Bonus cashback, la misura allo studio del Governo, in base alla bozza del decreto MEF, prevederebbe una restituzione del 10% delle spese effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. 1.500 euro sarebbe il limite del rimborso semestrale così come il premio per i primi 100.000 partecipanti. Importi, spese ammesse e come partecipare.
Bonus cashback, la nuova misura del Governo per incentivare i pagamenti tracciabili inizia a prendere forma ma sono ancora molti gli interrogativi aperti.
La bozza del decreto MEF del 18 ottobre 2020 di Infoparlamento fissa gli importi dei rimborsi, i periodi di riferimento, le spese ammissibili e le modalità di partecipazione al programma.
Viene prevista una doppia misura:
- una restituzione del 10% delle spese relative agli acquisti per un massimo di 1.500 euro a semestre;
- un premio di 1.500 euro per i 100.000 partecipanti che abbiano effettuato il maggior numero di acquisti.
Una fase sperimentale del programma dovrebbe svolgersi nel mese di dicembre. Le spese dovranno essere comunicate attraverso l’app IO.
Bonus cashback: importi e periodi di riferimento
Il bonus cashback è una delle misure allo studio del Governo per favorire l’utilizzo di pagamenti tracciabili.
Nella bozza di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di “Infoparlamento”, aggiornata al 18 ottobre 2020, vengono indicati gli importi ed i periodi di riferimento.
Tali previsioni dovranno poi trovare conferma nel provvedimento ufficiale, successivo all’approvazione.
La misura si articola in un doppio intervento: un rimborso di una porzione delle spese degli acquisti ed un premio per i partecipanti che realizzano il maggior numero di spese.
La prima misura consiste appunto nella restituzione del 10% delle spese di ogni singolo acquisto sull’importo massimo di 150 euro. Acquisti di valore superiore verranno rimborsati solo fino a tale importo, quindi fino a 15 euro.
Il limite massimo del valore del rimborso è di 1.500 euro per ogni periodo e devono essere realizzate un minimo di 50 operazioni.
I periodi di riferimento indicati sono i seguenti:
- dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
- dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Il rimborso verrà erogato al termine di ogni periodo, quindi nei mesi di luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022.
La seconda misura consiste invece in un premio di 1.500 euro per i 100.000 partecipanti che effettuano il maggior numero di acquisti.
Dalla bozza viene anche prevista una fase sperimentale del programma tra il 1° e il 31 dicembre 2020, con la stessa entità di rimborso e il numero minimo di 10 acquisti con pagamento elettronico. Tale rimborso dovrebbe essere erogato nel mese di febbraio 2021.
Bonus cashback: spese ammesse e come partecipare
I dettagli per sapere quali spese sono ammesse per il bonus cashback saranno resi noti attraverso una convenzione tra MEF e PagoPA S.p.A.
Tale convenzione andrebbe a regolamentare i seguenti punti:
- la raccolta dei dati relativi agli aderenti al programma;
- la raccolta dei dati relativi ai pagamenti;
- le modalità di conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalità statistiche;
- l’identificazione dei beneficiari dei rimborsi;
- la trasmissione a PagoPA S.p.A., dei dati per consentire agli aderenti di verificare, tramite l’APP IO o tramite l’Issuer convenzionato, l’importo del rimborso spettante e la posizione nella graduatoria.
In applicazione di quanto previsto nella legge di bilancio 2020 ai commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019 numero 160, al momento la bozza di decreto prevede che siano ammissibili le spese effettuate con strumenti di pagamento elettronici effettuate per acquisti da esercenti che partecipano al programma.
Vengono escluse le spese i cui pagamenti sono effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.
I rimborsi avverranno attraverso un accredito delle somme a cui il partecipante ha diritto sull’IBAN indicato.
I partecipanti dovranno fornire i dati relativi agli acquisti attraverso l’app IO, secondo le istruzioni che saranno presenti nel regolamento della convenzione.
Il decreto MEF stabilisce infine le risorse finanziarie disponibili.
Nel triennio 2020-23 vengono stabiliti i seguenti fondi:
- 2,2 milioni di euro per l’anno 2020;
- 1.750 milioni di euro per l’anno 2021;
- 3 miliardi di euro per l’anno 2022.
Tali fondi saranno aumentati dalle eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile, che emerga come conseguenza dell’applicazione del programma.
Il decreto stabilisce inoltre che, qualora le risorse finanziarie non consentano di coprire integralmente i rimborsi, gli stessi saranno proporzionalmente ridotti.
Non è irragionevole pensare dunque che, se il programma riscuote successo, ci si possa trovare in una situazione simile a quella del bonus sanificazione: a fronte di un credito di imposta teorico del 60%, il bonus coprirebbe una porzione inferiore delle spese con la necessità di un rifinanziamento.
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