Cessione del credito e sconto in fattura, le modalità di sospensione nel provvedimento delle Entrate

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Cessione del credito e sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate individua profili di rischio e modalità di sospensione della comunicazione. Il provvedimento del 1° dicembre 2021 attua quanto previsto dal decreto antifrode: la sospensione deve essere adottata entro 5 giorni dalla comunicazione e per un massimo di 30 giorni.

Cessione del credito e sconto in fattura, le modalità di sospensione nel provvedimento delle Entrate

Cessione del credito e sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate individua i profili di rischio e le modalità di sospensione della comunicazione.

Ad attuare le disposizioni introdotte dal decreto antifrode, che ha inserito l’articolo 122-bis nel decreto Rilancio, è il provvedimento del 1° dicembre 2021 dell’Amministrazione Finanziaria.

Il decreto legge 11 novembre 2021, numero 157 introduce la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di adottare, entro i primi 5 giorni dalla comunicazione delle opzioni, una sospensione fino a un massimo di 30 giorni.

Tale sospensione ha la finalità di permettere controlli preventivi in casi di particolari profili di rischio.

Cessione del credito e sconto in fattura, le modalità di sospensione nel provvedimento delle Entrate

Si aggiunge un altro tassello alla fruizione del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie attraverso in modo indiretto, tramite la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Con il provvedimento del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate attua quanto previsto dal decreto antifrode.

Il provvedimento del governo, oltre all’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche alla fruizione diretta del superbonus 110 per cento e a quella indiretta degli altri bonus edilizi, prevede la possibilità di sospensione delle opzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il decreto antifrode ha infatti inserito all’interno del decreto Rilancio l’articolo 122-bis, che introduce la possibilità di sospendere le comunicazioni delle opzioni entro i primi 5 giorni e per una durata massima di 30 giorni.

Tale articolo, inoltre, al comma 5 stabilisce che i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione anche progressiva delle disposizioni siano stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Provvedimento che è stato pubblicato, appunto, il 1° dicembre e che individua i profili di rischio e le modalità di sospensione della comunicazione.

Tale provvedimento richiama i profili di rischio che possono portare alla sospensione, che si riferiscono:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Nel documento di prassi vengono inoltre riportati i passaggi relativi alla procedura di sospensione ed eventuale annullamento della comunicazione delle opzioni.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 1° dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Cessione del credito e sconto in fattura: la procedura di sospensione e di annullamento

La procedura relativa all’eventuale sospensione della comunicazione delle opzioni è stata stabilita nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

I primi passaggi della procedura sono i seguenti:

  • la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del decreto legge è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del decreto legge è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione.

Se nel periodo di sospensione vengono confermati gli elementi che hanno determinato la stessa, l’Amministrazione finanziaria renderà noto l’annullamento della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa.

Sarà fornita anche la motivazione dell’annullamento e la comunicazione viene considerata come non effettuata.

Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di un intermediario abilitato, il soggetto in questione deve informare dell’annullamento il titolare della detrazione o del credito ceduto.

L’intermediario abilitato dovrà provvedere a inoltrare il messaggio dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui gli elementi di rischio non vengano confermati, o nel caso in cui sia trascorso il periodo massimo della sospensione, le comunicazioni producono gli effetti previsti.

In tali ipotesi il termine finale di utilizzo del credito oggetto di comunicazione è prorogato per un periodo di tempo pari a quello della sospensione.

In linea generale il cessionario può accettare il credito attraverso le apposite funzionalità inserite nell’area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dopo 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione in questione.

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