Arriva il modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia destinati alle imprese e relativi agli ultimi mesi del 2022: dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni da seguire e un riepilogo delle scadenze alla luce delle ultime novità nel provvedimento del 25 gennaio 2023
Dal 26 gennaio 2023 è possibile comunicare la cessione di una serie di bonus energia destinati alle imprese e relativi agli ultimi mesi del 2022 con il modello di comunicazione aggiornato in base alle ultime novità introdotte dal DL Aiuti quater, convertito in legge il 13 gennaio 2023.
Con il provvedimento numero 24252 del 2023, dall’Agenzia delle Entrate arriva anche un riepilogo delle date di scadenza da rispettare per i diversi crediti d’imposta riconosciuti per le spese relative a elettricità, gas e carburanti sostenute nell’anno che si è appena concluso.
Cessione bonus energia, nuovo modello di comunicazione dall’Agenzia delle Entrate
L’esigenza di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia nasce dall’introduzione dei nuovi crediti d’imposta messi in campo dal DL n. 176 del 2022 convertito in legge lo scorso 13 gennaio.
- Agenzia delle Entrate - Modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia
- Modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia aggiornato al 26 gennaio 2023
In particolare il provvedimento contro il caro energia all’articolo 1 ha previsto le seguenti nuove agevolazioni per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022:
- un credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 40 per cento delle spese sostenute;
- un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 40 per cento delle spese sostenute;
- un credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 30 per cento delle spese sostenute;
- un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 40 per cento delle spese sostenute.
I nuovi bonus messi in campo sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24, e indicato i codici tributo che saranno istituiti, entro il 30 settembre 2023, in alternativa possono essere ceduti ad altri soggetti nel rispetto delle condizioni che seguono:
- la cessione può avvenire solo per intero;
- il credito può essere ceduto solo una volta, due ulteriori passaggi sono ammessi solo se effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione;
- le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.
Chi riceve i crediti d’imposta in seguito alla cessione li utilizza sempre in compensazione e sempre entro la scadenza del 30 settembre 2023.
Con il provvedimento del 25 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate da un lato ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei bonus energia da utilizzare e dall’altro ha esteso le regole operative già previste ai nuovi bonus messi in campo.
“Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6”.
- Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia
- Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello utile per la comunicazione della cessione dei bonus energia
Cessione bonus energia, le date di scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Dal 26 gennaio 2023 è necessario, quindi, utilizzare il nuovo modello di comunicazione per la cessione dei bonus energia 2022.
Il documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate riepiloga anche le date di scadenza da rispettare considerando le ultime novità approvate.
Bonus energia | Periodo | Scadenza comunicazione | Scadenza utilizzo |
---|---|---|---|
Credito d’imposta per le pese relative all’energia elettrica e al gas | Terzo trimestre 2022 e ottobre/novembre 2022 | 20 settembre 2023 | 30 settembre 2023 |
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’attività agricola e della pesca | Terzo trimestre 2022 | 22 marzo 2023 | 31 marzo 2023 |
Credito per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca | Quarto trimestre 2022 | 21 giugno 2023 | 30 giugno 2023 |
Credito d’imposta per le pese relative all’energia elettrica e al gas | Dicembre 2022 | 20 settembre 2023 | 30 settembre 2023 |
La stessa tabella di marcia deve essere rispettata anche per le cessioni successive alla prima.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro:
“Infine, si evidenzia che i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti non sono più cedibili, in base a quanto previsto dalle disposizioni di riferimento”.
Tutti i dettagli e le istruzioni sono contenute nel testo integrale del provvedimento del 25 gennaio 2023.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 24252 del 25 gennaio 2023
- Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione bonus energia, comunicazione entro il 20 settembre 2023: modello e istruzioni