L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023 ha approvato i nuovi codici tributo per la compensazione tramite F24 dei bonus energia estesi e ceduti. I codici per la compensazione da parte dei cessionari sono relativi alle spese sostenute a dicembre 2022 e si aggiungono a quelli già istituiti
Dall’Agenzia delle Entrate arrivano i nuovi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, i crediti d’imposta relativi ai bonus energia per le imprese e relativi alle maggiori spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.
I nuovi codici tributo sono stati istituiti attraverso la risoluzione n.2/E dell’Agenzia, pubblicata il 30 gennaio 2023.
Si tratta dei bonus energia previsti dal Decreto Aiuti quater, il quale ha esteso l’agevolazione anche al mese di dicembre 2022.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia. I codici vanno esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate.
Bonus energia imprese: pronti i codici tributo per la compensazione dei crediti da parte dei cessionari
L’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023 ha istituito i nuovi codici tributo relativi ai bonus energia per le imprese.
Nello specifico, si tratta dei codici per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta relativi alle maggiori spese sostenute a dicembre 2022 per l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica.
Il Decreto Aiuti quater, infatti, ha esteso al mese di dicembre le agevolazioni inizialmente previste per ottobre e novembre, per cui il credito d’imposta è concesso al:
- 40 per cento, per imprese energivore, gasivore e imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
- 30 per cento per le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle quelle a forte consumo di energia elettrica.
L’Agenzia per consentire ai beneficiari originari di utilizzare i crediti in compensazione, tramite modello F24, ha istituito con la risoluzione n. 72/E dello scorso 12 dicembre i codici tributo indicati nella tabella.
Codice tributo | Agevolazione |
---|---|
6993 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) - art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
6994 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
6995 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) - art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
6996 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 |
Tramite la risoluzione n. 2/E del 30 gennaio, invece, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione sono stati istituiti i nuovi codici tributo:
Codice tributo | Agevolazione |
---|---|
7742 | CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
7743 | CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
7744 | CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
7745 | CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
Bonus energia imprese: le istruzioni per la compilazione e l’invio del modello F24
I beneficiari dei crediti d’imposta possono usufruire dell’agevolazione in compensazione, presentando il modello F24. La scadenza per la fruizione è stata fissata al 30 settembre 2023.
In fase di compilazione del modello, i codici tributo andranno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, i codici andranno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
L’anno a cui si riferisce il credito va indicato nel formato “AAAA” nell’apposito campo “anno di riferimento”.
I crediti che possono essere utilizzati in compensazione sono quelli che risultano dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti n. 24252 del 26 gennaio 2023 e n. 253445 del 30 giugno 2022.
I cessionari devono aver comunicato all’Agenzia l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite la “piattaforma cessione crediti”.
Il modello F24 va presentato esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, si riserva la possibilità di effettuare controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023
- Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari
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