Bonus imprese energivore, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022 vengono approvati: il modello per la comunicazione, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Le imprese potranno cedere il credito d'imposta dal 7 luglio al 21 dicembre 2022.
Bonus imprese energivore, in alternativa alla fruizione del credito d’imposta in compensazione con modello F24 i beneficiari possono scegliere la cessione del credito.
L’opzione potrà essere esercitata a partire dal prossimo 7 luglio 2022, inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione.
Il modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche sono state approvate con il provvedimento dello scorso 30 giugno 2022.
La scadenza per la cessione del credito è il 21 dicembre prossimo, data che scaturisce dal termine del 31 dicembre e dai 5 giorni lavorativi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per l’eventuale sospensione della comunicazione per controlli preventivi.
Bonus imprese energivore, cessione del credito dal 7 luglio con comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Ad approvare il modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la comunicazione della cessione di bonus per le imprese energivore all’Agenzia delle Entrate è il provvedimento dello scorso 30 giugno 2022.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 30 giugno 2022
- Modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Con il documento di prassi viene stabilito che la comunicazione dell’opzione alternativa alla fruizione del credito d’imposta in compensazione potrà essere esercitata a partire dal prossimo 7 luglio.
Per quanto riguarda la scadenza, la data da tenere in considerazione è quella del 21 dicembre 2022. Tale data è frutto della combinazione:
- del termine del 31 dicembre 2022;
- dei giorni lavorativi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni per controlli preventivi.
La cessione del credito potrà essere scelta nel rispetto delle regole previste, per le seguenti agevolazioni introdotte dal Decreto Sostegni ter, dal Decreto Bollette e dal Decreto Energia.
La tabella riassuntiva riporta i beneficiari delle agevolazioni, la misura del credito d’imposta e il riferimento normativo che prevede il bonus.
Beneficiari del credito | Misura del credito | Periodo di riferimento | Riferimento normativo |
---|---|---|---|
imprese energivore | 20 per cento delle spese sostenute | 1° trimestre 2022 | articolo 15 del Dl n. 4/2022 |
imprese energivore | 25 per cento delle spese sostenute | 2° trimestre 2022 | articolo 4 del Dl n. 17/2022 |
imprese a forte consumo di gas naturale | 10 per cento delle spese sostenute | 1° trimestre 2022 | articolo 15 Dl n. 4/2022 |
imprese a forte consumo gas naturale | 25 per cento delle spese sostenute | 2° trimestre 2022 | articolo 5 del Dl n. 17/2022 |
imprese non energivore | 15 per cento delle spese sostenute | 2° trimestre 2022 | articolo 3 del Dl n. 21/2022 |
imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale | 25 per cento delle spese sostenute | 2° trimestre 2022 | articolo 4 del Dl n. 21/2022 |
soggetti che acquistano carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca | 20 per cento delle spese sostenute | 1° trimestre 2022 | articolo 18 del Dl n. 17/2022 |
- Agenzia delle Entrate - Allegato al provvedimento del 30 giugno 2022
- Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta.
Bonus imprese energivore, le regole per la cessione del credito
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riporta anche le regole da rispettare per la cessione del credito dei bonus per le imprese energivore, in relazione alle spese per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Come già anticipato, la finestra per l’invio della comunicazione con il modello approvato è quella compresa tra il 7 luglio e il 21 dicembre 2022.
Il credito d’imposta può essere ceduto esclusivamente per intero.
In linea generale, non sono consentite successive cessioni, ad esclusione di due ulteriori ma solo in favore di soggetti qualificati.
In altre parole, il secondo e il terzo passaggio potranno essere indirizzati esclusivamente a:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Per la cessione dei bonus in questione, i beneficiari dovranno richiedere il visto di conformità che attesti il rispetto dei requisiti.
Una volta ceduto il credito, il cessionario può utilizzarlo con le stesse modalità con cui lo avrebbe utilizzato il cedente: ovvero in compensazione con modello F24 entro la fine dell’anno in corso.
Nel documento di prassi viene inoltre ribadito quanto di seguito riportato:
“L’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli.”
La cessione dei crediti deve essere comunicata tramite l’apposito canale telematico, anche tramite intermediari abilitati.
Data la possibilità di cedere il credito esclusivamente per intero, le cessioni sono tracciabili: Ogni credito potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto per intero e potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione.
In merito il provvedimento chiarisce che:
“Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate in base a quanto stabilito al punto 3.6, oppure rifiutate dal cessionario secondo quanto previsto al punto 4.3.”
Dopo la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate invia una ricevuta che viene messa a disposizione del soggetto, all’interno dell’area riservata del sito.
La ricevuta attesta:
- la presa in carico;
- lo scarto, con la relativa motivazione, a causa del mancato rispetto delle disposizioni e delle specifiche tecniche.
La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus imprese energivore, cessione del credito dal 7 luglio con comunicazione alle Entrate