Bonus prima casa, la legge di conversione del decreto Milleproroghe, n. 15 del 25 febbraio 2022, congela fino al 31 marzo 2022 i termini per il trasferimento della residenza e per la rivendita della casa.
Bonus prima casa, nuova proroga per la sospensione dei termini legati al mantenimento delle agevolazioni fiscali.
La recente approvazione da parte del Governo della legge n.15 del 25 febbraio 2022, il testo di conversione del decreto Milleproroghe, rende effettiva la proroga dei termini dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
La norma pubblicata in Gazzetta ufficiale il 28 febbraio modifica nuovamente l’articolo 24 del decreto legge n 23 dell’8 aprile 2020, il Decreto Liquidità, che inizialmente aveva fissato la data di ripresa dei termini al 31 dicembre 2020.
La scadenza è poi stata rinviata al 31 dicembre 2021 dal Milleproroghe dello scorso anno, e ora assistiamo a un nuovo rinvio dei termini legati alla fruizione del bonus prima casa.
Bonus prima casa, nuova proroga dei termini al 31 marzo 2022
Lo slittamento dei termini per il mantenimento dei benefici fiscali riconosciuti per l’acquisto della prima casa nasce dall’esigenza di far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia da COVID-19, che hanno provocato problemi e ritardi nella compravendita dei beni immobiliari.
Stando alle novità previste dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022, approvata il 28 febbraio al Senato, saranno sospesi per ulteriori tre mesi, e quindi fino al 31 marzo 2022, i termini degli adempimenti per chi ha beneficiato del bonus prima casa previsti dalla nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In sostanza, il “calcolo” del tempo a disposizione per la vendita dell’immobile precedentemente posseduto, così come ad esempio per il cambio di residenza riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2022.
Bonus prima casa, dal trasferimento alla vendita, le scadenze sospese fino al 31 marzo 2022
Con l’ok definitivo al testo della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022, si prevede dunque il prolungamento della sospensione fino al mese di marzo dei seguenti termini:
- il limite massimo di 18 mesi per trasferire la residenza dal Comune di origine al Comune nel quale ricade la nuova abitazione, che si calcola ha inizio al momento dell’acquisto della nuova casa;
- il termine di 12 mesi per vendere l’immobile posseduto nello stesso Comune in cui si intende effettuare il nuovo acquisto;
- il termine di 12 mesi per il riacquisto della prima casa in caso di vendita dell’immobile acquistato nei cinque anni precedenti con il beneficio fiscale per l’abitazione principale.
Dal 1° aprile 2022, ripartirà il conteggio del tempo a disposizione per il trasferimento della residenza, vendita o riacquisto. Trascorso il termine previsto, pari a 18 o 12 mesi, verrà meno il diritto alle agevolazioni fruite.
L’acquirente inadempiente dovrà quindi corrispondere all’Agenzia delle Entrate:
- la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento;
- una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte;
- il pagamento degli interessi di mora.
Inoltre, se la cessione è soggetta a IVA, l’acquirente dovrà corrispondere all’Agenzia delle Entrate la differenza d’imposta non versata (la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata), oltre a una sanzione pari al 30 per cento della differenza medesima e il pagamento degli interessi di mora.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus prima casa, nuova proroga dei termini al 31 marzo 2022