Bonus prima casa giovani under 36: agevolazione a prescindere dal mutuo

Domenico Catalano - Imposte

Bonus casa under 36, si può beneficiare dell'agevolazione anche con mutuo successivo? Il momento è irrilevante, contano i requisiti previsti dal decreto Sostegni bis. A renderlo noto è la risposta all'interpello numero 653 del 4 ottobre 2021. Le dichiarazioni necessarie devono essere rese prima della registrazione dell'atto.

Bonus prima casa giovani under 36: agevolazione a prescindere dal mutuo

Bonus prima casa giovani under 36, l’agevolazione spetta anche se si chiede successivamente un mutuo? La circostanza è irrilevante, ciò che conta è il rispetto dei requisiti previsti dal decreto Sostegni bis.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 653 del 4 ottobre 2021.

L’esenzione dall’imposta di registro spetta a prescindere dal momento della stipula del mutuo.

Non è rilevante il momento in cui le dichiarazioni necessarie vengono rese, a patto che tale momento sia precedente alla registrazione dell’atto.

Bonus prima casa giovani under 36: agevolazione a prescindere dal mutuo

La risposta all’interpello numero 653 del 4 ottobre 2021 si concentra sul bonus prima casa per giovani under 36, previsto dall’articolo 64 del decreto 73 del 2021, ovvero il decreto Sostegni bis.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 653 del 4 ottobre 2021
Agevolazioni prima casa under 36 anni.

A chiedere lumi sull’agevolazione è l’istante, il soggetto aggiudicatario all’asta di un’unità immobiliare con decreto di trasferimento del Tribunale, non ancora registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Lo stesso chiede se può beneficiare dell’agevolazione in questione sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento, sia in quello della stipula futura del mutuo.

Il quesito riguarda nello specifico le dichiarazioni di cui alla nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Prima di sciogliere i dubbi del’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

Innanzitutto, viene richiamato l’articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, sulla disciplina dell’imposta di registro, che stabilisce che la stessa:

“si applica nella misura indicata nella Tariffa allegata al (...) Testo Unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.”

Alcuni atti sono soggetti a registrazione in termine fisso, in particolare gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.

Per quanto riguarda i due principali requisiti per beneficiare del bonus prima casa, i soggetti in questione non devono aver compiuto 36 anni nell’anno in cui avviene il rogito e devono avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

La casa non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e deve essere situata nel Comune in cui l’acquirente ha o sposta la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto.

All’atto di acquisto, l’acquirente deve dichiarare quanto indicato nel seguente elenco:

  • di non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
  • di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione acquistata con le agevolazioni anzidette;
  • nel caso in cui fosse ancora titolare di altro immobile già acquistato con le agevolazioni in parola, di voler trasferire a titolo oneroso o gratuito quest’ultimo immobile entro un anno dalla data del rogito.

Bonus prima casa giovani under 36: dichiarazioni prima della registrazione dell’atto

A ulteriore chiarimento, l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione 38/E del 28 maggio 2021, che spiega che il bonus prima casa per giovani under 36 spetta anche in presenza di un provvedimento giudiziale.

Nel caso in esame dovranno essere rese le dichiarazioni indicate nella nota II-bis all’articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni relative all’imposta di registro.

A riguardo il documento di prassi precisa quanto segue:

“le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. (...), tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”

In altre parole, tali dichiarazioni devono essere rese prima della registrazione dell’atto.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non assume alcun rilievo il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo.

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