Bonus cuneo fiscale 2020, è approdato in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio il testo del decreto che fissa importi, regole e requisiti. Tutte le novità e gli adempimenti per il datore di lavoro.
Bonus cuneo fiscale, il testo del decreto MEF è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020.
Il decreto legge rende ufficiali importi, limiti di reddito e requisiti per accedere al taglio Irpef in busta paga.
Per i titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati non superiori a 40.000 euro debutta dal 1° luglio 2020 il nuovo bonus in busta paga, erogato come credito fiscale fino a 28.000 euro e detrazione dai 28.001 e 40.000 euro.
Sarà di fatto abolito il bonus Renzi di 80 euro, per dare spazio al nuovo bonus derivante dal primo intervento di taglio al cuneo fiscale.
Il testo del decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro stabilisce quelli che saranno gli adempimenti a carico del datore di lavoro, anche se si attendono ulteriori indicazioni operative.
Sarà il sostituto d’imposta ad anticipare il credito Irpef in busta paga così come la detrazione. La verifica sull’effettiva spettanza del bonus sarà effettuato in sede di conguaglio fiscale, ed in caso di superamento dei limiti di reddito fissati, l’importo sarà oggetto di recupero.
Resta il meccanismo controverso della restituzione del bonus; il taglio al cuneo fiscale riprende lo schema già fissato per il bonus Renzi di 80 euro ed il datore di lavoro tratterrà dallo stipendio l’importo non spettante, nel caso di superamento in tutto o in parte del limite di reddito.
Bonus cuneo fiscale 2020, testo del decreto: novità e adempimenti del datore di lavoro
La pubblicazione del testo del decreto attuativo sul taglio al cuneo fiscale era particolarmente attesa, anche in considerazione dei nuovi adempimenti che interesseranno i datori di lavoro.
La versione ufficiale del provvedimento, il DL n. 3/2020, è approdata in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020. Sono confermate le novità già annunciate dal MEF: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti sarà riconosciuto un nuovo bonus in busta paga di importo compreso tra i 100 e gli 80 euro.
Prima di analizzare articolo per articolo cosa cambia, quali sono gli importi del nuovo bonus e gli adempimenti del datore di lavoro, si allega di seguito il testo del decreto sul taglio al cuneo fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
- Taglio cuneo fiscale - testo del decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020
- Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020
Bonus cuneo fiscale, 100 euro in busta paga fino a 28.000 euro di reddito: le novità dal 1° luglio 2020
Per i lavoratori con redditi fino a 28.000 euro, è riconosciuto quello che il decreto definisce come “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”.
Il testo del decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 dispone, all’articolo 1:
“Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.”
Il nuovo bonus, di importo pari a 100 euro al mese, sarà riconosciuto dal 1° luglio 2020 in favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati. L’importo massimo riconosciuto è pari quindi a 600 euro per il 2020, e salirà a 1.200 euro a partire dal 1° gennaio 2021.
Il taglio al cuneo fiscale, rapportato al periodo di lavoro, sarà riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro. In sede di conguaglio i sostituti d’imposta dovranno verificare l’effettiva spettanza dello stesso, sulla base dei redditi percepiti.
Nel caso di superamento del limite di reddito pari a 28.000 euro, opererà il meccanismo della restituzione, totale o parziale. Il datore di lavoro recupera l’importo non spettante nelle seguenti modalità:
- unica soluzione, nel caso di restituzione di importi fino a 60 euro;
- quattro rate di pari importo a partire dalla retribuzione che segue il conguaglio fiscale.
Bonus cuneo fiscale 2020, detrazione da 100 ad 80 euro per i redditi tra 28.001 e 40.000 euro
I titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati nella fascia compresa tra i 28.001 ed i 40.000 euro, avranno diritto a partire dal 1° luglio 2020 ad una detrazione fiscale di importo pari a 80 euro, progressivamente ridotta con l’aumentare del reddito.
L’articolo 2 del decreto sul taglio al cuneo fiscale introduce un’ulteriore detrazione - in attesa di una revisione del sistema attuale - di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Anche in tal caso, la detrazione derivante dal taglio al cuneo fiscale verrà riconosciuta dal sostituto d’imposta, ed il datore di lavoro sarà tenuto a verificarne l’effettiva spettanza in sede di conguaglio fiscale.
Nel caso di superamento dei limiti previsti per l’erogazione della detrazione di 100 euro o 80 euro, l’importo del bonus non spettante verrà recuperato, in tutto o in parte.
Anche in questo caso l’importo da recuperare sarà rateizzato se di importo superiore a 60 euro.
Bonus cuneo fiscale 2020: gli esclusi
Il taglio al cuneo fiscale esclude espressamente i pensionati (comma 2, lettera a, articolo 49 del TUIR), così come i percettori delle seguenti categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipedendente indicati all’articolo 50:
a) compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
c-bis) le somme e i valori percepiti a titolo di erogazioni liberali, come amministratore, sindaco o revisore di società, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione svolte in modo continuativo ma senza vincolo di subordinazione;
d) remunerazioni dei sacerdoti;
h-bis) prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
l) compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Bonus Renzi abolito dal 1° luglio 2020
Erano diverse le modalità con le quali poteva essere attuato il taglio al cuneo fiscale. Il MEF ha scelto di sostituire in toto il bonus Renzi con la nuova misura e, a partire dal 1° luglio 2020, sarà automaticamente abolito il comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR.
Si tratta del riferimento normativo introdotto con l’avvio del bonus Renzi di 80 euro, che lascerà dal 2020 il posto alla nuova agevolazione introdotta per effetto del taglio al cuneo fiscale previsto in Legge di Bilancio.
Il taglio al cuneo fiscale erediterà tuttavia dal bonus Renzi di 80 euro alcuni dei suoi principi cardine: le modalità di erogazione, il meccanismo del recupero così come la platea dei beneficiari.
Una precisazione è contenuta in chiusura del decreto: il testo dispone che per il calcolo del reddito, fattore determinante ai fini della verifica del limite di reddito dei beneficiari, rileva anche il reddito esente di docenti e ricercatori impatriati.
Inoltre, il reddito complessivo sarà assunto al netto della quota relativa alla prima casa e relative pertinenze.
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