Bonus quotazione PMI: con la risoluzione numero 52/E del 21 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per usufruire, in compensazione, del credito maturato e ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Bonus quotazione PMI: l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 52/E del 21 maggio 2019, ha istituito il codice tributo per usufruire, in compensazione, del credito a cui si ha diritto per i costi di consulenza per la quotazione delle piccole e medie imprese fino a un massimo di 500.000 euro.
Nello stesso documento le istruzioni per compilare correttamente il modello F24 e usufruire del bonus in compensazione.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 52/E del 21 maggio 2019
- Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell’articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Bonus quotazione PMI: codice tributo e istruzioni per usufruirne
Il credito di imposta per la quotazione delle PMI è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è destinato alle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione è riconosciuto un bonus, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020.
Con la risoluzione numero 52/E, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da utilizzare nella compilazione dell’F24:
Nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, è necessario indicare il codice di riferimento:
- 6901- Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018.
Nel campo “anno di riferimento” bisogna inserire l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI
Bonus quotazione PMI in compensazione tramite F24: le regole da seguire
Nel testo della risoluzione, l’Agenzia delle Entrate riepiloga anche le regole da rispettare per accedere all’agevolazione e utilizzare il bonus quotazione PMI.
Le piccole e medie imprese che intendono ottenere il credito di imposta devono presentare domanda al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le regole stabilite dal decreto interministeriale del 23 aprile 2018, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico comunica alle società il riconoscimento del credito a cui si ha diritto oppure il diniego dell’agevolazione.
Come stabilito dal comma 90 della legge numero 205 del 2019, il bonus quotazione PMI è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
In particolare nel testo si legge:
“L’articolo 7, comma 1, del decreto 23 aprile 2018, prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d’imposta, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento”.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ribadisce che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo disponibile, pena lo scarto del modello F24.
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