Dal 6 luglio al via la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alla cessione dei crediti dei bonus energia per le imprese, per le spese sostenute nel 2° trimestre 2023. Approvati il nuovo modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche
I crediti relativi al 2° trimestre del 2023, che rientrano nei bonus energia per le imprese, potranno essere oggetto di cessione secondo le modalità già stabilite per le precedenti agevolazioni.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno viene approvato il nuovo modello per la comunicazione, che può essere inviata a partire dal 6 luglio e fino al 18 dicembre 2023.
Insieme al modello sono stati approvati anche le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.
I crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro la scadenza del 31 dicembre 2023.
Bonus energia imprese, nuovo modello e istruzioni per la cessione dei crediti del 2° trimestre 2023
Con il provvedimento del 27 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate estende le modalità di attuazione della cessione dei crediti relativi ai bonus energia, per le spese del 2° trimestre 2023.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 27 giugno 2023
- Estensione delle modalità della comunicazione della cessione del credito per i bonus energia per il 2° trimestre del 2023.
L’Amministrazione finanziaria ha inoltre approvato:
- il nuovo modello per la comunicazione;
- le relative istruzioni per la compilazione;
- le specifiche tecniche.
- Agenzia delle Entrate - Modello approvato con il provvedimento del 27 giugno 2023
- Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta.
- Agenzia delle Entrate - Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta
- Istruzioni per la compilazione.
- Agenzia delle Entrate - Allegato al provvedimento del 27 giugno 2023
- Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni della cessione dei crediti di imposta.
Le regole devono essere applicate per le agevolazioni previste dall’articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, ovvero il decreto Bollette 2023.
Sono quindi interessati dal nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che estende le regole previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022, i seguenti bonus energia:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20 per cento delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 10 per cento delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20 per cento delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 20 per cento delle spese sostenute.
La fruizione dell’agevolazione avviene tramite compensazione, entro la scadenza del 31 dicembre 2023.
È prevista, inoltre, anche la possibilità di scegliere la strada della cessione del credito. In questo caso si dovrà utilizzare il nuovo modello approvato e seguire le relative istruzioni.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere inviata a partire dal prossimo 6 luglio ed entro la scadenza del 18 dicembre 2023.
I cessionari potranno utilizzare il crediti in compensazione, entro lo stesso termine indicato per i beneficiari originari del bonus energia.
Nel modello F24 per la compensazione dovranno essere indicati i codici tributo che saranno approvati con successiva risoluzione dell’Amministrazione finanziaria.
Bonus energia imprese, le regole per la cessione del credito
Nel caso in cui non si intenda utilizzare direttamente i crediti d’imposta in compensazione con modello F24, le imprese possono cedere tali crediti a soggetti terzi.
Nel caso di fruizione indiretta si dovranno tenere in considerazione le regole generali sulla cessione del credito.
Il credito è cedibile solo per intero a soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione ad eccezione di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari).
Per la cessione dovrà essere apposto il visto di conformità da parte dei professionisti, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
Sulla base di quanto disposto dall’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate possono essere sospese entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni, per un periodo massimo di 30 giorni.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è l’ultimo tassello a chiusura delle agevolazioni per le imprese contro il caro energia, al netto della risoluzione per approvare i codici tributo per la fruizione delle agevolazioni da parte dei cessionari.
Per il 3° trimestre del 2023, infatti, non è previsto il rinnovo dei bonus energia per le imprese. Tra le misure approvate con il decreto del Consiglio dei Ministri del 27 giugno, infatti, non è stata inserita la proroga per i crediti d’imposta per le aziende.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese, nuovo modello e istruzioni per la cessione dei crediti del 2° trimestre 2023