I bonus energia per le imprese vengono prolungati fino al 30 giugno 2023. Le misure sono contenute nel decreto Bollette 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo. I crediti d'imposta per l'acquisto di gas ed energia elettrica possono essere utilizzati in compensazione fino al prossimo 31 dicembre
Con l’approvazione del nuovo decreto Bollette 2023 vengono riproposte nuove misure per il 2° trimestre dell’anno in corso.
Le agevolazioni per le aziende vengono riproposte fino al 30 giugno prossimo.
Il credito d’imposta spetta, nel rispetto dei requisiti previsti, ovvero quello di aver registrato un aumento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30 per cento, nel confronto con quello del 1° trimestre del 2019.
La misura del credito d’imposta è del 10 o 20 per cento, a seconda della tipologia di impresa.
Le somme possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, con modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
Bonus energia imprese, le misure fino al 30 giugno con il nuovo decreto Bollette 2023
Sono diverse le misure rinnovate, con modifiche, dal decreto Bollette 2023 per famiglie e imprese, il cui testo è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2023.
Per queste ultime vengono riproposti i bonus energia, per coprire parte delle spese relative alle bollette di gas ed elettricità, anche per il 2° trimestre dell’anno in corso.
Le agevolazioni vengono rinnovate fino al 30 giugno 2023 ma sono ridotte rispetto a quelle previste per il 1° trimestre dalla Legge di Bilancio 2023.
La misura del credito d’imposta varia a seconda della tipologia di impresa, dal 10 al 20 per cento.
A prevederlo è l’articolo 4 del DL numero 34 del 2023.
Le misure sono quindi rinnovate per le seguenti aziende:
- imprese a forte consumo di energia elettrica;
- imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- imprese a forte consumo di gas naturale;
- imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Per le imprese a forte consumo di energia elettrica, le somme sono riconosciute anche per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nello stesso periodo di riferimento.
Per tale categoria, la misura del credito d’imposta previsto per il 2° trimestre è del 20 per cento.
Per tali aziende deve essere rispettato il requisito previsto. Devono essere stati registrati costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre dell’anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, che abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica) l’agevolazione è prevista se il prezzo medio di riferimento del gas naturale relativo al 1° trimestre del 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un aumento superiore al 30 per cento dello stesso prezzo riferito al 1° trimestre del 2019.
In questo caso la misura del credito d’imposta è pari al 10 per cento.
L’agevolazione è prevista anche per le imprese a forte consumo di gas naturale, per il gas consumato per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, nella misura del 20 per cento.
Lo stesso per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas: l’agevolazione coprirà il 20 per cento delle spese sostenute.
Ricapitolando, quindi, i nuovi bonus energia per le imprese sono riportati nella tabella riassuntiva.
Tipologia di impresa | Misura del credito d’imposta |
---|---|
imprese a forte consumo di energia elettrica | 20 per cento |
imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW | 10 per cento |
imprese a forte consumo di gas naturale | 20 per cento |
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale | 20 per cento |
Bonus energia imprese: utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2023
I nuovi bonus energia per le imprese, che si aggiungono agli altri provvedimenti previsti dal decreto Bollette 2023, potranno essere utilizzati in compensazione.
Nel caso dell’utilizzo in compensazione con modello F24, si deve tenere in considerazione la scadenza del 31 dicembre 2023.
Le somme non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive.
Le somme sono cumulabili con altre agevolazioni relative agli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento della spesa sostenuto.
Gli importi possono infine essere oggetto di cessione del credito. Il decreto Bollette 2023 prevede che possano essere ceduti, solo per intero, nei confronti di banche e istituti di credito.
Non è permessa un’ulteriore cessione, al netto di due ulteriori passaggi in ambiente controllato a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.
I contratti che abbiano come oggetto una cessione del credito non in linea con le regole indicate sono considerati nulli.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese, le misure fino al 30 giugno con il nuovo decreto Bollette 2023