Passa al 31 ottobre la scadenza per la sanatoria delle violazioni formali: la proroga nel DL Bollette. Nel perimetro della regolarizzazione anche la fattura elettronica inviata in ritardo e i corrispettivi telematici non trasmessi, a patto però che la liquidazione IVA sia corretta
Passa al 31 ottobre 2023 la scadenze per poter accedere alla sanatoria delle violazioni formali: la proroga è contenuta nel Decreto Bollette.
Nel perimetro di applicazione della regolarizzazione anche la fattura elettronica trasmessa in ritardo al Sistema di Interscambio e i corrispettivi telematici che sono stati memorizzati ma non trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Via libera a condizione che gli errori non compaiano anche nella liquidazione IVA.
Lo ha confermato la stessa Agenzia delle Entrate nell’ultimo pacchetto di precisazioni sulla tregua fiscale, la circolare numero 6 del 2023, arrivato a pochi giorni dal termine originario per accedere alla regolarizzazione delle violazioni formali e al ravvedimento speciale.
Fattura elettronica in ritardo e corrispettivi non inviati nella sanatoria delle violazioni formali
Tra le strade tracciate dalla Legge di Bilancio 2023 per fare pace con il Fisco, c’è anche quella della sanatoria delle irregolarità formali che permette di regolarizzare gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul relativo pagamento che sono stati commessi fino al 31 ottobre 2022.
Per poterne beneficiare è necessario che non siano stati contestati in atti diventati definitivi al 1° gennaio.
Più volte, dall’inizio di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per tracciare con più chiarezza il perimetro di applicazione della regolarizzazione delle violazioni formali.
Le ultime precisazioni sono arrivate con la circolare numero 6 del 21 marzo 2023, a pochi giorni dalla scadenza per beneficiare della via agevolata fissata al 31 marzo.
Il documento ha chiarito espressamente che anche la fattura elettronica inviata in ritardo, quindi oltre il termine ordinario, rientra nella sanatoria delle irregolarità formali, a patto che sia stata correttamente inclusa nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta.
Stesso discorso si deve fare per i corrispettivi telematici correttamente memorizzati ma non inviati all’Agenzia delle Entrate, che allo stesso tempo sono stati inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.
Sanatoria violazioni formali anche per fattura in ritardo e corrispettivi: scadenza prorogata
Al di là della natura delle violazioni formali, per accedere alla sanatoria è necessario versare per ogni annualità interessata dalle violazioni una somma di 200 euro, o la prima tranche di 100 euro, entro la nuova scadenza del 31 ottobre 2023.
Resta al 31 marzo 2024 la scadenza per concludere eventualmente il pagamento e rimuovere errori e omissioni.
La proroga è arrivata a pochissimi giorni dal termine ultimo da rispettare per poter beneficiare della regolarizzazione che era stato fissato dalla Legge di Bilancio.
Le novità sono state inserite nel Decreto Bollette approvato nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023.
La riscrittura del calendario della tregua fiscale 2023 ha toccato diverse date e in primis quella del 31 marzo: anche per il ravvedimento speciale è stato concesso più tempo spostando il primo versamento al 30 settembre.
Cambia, quindi, la tabella di marcia per coloro che intendono beneficiare della tregua fiscale sia per i termini imminenti che per quelli più lontani fissati al 30 giugno che riguardano definizione e conciliazione agevolata delle controversi tributarie e rinuncia delle liti pendenti in Cassazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Violazioni formali, sanatoria anche per fattura in ritardo e corrispettivi non inviati: prorogata la scadenza