Bonus pubblicità, nella risposta all'interpello numero numero 144 del 25 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate spiega quali sono i soggetti esclusi dal credito di imposta ed i requisiti per la richiesta dell'agevolazione. Oltre a chi ha effettuato investimenti pubblicitari inammissibili nell'anno precedente, sono esclusi anche i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per cui si fa domanda.
Bonus pubblicità, l’Agenzia delle Entrate riepiloga chi sono i soggetti che sono esclusi dal credito di imposta per gli investimenti incrementali e quali sono i requisiti per richiedere l’agevolazione.
Con la risposta all’interpello numero 144 del 25 maggio 2020, l’Amministrazione finanziaria spiega che oltre ai soggetti che hanno effettuato investimenti pubblicitari inammissibili nell’anno precedente, sono esclusi anche coloro i quali hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per cui si fa domanda del credito di imposta.
Il quesito proviene da una società nella quale è conferita una ditta individuale.
Nel caso concreto, anche se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente sono stati effettuati dalla ditta individuale in seguito confluita nella società, lil soggetto che si rivolge all’Agenzia delle Entrate potrà fare domanda per il credito d’imposta relativo alle spese dell’anno successivo.
Bonus pubblicità, i soggetti esclusi dal credito di imposta
Il bonus pubblicità è l’oggetto della risposta all’interpello numero 144 del 25 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 144 del 25 maggio 2020
- Articolo 57-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Effetti del conferimento d’azienda sul computo del credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali.
Il documento di prassi riepiloga quali sono i requisiti per accedere al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali ma soprattutto quali sono i soggetti esclusi dall’agevolazione.
Il quesito viene posto dalla società istante che richiede il bonus pubblicità non avendo direttamente effettuato spese pubblicitarie nell’anno precedente.
Tuttavia tali investimenti sono stati effettuati da una ditta individuale in seguito conferita nella società istante.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto riportato nelle FAQ diffuse dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornate al 23 ottobre 2019:
“Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n.90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.”
Il documento di prassi specifica inoltre i soggetti esclusi dall’agevolazione:
“Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.”
Tuttavia il documento di prassi si esprime favorevolmente sul diritto al credito di imposta per la società istante.
Nel caso concreto, gli investimenti pubblicitari del 2018 sono stati effettuati dall’azienda individuale, il cui titolare è socio di maggioranza dalla società istante, nella quale l’azienda individuale è in seguito conferita con cessazione della stessa.
Nel 2019 è poi stata la società istante ad effettuare gli investimenti pubblicitari.
Come sottolinea il documento chiarificatore:
“si ritiene che l’istante debba considerare quale riferimento l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2018 dalla ditta individuale, ai fini del computo dell’investimento incrementale del 2019 su cui calcolare il credito di imposta in parola.”
In altre parole, l’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente sulla possibilità di richiedere il credito d’imposta da parte della società istante.
Bonus pubblicità, i requisiti e la misura del credito di imposta
Il Bonus pubblicità prevede un credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Gli investimenti pubblicitari devono superare di almeno l’1% gli stessi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Sulle spese che eccedono l’1%, in base a quanto stabilito dall’articolo 57-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e le successive modifiche, per l’anno 2018 è concesso un credito di imposta del 75%.
Tale credito raggiunge il 90% per microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative.
Per il 2019, invece, la misura del 75% è stata prevista per tutti i soggetti richiedenti, senza distinzioni.
Le ultime modifiche al bonus pubblicità sono arrivate con il decreto Cura Italia, convertito dalla legge numero 27 del 24 aprile 2020.
Nello specifico, l’articolo 98 inserisce un comma 1-ter al’articolo 57-bis del decreto che istituisce il bonus pubblicità.
Con l’ultima modifica, il credito d’imposta è concesso per l’anno 2020:
“nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati”
I requisiti e i destinatari restano gli stessi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus pubblicità, chiarimenti su requisiti e soggetti esclusi dal credito di imposta