Bonus prima casa giovani under 36, la misura è stata confermata dal testo della legge di conversione del decreto Sostegni bis. Tra le novità ci sono l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito d'imposta per gli acquisti assoggettati ad IVA e la cancellazione dell'imposta sostitutiva per i mutui.
Bonus prima casa giovani under 36, la misura è stata confermata dal testo della legge di conversione del decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2021.
Il provvedimento del governo da 40 miliardi di euro, che ha superato l’iter di conversione parlamentare, prevede agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione da parte di giovani, non più fino al 31 dicembre 2022 ma fino al 30 giugno 2022: esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e credito d’imposta pari all’imposta IVA, per le vendite che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.
Sui mutui per acquistare l’abitazione principale sarebbe inoltre eliminata l’imposta sostitutiva.
Per i giovani con ISEE inferiore a 40.000 euro è prevista la garanzia dello Stato all’80 per cento.
Bonus prima casa giovani under 36: le novità del decreto Sostegni bis
Tra le novità del decreto Sostegni bis, confermata anche nel testo della legge di conversione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, c’è il bonus prima casa per giovani under 36 che acquistano l’abitazione principale non più entro il 31 dicembre 2022, come riportato nella bozza del 30 aprile, ma entro il 30 giugno 2022.
La misura è inserita nell’articolo 64 del decreto Sostegni bis che ha come oggetto “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”.
L’intervento prevede l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.
Non è stato inserito nel testo il dimezzamento degli oneri notarili.
Per gli acquisti assoggettati ad IVA viene stabilito un credito di imposta di importo pari all’importo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto in questione.
Il credito d’imposta può essere:
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni;
- utilizzato in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- utilizzato in compensazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Un’ulteriore misura riguarda i mutui sulla prima casa, di soggetti di età inferiore a 36 anni: sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Fanno eccezione le seguenti categorie di immobili:
- categoria catastale A1, abitazioni di tipo signorile;
- categoria catastale A8, abitazioni in ville;
- categoria catastale A9, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Il periodo dell’agevolazione è quello compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 30 giugno 2022.
Nella bozza dell’ultimo giorno di aprile, invece la data finale era stata stabilita al 31 dicembre 2022.
Per i giovani meno abbienti, con un ISEE inferiore a 40.000 euro, sarà prevista una garanzia dello Stato dell’80 per cento.
Le agevolazioni contenute nelle ultime bozze sono state confermate dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Bonus prima casa giovani under 36: i dettagli del testo della legge di conversione
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono destinate ai giovani “che non hanno compiuto trentasei anni di età”.
La disposizione in questione è inserita nell’articolo 64 del testo definitivo.
L’esenzione per la tassazione è relativa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
Sono dunque ricompresi tutti gli atti di cui alla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro, ovvero il decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Per quanto riguarda i mutui, sono compresi quelli che riguardano la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
La condizione deve risultare dalla dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata allo stesso.
Nella disposizione sono inoltri inseriti i casi di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in questione.
Per determinare sanzioni e interessi si applicano le disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
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