Con la risoluzione numero 20 del 10 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate istituisce i nuovi codici tributo per la compensazione tramite F24 dei bonus energia per le imprese. Le cifre dovranno essere indicate per beneficiare dei crediti d'imposta relativi al 2° trimestre del 2023
Dopo i codici tributo per la compensazione dei bonus energia per le imprese, relativi alle spese sostenute nel 1° trimestre del 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche quelli per per la fruizione delle agevolazioni per il 2° trimestre 2023.
Le sequenze di cifre sono state istituite con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 20 del 10 maggio.
Dovranno essere utilizzati dai soggetti per recuperare parte delle spese sostenute per acquistare energia elettrica e gas naturale nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Le agevolazioni sono state previste dal decreto Bollette.
Per la compensazione con modello F24 si dovranno seguire le istruzioni fornite dall’Amministrazione finanziaria: i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” e il modello deve essere inviato per via telematica.
Bonus energia imprese, pronti i codici tributo per la compensazione con F24 per le spese del 2° trimestre 2023
Dopo aver reso noti i codici tributo da utilizzare per la compensazione di parte delle spese da sostenute dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas nel 1° trimestre del 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce i nuovi codici tributo relativi ai bonus energia per le imprese per il 2° trimestre dell’anno in corso.
Le sequenze di cifre devono essere utilizzate dalle imprese per la fruizione le somme in compensazione tramite modello F24.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 20 del 10 maggio 2023
- Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale - secondo trimestre 2023.
Così come per i mesi precedenti, agevolazioni sono riconosciute anche per le spese sostenute a aprile maggio e giugno scorsi per l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica.
I crediti d’imposta sono stati riconfermati la misura stabilita dal decreto Bollette, il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, è stata ridotta.
I bonus energia sono riconosciuti a diverse tipologie di imprese, nella misura indicata nella seguente tabella.
Destinatario dell’agevolazione | Misura del credito d’imposta per il 2° trimestre 2023 |
---|---|
imprese a forte consumo di energia elettrica | 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata |
imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica | 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata |
imprese a forte consumo di gas naturale | 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas |
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale | 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas |
Il documento di prassi fornisce i codici tributo che devono essere utilizzati per la compensazione dei crediti d’imposta, entro la scadenza del 31 dicembre 2023.
Le sequenze di cifre da inserire nel modello F24 sono quelle riportate nella tabella riassuntiva.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
7015 | Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 |
7016 | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 |
7017 | Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 |
7018 | Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 |
I codici tributo si aggiungono a quelli già forniti nella risoluzione numero 17 del 6 aprile scorso, che dovranno essere utilizzati dai cessionari per usufruire dell’agevolazione in compensazione con modello F24.
Bonus energia imprese, le istruzioni per la compilazione del modello F24
Per utilizzare le agevolazioni che rientrano nei bonus energia per le imprese si deve tenere in considerazione la scadenza per la compensazione: fissata al 31 dicembre 2023.
Entro tale termine le imprese beneficiarie delle agevolazioni dovranno presentare per via telematica il modello F24, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo devono essere indicati nel modello F24, in particolare nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel caso in cui il soggetto debba procedere al riversamento del credito compensato, i codici andranno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno di riferimento” dovrà essere indicato nell’apposito campo. Si dovrà utilizzare il formato “AAAA”.
Il modello F24 va presentato esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese, pronti i codici tributo per la compensazione con F24 per il 2° trimestre 2023