Bonus quotazione PMI: domanda dal 1° ottobre 2018. Ecco istruzioni e scadenza

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Bonus quotazione PMI: invio della domanda a partire da oggi 1° ottobre 2018 ed entro la scadenza del 31 marzo 2019. Ecco le istruzioni del MISE per richiedere il credito d'imposta.

Bonus quotazione PMI: domanda dal 1° ottobre 2018. Ecco istruzioni e scadenza

Al via la fase di presentazione della domanda per il bonus quotazione PMI. L’invio delle richieste per l’accesso al credito d’imposta parte da oggi, 1° ottobre 2018.

A darne notizia è il MISE che, con l’avviso pubblicato il 28 settembre ricorda che la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 31 marzo 2019.

Il credito d’imposta per la quotazione delle imprese di medie e piccole dimensioni è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018 e tutti i requisiti e le istruzioni per richiedere il bonus sono contenute nel decreto attuativo del MISE pubblicato in GU il 18 giugno 2018.

Il bonus quotazione PMI potrà essere richiesto in relazione ai costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Per fare domanda bisognerà utilizzare il modulo del credito d’imposta pubblicato dal MISE. Le imprese beneficiarie avranno diritto ad un bonus pari al 50% delle spese sostenute fino al limite massimo di 500.000 euro.

Di seguito le istruzioni e le regole per fare domanda.

Domanda bonus quotazione PMI, si parte il 1° ottobre 2018: ecco istruzioni e scadenza

Per aver occesso all’agevolazione fiscale riconosciuta nella forma di credito d’imposta le PMI beneficiarie dovranno fare domanda a partire dal 1° ottobre 2018 ed entro la scadenza del 31 marzo 2019. A render noto l’avvio della fase di presentazione delle istanze è l’avviso pubblicato sulla pagina istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

La domanda dovrà essere compilata seguendo le istruzioni contenute nel decreto MISE del 18 giugno 2018 e in base allo schema allegato (allegato A), che di seguito si riporta:

Bonus quotazione PMI: modulo di domanda
Scarica l’Allegato A al decreto attuativo del MISE (schema di domanda da inviare per l’ottenimento del credito d’imposta)

Nel modulo di domanda sarà necessario indicare le seguenti informazioni:

  • elementi identificativi della PMI;
  • importo costi agevolabili sostenuti per la quotazione e per i quali si richiedere il credito d’imposta;
  • importo del credito d’imposta richiesto.

Alla domanda per il bonus quotazione le PMI dovranno inoltre allegare una dichiarazione sostitutiva e la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione.

Una volta compilata seguendo le istruzioni di cui sopra, la domanda dovrà essere inviata in modalità telematica al seguente indirizzo PEC:

Credito d’imposta quotazione PMI: chi può fare domanda

Rimandando al decreto attuativo MISE per tutti gli ulteriori dettagli, si ricorda che possono presentare domanda di accesso al credito d’imposta per la quotazione le piccole e medie imprese che rispettino i seguenti requisiti:

  • sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
  • operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
  • ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

Il credito d’imposta potrà essere richiesto per le spese di consulenza relative, ad esempio, all’avvio del processo di quotazione, alle attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione, ovvero alle attività concernenti questioni di natura fiscale o legale nonché attività di promozione e comunicazione per dare visibilità alla società (interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria).

Il bonus sarà calcolato anche in relazione ai costi direttamente connessi alle attività di cui sopra (meglio identificate all’articolo 4 del decreto attuativo MISE); si tratta, ad esempio, delle spese per consulenti esterni per servizi non continuativi o periodici e che esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa.

Per documentare i costi darà necessario richiedere il rilascio di un’apposita attestazione da parte del presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale o commercialista iscritto all’Albo.

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