Cessione del credito bonus edilizi, le rettifiche a comunicazioni errate o scartate possono essere inviate all'Agenzia delle Entrate tra il 9 maggio e la scadenza del 13 maggio prossimo. Lo prevede la risoluzione numero 21 del 5 maggio. Comunicazioni sostitutive, annullamenti e ritrasmissioni si riferiscono alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le cui comunicazioni dovevano essere state inviate entro lo scorso 29 aprile.
Cessione del credito bonus edilizi, per la sistemazione di comunicazioni errate o scartate, relative alla fruizione indiretta delle detrazioni, le rettifiche devono essere trasmesse nella finestra compresa tra il 9 maggio e la scadenza del 13 maggio prossimo.
Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 21 del 5 maggio 2022.
La possibilità di correzione segue le segnalazioni all’Amministrazione finanziaria in merito a comunicazioni inviate e accolte, che contenevano errori sostanziali tali da generare crediti d’imposta non corretti.
In merito alle spese del 2020 e del 2021, i soggetti interessati potranno:
- inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022;
- ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022 a parità di codice fiscale del beneficiario e anno della spesa.
Cessione del credito bonus edilizi: rettifiche alle comunicazioni entro la scadenza del 13 maggio
Oltre alla ai cambiamenti relativi alla cessione del credito dei bonus edilizi, bonus casa e superbonus, l’opzione di fruizione indiretta delle detrazioni è l’oggetto della risoluzione numero 21 del 5 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 21 del 5 maggio 2022
- Detrazioni fiscali per interventi edilizi - comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il documento di prassi interviene sulle comunicazioni delle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
In merito alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 l’articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ovvero il decreto Sostegni ter, ha previsto l’esercizio delle opzioni doveva essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022.
A riguardo, la stessa Amministrazione finanziaria sottolinea quanto di seguito riportato:
“sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, nelle quali è stato evidenziato che, anche in ragione delle significative evoluzioni normative intervenute di recente, sono state scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022. In altri casi, invece, è stato segnalato che le comunicazioni inviate e accolte contenevano errori sostanziali che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.”
Per risolvere le possibili irregolarità, viene indicata una finestra temporale all’interno della quale i soggetti interessati potranno provvedere alla sistemazione delle comunicazioni errate o scartate, dal momento che tali errori potrebbero avere effetti nei rapporti tra cedenti e cessionari di tali crediti d’imposta.
Tra il 9 maggio e la scadenza del 13 maggio 2022, i contribuenti potranno:
- inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
- ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
Per le comunicazioni sostitutive o annullamenti, quindi, il termine ultimo è quello del 13 maggio 2022.
Quando saranno disponibili i crediti relativi alle spese del 2020, 2021 e 2022?
Le comunicazioni interessate da quanto previsto dal documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria sono, nello specifico, le rate rimanenti delle spese sostenute nel 2020 e le spese sostenute nel 2021.
I crediti generati da tali spese saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari.
In merito, il documento di prassi sottolinea che saranno applicate “le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.”
Entro il 10 maggio, invece, saranno caricati sulla stessa piattaforma i crediti relativi alle spese del 2022. In particolare quelli oggetto delle comunicazioni inviate correttamente nel mese di aprile 2022.
Per tali comunicazioni, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo, ovvero entro il prossimo 5 maggio.
Per le ulteriori novità sui cambiamenti delle regole della cessione del credito del superbonus 110 per cento e degli altri bonus edilizi sarà necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti, approvato il 2 maggio scorso dal Consiglio dei ministri.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito bonus edilizi: rettifiche alle comunicazioni dal 9 al 13 maggio