Il professionista non è chiamato a inviare all'Agenzia delle Entrate il visto di conformità relativo agli interventi “ora per allora”. Il documento ha la finalità di limitare la responsabilità in caso di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. I chiarimenti nelle FAQ aggiornate al 6 giugno 2023
Il visto di conformità degli interventi “ora per allora” non deve essere inviato dal professionista all’Agenzia delle Entrate.
I chiarimenti relativi ai bonus edilizi sono forniti nella risposta aggiunta alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale, aggiornate oggi, 6 giugno 2023.
L’invio non è considerato una condizione per l’esercizio dell’opzione, che deve essere già avvenuto. L’adempimento ha come obiettivo quello di limitare la responsabilità in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Visto di conformità bonus edilizi: aggiornate le FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Con l’aggiornamento di oggi, 6 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul visto di conformità relativo ai bonus edilizi.
Le FAQ, risposte alle domande più frequenti, vengono aggiornate con la pubblicazione di un nuovo quesito:
“Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022? Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?”
In risposta alla domanda l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, diversamente dal visto di conformità ordinario che viene posto dal professionista sulle prime opzioni di cessione del credito o sconto in fattura dei bonus edilizi, il visto “ora per allora” non deve essere trasmesso.
L’invio all’Agenzia delle Entrate non è infatti una delle condizioni per l’esercizio dell’opzione, in quanto tale esercizio è già avvenuto.
L’esercizio è infatti esercitato con il precedente invio dell’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, relativa alla cessione.
Il visto di conformità “ora per allora” ha invece come fine quello di limitazione della responsabilità del cessionario, ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
Deve essere quindi fatto valere nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Visto di conformità bonus edilizi: gli elementi dell’opzione da indicare nel documento
In risposta al quesito l’Agenzia delle Entrate spiega quali sono le informazioni che devono essere indicate nel documento che attesta il rilascio del visto.
In tale documento, sottoscritto dal professionista incaricato, si devono indicare il protocollo e il numero progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto di conformità fa riferimento.
Nel documento in questione devono essere infine inseriti gli elementi essenziali dell’opzione.
Tali elementi sono elencati, a titolo esemplificativo:
- codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- codice fiscale del condominio (se applicabile);
- codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- tipologia di intervento agevolato;
- anno di sostenimento della spesa;
- ammontare della spesa sostenuta;
- ammontare del credito ceduto.
Come già sottolineato il documento non deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate ma utilizzato esclusivamente in caso di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nella risposta che aggiorna le FAQ viene infine specificato quanto di seguito riportato:
“L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Visto di conformità bonus edilizi: aggiornate le FAQ dell’Agenzia delle Entrate