Compensazione crediti con modello F24: cosa cambia dal 1° luglio?

Tommaso Gavi - Imposte

Dal 1° luglio sono in arrivo diverse novità in merito alla compensazione dei crediti con modello F24: da quelle approvate con la legge di conversione del DL Superbonus a quelle inserite nella Legge di Bilancio 2024. Alcune misure in standby, in attesa di un provvedimento delle Entrate

Compensazione crediti con modello F24: cosa cambia dal 1° luglio?

Per la compensazione dei crediti con modello F24 sono diverse le novità in arrivo dal 1° luglio 2024.

La più recente in ordine di tempo è quella approvata con la legge di conversione del decreto n. 39/2024, che prevede il blocco della compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo che superino il valore di 100.000 euro.

Dal prossimo mese, però, diventa operativo anche quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, in particolare la misura che prevede il divieto totale di compensazione con F24 per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

Si dovrà invece attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con i direttori di INPS e INAIL, per l’attuazione del il blocco all’homebanking e per la misura che interessa le partite IVA iscritte alle gestioni artigiani, commercianti e per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, che prevede la possibilità di compensazione con modello F24 a partire dal decimo giorno dalla data di invio delle dichiarazioni dei redditi.

Compensazione crediti con modello F24: cosa cambia dal 1° luglio?

Dal 1° luglio 2024 entrerà in vigore la misura prevista dalla legge di conversione del decreto 39/2024.

L’articolo 4 della legge n. 67/2024 prevede che il contribuente non potrà utilizzare i crediti fiscali in compensazione con modello F24 in presenza di debiti con l’erario iscritti a ruolo o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo superiore a 100.000 euro.

Il comma 2 dell’articolo 4 della legge di conversione del DL n. 39/2024 sostituisce il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223:

“49-quinquies. In deroga all’ articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’ articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e dell’ articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, é esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17...”

Sono in ogni caso esclusi dalla disposizione i crediti che riguardano:

  • contributi previdenziali e assistenziali:
  • crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il divieto alla compensazione è escluso anche nei seguenti casi:

  • sia presente una sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale;
  • sia in corso una rateizzazione con regolare pagamento e senza alcuna decadenza;

Come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il blocco alla compensazione si riferisce anche ai crediti agevolativi, ovvero a quelli relativi ai bonus edilizi.

In parallelo, dal 1° luglio scatterà anche il blocco previsto dalla Legge di Bilancio 2024, previsto dalle misure inserite nella scorsa Manovra. In alcuni casi, però, si deve attendere appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con i direttori di INPS e INAIL.

Come previsto dall’articolo 1, comma 94, lettera b), per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro, nel caso in cui siano scaduti i termini e non siano in atto provvedimenti di sospensione, è previsto il divieto di compensazione con modello F24.

Il comma prevede quanto segue:

“b) dopo il comma 49-quater è inserito il seguente:
49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.”

Tale divieto opera fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

Altre misure stabilite dall’ultima Manovra, invece, sono al momento “sospese.”

Compensazione crediti con modello F24: le misure sospese, in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Ci sono invece altre due misure previste dalla Legge di Bilancio 2024, che sono al momento “sospese”. Si attende, infatti, l’adozione di provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con INPS e INAIL.

L’articolo 1, comma 98, della Legge di Bilancio 2024, stabilisce quanto segue:

“Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione.”

In merito ai crediti INPS e INAIL, la compensazione potrà essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sarà operativa dal 1° luglio, ma solo con l’adozione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’estensione dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria.

In altre parole i crediti potranno relativi a INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente con la trasmissione degli F24 online effettuata attraverso i servizi indicati.

Al momento la regola si applica:

  • alla compensazione del credito IVA annuale;
  • alla compensazione di crediti derivanti dalle imposte sui redditi e alle addizionali;
  • alla compensazione delle somme relative a imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • alla compensazione di crediti IRAP.

Sono interessati i crediti che fanno capo ai sostituti d’imposta e quelli da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Per questi ultimi crediti, relativi a iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e alla gestione separata INPS, la compensazione sarà possibile a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche in questo caso, però, la misura non è ancora operativa: sarà necessario un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare d’intesa con INPS e INAIL. Il provvedimento stabilirà i tempi e i modi per l’applicazione della norma in questione.

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