Per i bonus energia per le imprese, relativi al 1° e 2° trimestre del 2023, è previsto un anticipo della scadenza per l'utilizzo in compensazione con modello F24. Il termine passa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023, come stabilito dall'articolo 7 del decreto Proroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Nessuna proroga ma un anticipo della scadenza della compensazione dal 31 dicembre 2023 al prossimo 16 novembre.
A prevederlo è il “decreto Proroghe”, in relazione ai bonus energia per le imprese relativi alle spese sostenute nel 1° e nel 2° trimestre dell’anno in corso.
Non viene stabilito un rinvio del termine ma un anticipo di circa 45 giorni. Successivamente dovrà intervenire anche l’Agenzia delle Entrate.
Oltre alla scadenza per la compensazione con modello F24, dovrà essere previsto un anticipo anche per il termine della comunicazione relativa alla cessione dei crediti, come conseguenza della ridefinizione del calendario.
Le modifiche al calendario dei bonus energia sono previste dall’articolo 7 del decreto legge 29 settembre 2023, numero 132.
Bonus energia imprese: nessuna proroga ma anticipo della scadenza per la compensazione
Tra i rinvii delle scadenze che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023, nessuno riguarda quelli della compensazione con modello F24 dei bonus energia per le imprese.
Come previsto dall’articolo 7 del decreto Proroghe (DL n. 132 del 29 settembre 2023), per le agevolazioni relative al 1° e 2° trimestre del 2023 la scadenza per la compensazione passa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023.
Per l’utilizzo delle agevolazioni, previste rispettivamente dalla scorsa Legge di Bilancio e dal decreto Energia, ci saranno quindi circa 45 giorni di differenza, perioro che potrebbe creare non pochi problemi alle aziende interessate.
La misura interesserà i crediti di imposta destinati alle imprese che rispettano i requisiti previsti dai commi 7 e 8 della Legge di Bilancio 2023, che ha rinnovato l’agevolazione per il 1° trimestre dell’anno rispettivamente nella misura:
- del 45 per cento per i costi sostenuti per le imprese;
- del 35 per cento per le imprese non gasivore.
Sono interessati anche i crediti d’imposta previsti per il 2° trimestre dell’anno in corso, ridotti rispetto al precedente periodo dal decreto 34/2023, ovvero il decreto Energia:
- aliquota del 20 per cento per i costi sostenuti dalle imprese che rispettano i requisiti indicati;
- aliquota del 10 per cento per le imprese non gasivore, che rispettano i requisiti indicati.
Come già anticipato le scadenze in programma prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto erano le seguenti:
- 18 dicembre 2023 per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito alla cessione dei crediti;
- 31 dicembre 2023 per l’utilizzo in compensazione degli importi.
L’anticipazione della seconda scadenza porterà, probabilmente, a una rimodulazione del calendario anche per il termine relativo alla cessione del credito.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, si attendono i provvedimenti ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La conferma sulla misura è arrivata con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 settembre scorso. Le disposizioni sono in vigore dallo scorso 30 settembre.
Bonus energia imprese: possibili difficoltà all’orizzonte per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta
L’anticipo della scadenza per la compensazione dei crediti d’imposta, legati ai bonus energia per le imprese relativi al 1° e al 2° trimestre 2023, potrebbe creare non pochi problemi ai soggetti titolari delle agevolazioni.
Per prima cosa, come già anticipato, dovrà essere previsto un anticipo anche per il termine della comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito, anticipo che potrebbe lasciare davvero poco tempo alle imprese per organizzare le cessioni.
Inoltre, si dovrà comunque individuare l’occasione per portare i crediti in compensazione, dal momento che il mancato rispetto della scadenza fa perdere l’agevolazione.
Una soluzione possibile potrebbe essere il conseguente anticipo del versamento dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
La compensazione in questo caso seguirebbe la scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi 2023, previsto per il prossimo 30 novembre.
Anche in questo caso si dovrà anticipare la fruizione almeno di 15 giorni rispetto al termine canonico.
Il credito d’imposta può essere utilizzato per compensare un maggiore versamento dell’acconto per il prossimo anno, a patto di evitare un “riporto in avanti” delle somme per i prossimi anni.
Con la scadenza della compensazione si “cristallizzerà” quindi l’effetto dell’Agevolazione sui conti dello Stato, non è infatti possibile la fruizione successiva al termine che sarà anticipato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese: nessuna proroga ma scadenza per la compensazione anticipata