Bonus del 50% per la quotazione imprese: il decreto attuativo sul credito d'imposta per le PMI è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018. Ecco requisiti, regole e come fare domanda.
Bonus quotazione imprese: è stato pubblicato il decreto attuativo sul credito d’imposta per la quotazione delle PMI.
In Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018 vengono finalmente rese note le regole per le imprese che intendono quotarsi in borsa beneficiando del bonus del 50% sulle spese di consulenza sostenute.
L’importo del bonus per la quotazione sarà determinato sulla base delle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese e per beneficiare del credito d’imposta sarà necessario presentare domanda entro determinate scadenze.
Il decreto del MISE del 23 aprile 2018 è stato inoltre pubblicato sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico: il credito d’imposta massimo concedibile sarà pari a 500.000 euro e i soggetti beneficiari potranno richiederlo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, fino alla data in cui si ottiene la quotazione in borsa, e non oltre il 31 dicembre 2020.
Il testo del decreto attuativo chiarisce tutti i dettagli e illustra alle PMI interessate alla quotazione in borsa come fare per richiedere il bonus.
Credito d’imposta quotazione PMI: ecco il testo del decreto attuativo
Il decreto attuativo sul bonus per la quotazione delle PMI, pubblicato dopo ben sei mesi di attesa in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, spiega punto per punto le regole per accedere al credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.
L’importo sarà riconosciuto alle PMI per i costi di consulenza sostenuti a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o dello Spazio economico europeo.
Prima di analizzare punto per punto regole e come richiedere il credito d’imposta, si allega di seguito il decreto attuativo del MISE:
- Credito d’imposta quotazione PMI - decreto MISE 23 aprile 2018
- Scarica il testo del decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018
Bonus quotazione PMI: soggetti beneficiari e costi ammessi
Per capire come funziona e a chi spetta il credito d’imposta per la quotazione in borsa è bene partire da quali sono le imprese che potranno richiederlo e presentare domanda.
Soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le PMI che rispettino i seguenti requisiti:
- sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
- ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.
Il credito d’imposta potrà essere richiesto per le spese di consulenza relative, ad esempio, all’avvio del processo di quotazione, alle attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione, ovvero alle attività concernenti questioni di natura fiscale o legale nonché attività di promozione e comunicazione per dare visibilità alla società (interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria).
Il bonus sarà calcolato anche in relazione ai costi direttamente connessi alle attività di cui sopra (meglio identificate all’articolo 4 del decreto attuativo MISE); si tratta, ad esempio, delle spese per consulenti esterni per servizi non continuativi o periodici e che esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa.
Per documentare i costi darà necessario richiedere il rilascio di un’apposita attestazione da parte del presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale o commercialista iscritto all’Albo.
Bonus quotazione PMI fino a 500.000 euro: come fare domanda
Sarà pari ad un massimo di 500.000 euro l’importo del credito d’imposta concedibile e il bonus ammonterà al 50% delle spese sostenute per le attività precedentemente elencate, sostenute dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di quotazione (non oltre il 31 dicembre 2020).
Per il riconoscimento del credito d’imposta sarà necessario inviare domanda, in modalità telematica, all’indirizzo PEC [email protected].
L’invio della richiesta di erogazione del bonus dovrà essere effettuato dal 1° ottobre dell’anno in cui si ottiene la quotazione ed entro la scadenza del 31 marzo dell’anno successivo.
La domanda dovrà essere redatta in base allo schema allegato al decreto attuativo del MISE (allegato A), che di seguito si riporta:
- Bonus quotazione PMI: modulo di domanda
- Scarica l’Allegato A al decreto attuativo del MISE (schema di domanda da inviare per l’ottenimento del credito d’imposta)
Nella domanda bisognerà indicare gli elementi identificativi della PMI (compreso il codice fiscale), l’importo dei costi agevolabili complessivamente sostenuti per l’ammissione alla quotazione in borsa, l’importo del credito d’imposta richiesto, nonché una dichiarazione sostitutiva e la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione.
La percentuale del credito d’imposta riconosciuto sarà comunicata entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Utilizzo del credito d’imposta in compensazione
Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 telematico, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di concessione del bonus.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile, IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito d’imposta quotazione PMI: pubblicato il decreto attuativo