Via libera al bonus ristrutturazione anche per gli interventi realizzati su fabbricati rurali. Nel caso di immobili non residenziali, tuttavia, nel provvedimento di autorizzazione ai lavori deve essere indicato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile ristrutturato
Il bonus ristrutturazione spetta anche nel caso di interventi realizzati su immobili accatastati come fabbricati rurali?
In linea generale la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, nel limite di 96.000 euro per unità abitativa, viene riconosciuta per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle rispettive pertinenze.
Permettono l’accesso al bonus edilizio anche le unità immobiliari rurali, a patto che siano edifici residenziali.
Se l’immobile non è residenziale, nel provvedimento di autorizzazione ai lavori deve essere indicato il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ristrutturato.
Bonus ristrutturazione: l’agevolazione spetta per gli interventi su fabbricati rurali?
Anche per quest’anno per diversi interventi edilizi è possibile beneficiare del bonus ristrutturazione.
L’agevolazione consiste in una detrazione al 50 per cento sugli importi relativi alle spese effettuate per alcune tipologie di interventi, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Così come per gli anni precedenti, lo sconto sull’IRPEF viene riconosciuto alle stesse condizioni nel caso di interventi sostenuti nell’anno in corso.
L’agevolazione è riconosciuta anche se i lavori interessano i fabbricati rurali? Il quesito è stato posto da un contribuente alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.
Il bonus ristrutturazioni è previsto dall’art. 16-bis del TUIR e, ordinariamente, spetta nel caso di interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
L’accesso è quindi previsto anche per le unità immobiliari rurali, a patto che rispettino il requisito della residenzialità.
In tal caso, nel rispetto anche degli altri requisiti previsti, non ci sono ulteriori vincoli all’accesso alla detrazione distribuita in 10 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate le spese.
Bonus ristrutturazione: agevolazione anche su immobili non residenziali, a specifiche condizioni
Gli interventi che permettono l’accesso al bonus ristrutturazione sono quelli per trasformare gli edifici attraverso un insieme sistematico di opere che possono renderli in tutto o in parte diversi dai precedenti, come stabilito dall’articolo 31, comma 1, lettera d, della legge n. 457/1978.
Come già anticipato, l’agevolazione spetta per i lavori effettuati sugli edifici residenziali.
Tuttavia, in alcuni casi, possono rientrare nell’agevolazione edilizia anche gli edifici non residenziali.
Nel rispetto di tutti i requisiti previsti per beneficiare della detrazione, possono permettere l’accesso al bonus ristrutturazione anche i lavori su immobili non residenziali.
Deve tuttavia essere rispettata un’ulteriore condizione: nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori di ristrutturazione deve essere esplicitato che gli stessi interventi comportano il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ristrutturato.
Deve quindi necessariamente risultare il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, da fabbricato rurale ad abitativo.
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