Certificato di agibilità, nuovo servizio INPS per la richiesta massiva per imprese e intermediari abilitati a partire dal 21 luglio 2022. A spiegare come funziona è il messaggio INPS numero 2874 del 19 luglio. Si dovrà utilizzare la PEC, dopo l'accreditamento.
Certificato di agibilità, dal 21 luglio 2022 sarà disponibile il nuovo servizio INPS per la richiesta massiva.
Destinatari sono le imprese del settore dello spettacolo e gli intermediari abilitati.
A rendere nota la nuova modalità per la richiesta massiva della documentazione è il messaggio INPS numero 2874 del 19 luglio 2022.
All’attuale modalità disponibile se ne aggiunge una che sfrutta la posta elettronica certificata, PEC, per rendere facilmente disponibili per il richiedente le informazioni di sintesi delle elaborazioni dei file inoltrati.
Prima dell’utilizzo del nuovo servizio INPS è necessario l’accreditamento, da effettuare seguendo i passaggi indicati nel documento di prassi.
Certificato di agibilità, il nuovo servizio INPS per la richiesta massiva per imprese e intermediari
A partire da domani, 21 luglio 2022, l’INPS metterà a disposizione un nuovo servizio per la richiesta massiva di certificati di agibilità.
La possibilità a disposizione di intermediari abilitati e imprese del settore dello spettacolo si aggiunge a quella già esistente e presente sul portale dell’Istituto.
La nuova procedura, che sfrutta la posta elettronica certificata, PEC, è spiegata nel messaggio INPS numero 2874 del 19 luglio 2022.
- INPS - Messaggio numero 2874 del 19 luglio 2022
- Servizi ex Enpals per le imprese e gli intermediari delegati. Rilascio della nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità.
Al momento, la stessa funzione si può ottenere caricando il file di richiesta massiva tramite l’apposita funzionalità, disponibile al seguente percorso: “Servizi per le aziende e consulenti”; “Richiesta certificato di agibilità”; “Importazione massiva certificati agibilità”.
Il nuovo servizio si propone per ampliare le modalità di utilizzo della procedura ma anche per mettere a disposizione del richiedente le informazioni di sintesi delle elaborazioni effettuate sul file di input, in formato xml.
Le richieste di agibilità e i relativi certificati potranno essere scaricati attraverso un unico file, anche tramite posta elettronica certificata.
Certificato di agibilità, accreditamento necessario per utilizzare il nuovo servizio con la PEC
Per poter utilizzare la nuova modalità di richiesta dei certificati di agibilità, i soggetti si devono accreditare utilizzando la procedura attuale.
Gli stessi dovranno servirsi dell’apposita funzione.
I passaggi da seguire per l’accreditamento sono i seguenti:
- cliccare sul pulsante “Richiedi l’abilitazione del servizio Agibilità PEC”;
- compilare opportunamente i campi presenti nella successiva maschera:
- codice fiscale;
- denominazione dell’impresa o dell’intermediario abilitato;
- indirizzo della casella PEC che verrà utilizzata per la richiesta e ricezione dei certificati di agibilità;
- inviare la richiesta, cliccando sull’apposito pulsante.
Una volta visualizzato il messaggio di conferma della richiesta, sarò inviato all’indirizzo PEC un codice di sicurezza.
Tale codice dovrà essere inserito nella maschera di conferma per completare la procedura.
La validità del codice che viene generato è di 48 ore: entro il lasso di tempo in questione la procedura dovrà essere portata a termine, altrimenti verrà inviato un messaggio di errore e si dovrà ricominciare l’intera procedura.
Le richieste di certificati di agibilità tramite PEC dovranno rispettare le convenzioni e le regole definite nel documento con le specifiche, contenute nell’allegato 1 al messaggio INPS.
In ultimo il documento di prassi chiarisce quanto di seguito riportato:
“La nuova modalità di richiesta del certificato di agibilità è rivolta ai soggetti legittimati (datori di lavoro/committenti ovvero professionisti mandatari del datore di lavoro individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12) al ricorrere delle fattispecie che comportano l’obbligo di richiesta secondo quanto previsto dalle norme vigenti (art. 6 del D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708) e nel rispetto delle disposizioni amministrative adottate in materia dall’Istituto (da ultimo, il messaggio n. 1612/2019).”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Certificato di agibilità, il nuovo servizio INPS per la richiesta massiva per imprese e intermediari