I bonus edilizi spettano anche se a sostenere le spese sono parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° del possessore o detentore dell’immobile. I soggetti devono essere conviventi e l'immobile deve essere disponibile
Nel rispetto di determinati requisiti le agevolazioni edilizie spettano anche nel caso in cui a pagare non sia il proprietario ma una persona a lui vicina.
La condizione da rispettare è quella della convivenza. I bonus edilizi spettano, infatti, anche nel caso in cui le spese siano pagate dai parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°.
A fornire chiarimenti è la circolare numero 17 del 26 giugno scorso dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi raccoglie i principali chiarimenti relativi alle detrazioni e ai crediti d’imposta per la compilazione della dichiarazione dei redditi, delucidazioni utili per la compilazione e l’invio del modello 730/2023, in scadenza il prossimo 2 ottobre 2023.
Bonus edilizi, l’agevolazione spetta anche se non paga il proprietario?
Nel caso in cui nel 2022 siano stati eseguiti interventi relativi al superbonus, al bonus ristrutturazione o ad altri bonus edilizi, non si perde l’agevolazione se a sostenere le spese non è il proprietario ma un altro soggetto.
In linea di massima possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti, nel rispetto dei requisiti indicati:
- essere possessori dell’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile, ovvero usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
In caso di mancanza del titolo di detenzione dell’immobile al momento dell’inizio dei lavori, o del sostenimento delle spese se precedente, la detrazione non viene riconosciuta.
In alcuni casi, invece, l’agevolazione spetta anche se a sostenere le spese non è direttamente il contribuente ma un suo parente o affine.
A fornire chiarimenti è circolare numero 17 del 26 giugno scorso dell’Agenzia delle Entrate, documento di riepilogo delle principali indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2023.
Nello specifico le spese possono essere sostenute:
- dai familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile;
- coniuge;
- componente dell’unione civile;
- parenti entro il terzo grado;
- affini entro il secondo grado;
- i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
In tali casi sono due le condizioni da rispettare, entrambe collegate con la convivenza:
- la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile nel quale può esplicarsi la convivenza.
In merito ai requisiti indicato è opportuno fare alcune precisazioni. In primo luogo si deve sottolineare che la convivenza non deve necessariamente durare per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione, ad esempio 4 o 5 anni per il superbonus e 10 anni per il bonus ristrutturazione.
In secondo luogo, riguardo all’immobile della convivenza, va sottolineato che non necessariamente deve essere adibito ad abitazione principale del soggetto convivente.
Bisogna infine specificare che per dimostrare la convivenza non sarà necessario un contratto ma è sufficiente che il requisito venga attestato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Bonus edilizi, l’agevolazione spetta a chi sostiene le spese
Dopo aver chiarito in quali casi si ha diritto all’agevolazione edilizia è necessario specificare quali sono le ipotesi di esclusione dal bonus edilizio.
Per ulteriore requisiti da rispettare per l’accesso al superbonus o al bonus ristrutturazione è quello di avere a disposizione l’immobile oggetto degli interventi.
Sono quindi esclusi dall’agevolazione i familiari del possessore o del detentore dell’immobile quanto gli interventi vengono effettuati su immobili che non sono a disposizione, ad esempio:
- in locazione;
- in concessione in comodato d’uso.
La stessa esclusione dalle agevolazioni edilizie è prevista per gli immobili che non appartengono all’ambito “privatistico”, ovvero gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Dopo aver chiarito chi è escluso dalle agevolazioni, occorre soffermarsi su un ulteriore elemento: a chi spetta l’agevolazione edilizia?
In linea generale, possono portare le agevolazioni edilizie in detrazione con modello 730/2023 i soggetti che hanno effettivamente sostenuto le spese.
Nel caso in cui il pagamento sia stato sostenuto da un parente convivente o da un affine, quest’ultimo potrà inserire le somme nella dichiarazione dei redditi.
Per beneficiare dell’agevolazione si dovranno seguire le apposite istruzioni per la compilazione, fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso del superbonus, così come per bonus ristrutturazioni, sismabonus, bonus facciate e bonus verde, dovrà essere compilata la sezione III A del quadro E “Oneri e spese” e le successive sezioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus edilizi, l’agevolazione spetta anche se non paga il proprietario?