 100 euro mensili, ossia il credito IRPEF erogato ai lavoratori dipendenti fino a 28.000 euro di reddito;
- l’ulteriore detrazione fiscale spettante ai titolari di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
Per quel che riguarda le operazioni di conguaglio fiscale non è venuto meno l’obbligo di restituzione in caso di importo non spettante.
Se quindi le operazioni di conguaglio IRPEF determinano il superamento del limite di reddito per il riconoscimento del bonus di 100 euro, il sostituto d’imposta dovrà recuperare l’importo al netto dell’ulteriore detrazione spettante.
Tale chiarimento vale tuttavia esclusivamente ai fini della elaborazione della busta paga del contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta.
Infatti, in caso di recupero del bonus IRPEF pari a 1.200 euro annui per i lavoratori con reddito annuo superiore a 28.000 euro, il sostituto d’imposta dovrà trattenere dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale spettante, ma sarà tenuto a riversare l’intero importo del trattamento integrativo non spettante.
Per quel che riguarda il recupero, in sede di conguaglio, del bonus IRPEF o dell’ulteriore detrazione, la trattenuta in busta paga sarà effettuata in 8 rate di pari importo in caso di importo dovuto superiore a 60 euro.
La rateizzazione è esclusa in caso di recupero delle somme erogate in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di ulteriori retribuzioni.
Conguaglio fiscale 2022, la soglia dei fringe benefit sale a 516,46 euro
Tra le novità da tenere a mente in sede di conguaglio fiscale 2022 c’è indubbiamente la nuova soglia dei fringe benefit non sottoposti a tassazione, che per il 2020 e per il 2021 è stata portata da 258,23 ero a 516,46 euro.
Si ricorda che i fringe benefit sono uno dei benefici premiali riconosciuti ai dipendenti, che ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Superata la soglia massima di non concorrenza al reddito da lavoro dipendente di beni ceduti e servizi prestati, l’intero valore erogato al dipendente è sottoposto a tassazione in seguito alle operazioni di conguaglio IRPEF.
Si evidenzia inoltre che nessun nuovo incremento è stato attualmente previsto per l’anno d’imposta 2022, e quindi la soglia di esenzione torna al valore ordinario di 258,23 euro.
Conguaglio fiscale 2022, attenzione al calcolo IRPEF per i lavoratori in smart working
Un ultimo focus è necessario considerando le peculiarità del 2021, sul fronte dell’organizzazione lavorativa, e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Complice l’emergenza sanitaria, lo smart working ha preso sempre più piede in molte realtà lavorative, influenzando non solo le organizzazioni aziendali ma anche le operazioni di conguaglio fiscale.
In questa sede si ricorda quindi quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con diverse risposte ad interpello, relative alla possibilità di escludere dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, e quindi dalla tassazione IRPEF, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di rimborso delle spese sostenute per il lavoro in modalità agile.
Con la risposta all’interpello numero 314 del 30 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso spese erogato dall’azienda ai lavoratori in smart working è escluso dalla formazione dei redditi da lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
- le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario si devono escludere dalla base imponibile solo nel caso in cui il legislatore abbia previsto un criterio finalizzato a determinarne la quota che, riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione;
- se non c’è una norma e il legislatore non è intervenuto, come per le spese relative ai periodi di lavoro agile, “i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili”.
Se invece il bonus erogato ai dipendenti non è calcolato in modo analitico, ma è riconosciuto in maniera forfettaria per i consumi di riscaldamento, elettricità e internet, rientra tra i redditi di lavoro e dovrà essere considerato tra le somme sottoposte a tassazione in sede di conguaglio fiscale, nel rispetto del principio di onnicomprensività dettato dall’articolo 51, comma 1 del TUIR.
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