I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle cause di cessazione del concordato preventivo biennale per il passaggio da associazioni professionale a società tra professionisti
La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti, STP, porta all’esclusione dal concordato preventivo biennale.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate Concordato con la risposta all’interpello numero 247/2024.
Tra le cause di decadenza dal concordato ci sono le operazioni di fusione, scissione e conferimento.
Tale esclusione ha l’obiettivo di scongiurare la possibilità che un soggetto aderisca a una proposta definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente.
L’esclusione è dovuta anche al cambio nella classificazione del reddito conseguito, da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa.
Concordato preventivo biennale: esclusione con passaggio da associazione professionale a STP
Con la risposta all’interpello numero 247/2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul concordato preventivo biennale, a pochi giorni dalla scadenza per l’adesione, dopo la riapertura per i soggetti ISA fino al 12 dicembre 2024.
- Agenzia delle Entrate - Concordato preventivo biennale
- Chiarimenti sulle cause di cessazione del concordato preventivo biennale, per trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti.
Nello specifico le delucidazioni riguadano un’associazione professionale che intende trasformarsi in una società tra professionisti con forma giuridica della società a responsabilità limitata, S.R.L.
In risposta ai possibili effetti sull’adesione al concordato, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il quadro normativo e di prassi.
Le regole sull’adesione e l’eventuale decadenza sono stabilite dal decreto legislativo n. 13 del 2024, di attuazione della riforma fiscale.
Sono ammmessi al concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano gli ISA e quelli in regime forfettario.
In merito alle cause di decadenza di deve fare riferimento a quelle previste dall’articolo 22 del decreto richiamato, che alla lettera d) stabilisce quanto di seguito riportato:
“d) ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2; [...].”
L’articolo 11, richiamato dalla norma, stabilisce che:
“[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: [...] b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale.”
Al verificarsi di tali cause di cessazione, il concordato non ha più efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si vericano determinate condizioni, tra le quali rientrano le operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale.
Concordato preventivo biennale: esclusione con passaggio da associazione professionale a STP
Come anticipato, le operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale determinano la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale.
Le regole hanno infatti l’obiettivo di:
“scongiurare la possibilità che un soggetto aderisca ad una proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto.”
Nei casi in questione il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale ipotesi.
Anche in questo caso si vuole prevenire che possa accettare una proposta, una realtà diversa da quella precedente alle operazioni straordinarie (che ha presentato la richiesta di adesione).
In riferimento al caso in esame, la trasformazione eterogenea da associazione professionale a società tra professionisti con forma giuridica di società a responsabilità limitata rappresenta una modifica soggettiva tra il soggetto che ha aderito al concordato e quello che beneficierà degli effetti.
C’è inoltre un ulteriore fattore che determina l’esclusione dalla possibilità di accesso al patto con il Fisco.
Mentre i redditi prodotti dall’associazione professionale rientrano tra quelli di lavoro autonomo, quelli prodotti dalla STP sono considerati redditi d’impresa.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quindi quanto di seguito riportato:
“Alla luce di quanto specificato, si determinerebbe la fattispecie per la quale lo stesso soggetto, che ha aderito al Concordato dichiarando di produrre redditi da lavoro autonomo, a seguito della trasformazione, produrrà redditi di impresa per il biennio di sua efficacia.”
Dal momento che i diversi redditi hanno anche diversi sistemi di calcolo di riferimento la trasformazione rappresenta una causa di cessazione dal concordato preventivo biennale.
Un ultima causa di esclusione dal concordato è la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatatio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precendete al biennio stesso. Non è prevista la cessazione nel caso di utilizzo dello stesso indice sintetico di affidabilità.
Tuttavia, per gli studi legali, l’attività esercitata in forma di impresa non prevede alcun ISA.
Il soggetto, a seguito delle operazioni di trasformazione, non potrà più applicare gli ISA o dovrà utilizarne uno diverso. In questo caso si verifica un’ulteriore causa di cessazione dal concordato in quanto il soggetto non rientrerebbe più nell’ISA sulla base del quale è stata formulata la proposta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo biennale: esclusione con passaggio da associazione professionale a STP