Bonus ristrutturazione ed ecobonus: cosa succede in caso di cambio di destinazione d'uso? Nella risposta all'interpello n. 611 del 17 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate spiega quando si perde il diritto a fruire della detrazione.
Bonus ristrutturazione ed ecobonus, regole differenti in caso di cambio di destinazione d’uso dell’appartamento.
Non sempre si perde il diritto alla detrazione, tenuto conto della differente disciplina normativa alla base delle due agevolazioni. È l’Agenzia delle Entrate a fornire ulteriori istruzioni in materia, con la risposta all’interpello n. 611 del 17 settembre 2021.
A chiedere chiarimenti è un contribuente che intende effettuare lavori di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico sul proprio appartamento, che sarà successivamente concesso in comodato d’uso al coniuge per utilizzarlo come studio professionale.
La mutata destinazione d’uso dimezza però le detrazioni fiscali fruibili: si salva l’ecobonus, mentre al contrario non sarà più possibile usufruire del bonus ristrutturazioni.
Bonus ristrutturazione, ecobonus e cambio destinazione d’uso: quando si perde la detrazione
Seguono regole diverse il bonus ristrutturazione del 50 per cento e l’ecobonus. Le conseguenze previste in caso di cambio di destinazione d’uso variano in base all’ambito d’applicazione delle due detrazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate fornisce un’utile disamina delle regole previste con la risposta all’interpello n. 611 del 17 settembre 2021.
Per quel che riguarda la detrazione per i lavori di ristrutturazione, il riferimento normativo è l’articolo 16-bis del TUIR, modificato ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2021.
Fino alla fine dell’anno sarà pari al 50 per cento la detrazione spettante, in luogo dell’aliquota ordinaria del 36 per cento, e si applicherà su un massimo di 96.000 euro di spesa per unità immobiliare.
Il bonus ristrutturazione spetta per i lavori eseguiti su edifici residenziali, o parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia quindi uno dei requisiti primari per la fruizione della detrazione, ossia la circostanza che l’immobile sia residenziale e specifica che, come già evidenziato nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021:
“è possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta anche in caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.”
Appare quindi evidente che il bonus ristrutturazione si perde in caso di cambio di destinazione d’uso di un immobile da residenziale a studio, mentre è possibile avvalersi della detrazione nel caso contrario, rispettando i criteri di cui sopra.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 611 del 17 settembre 2021
- Cambio di destinazione d’uso unità abitativa a seguito di interventi di ristrutturazione ex articolo 16 bis del d.P.R. n. 917/1986 e ecobonus ex articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013
Cambio destinazione d’uso: si salva il diritto all’ecobonus
Se da un lato il cambio di destinazione d’uso comporta la revoca del bonus ristrutturazione, dall’altro resta impregiudicata la possibilità di fruire dell’ecobonus.
La detrazione dal 50 al 65 per cento, riconosciuta per i lavori volti a ridurre i consumi energetici, si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non residenziali.
È questo quindi il fattore che consente al contribuente che effettua lavori in casa, per poi “trasformare” l’immobile in studio professionale, di fruire dell’agevolazione fiscale per gli interventi indicati dal decreto legge n. 63/2013, prorogata al 31 dicembre 2021 dall’ultima Manovra economica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus ristrutturazione, ecobonus e cambio destinazione d’uso: quando si perde la detrazione