Quali sono i pagamenti tracciabili che danno diritto alle detrazioni? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 247 del 5 agosto 2020. Lo spunto è la richiesta di chiarimenti sugli strumenti che possono dare diritto a beneficiare dello sconto Irpef alla luce dell'obbligo di tracciabilità introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.
Quali sono i pagamenti tracciabili che danno diritto alle detrazioni fiscali? Versamento bancario o postale, così come i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo numero 241 del 1997, ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi che devono garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore.
Con la risposta all’interpello numero 247 del 5 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate fa un focus sul tema.
Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una società che ha intenzione di sviluppare un software/sistema per rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti di strutture sanitarie.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 247 del 5 agosto 2020
- Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Metodo di pagamento tracciabile ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Quali sono i pagamenti tracciabili che danno diritto alle detrazioni? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate
L’obiettivo del progetto di software è quello di realizzare uno strumento per favorire i clienti che non hanno un conto corrente bancario e non possono utilizzare un metodo di pagamento tracciabile.
La necessità sorge in seguito alle novità della Legge di Bilancio 2020 che ha introdotto l’obbligo di pagamento con sistemi tracciabili per l’accesso alle detrazioni fiscali.
Il progetto del software si basa sul meccanismo che segue:
- il paziente paga la prestazione sanitaria in contanti;
- tramite scansione con pistola del codice fiscale e presentazione di carta d’identità dal portale viene rilasciata una ricevuta di pagamento da allegare alla fattura per la prestazione eseguita e sulla quale sono indicati tutti i dati del paziente, i riferimenti del medico con la prestazione eseguita e relativa data;
- il contante confluisce in un conto che effettua nei confronti del medico tanti singoli bonifici per quanti sono i pagamenti effettuati con tutti i dati del paziente e della prestazione inseriti nella causale;
- l’intestatario del conto e del bonifico emesso nei confronti del medico/struttura sanitaria che incassa la parcella è l’istituto di pagamento.
La società si rivolge all’Amministrazione finanziaria per verificare la possibilità di considerare tracciabili i pagamenti effettuati utilizzando uno strumento simile.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello numero 247 del 5 agosto 2020, pone il suo veto e fa innanzitutto una precisazione importante.
La legge di Bilancio che introduce l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per l’accesso allo sconto Irpef specifica anche che la regola “non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.
Pagamenti tracciabili, quali sono i sistemi da utilizzare per beneficiare delle detrazioni fiscali?
Il documento che riporta i chiarimenti esordisce nel modo che segue:
“In via preliminare si osserva che non è oggetto del presente interpello la valutazione sulla circostanza che il software descritto in istanza garantisce la tracciabilità dei flussi di denaro che vi transitano, trattandosi di questioni tecniche che esulano dalle valutazioni esperibili in sede di interpello”.
Ma in ogni caso specifica che lo strumento che intende sviluppare la società non può rientrare tra i sistemi menzionati dalla Legge di Bilancio come utili a beneficiare delle detrazioni previste dall’articolo 15 del TUIR:
“Si osserva che la procedura di gestione dei pagamenti descritta dall’istante non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato come un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Ma quali sono i pagamenti tracciabili che danno diritto alle detrazioni fiscali sulle spese a partire dal 2020?
- versamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo numero 241 del 1997:
- carte di debito, credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi di pagamento.
In questa ultima categorie, che rimane aperta rispetto alle altre, rientrano tutti quei sistemi capaci di garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore per permettere all’Amministrazione Finanziaria di effettuare “efficaci controlli”.
È necessario che ci sia una tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Parametri che, secondo l’Agenzia delle Entrate, lo strumento descritto dalla società che ha presentato la richiesta di chiarimenti non riesce a rispettare.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quali sono i pagamenti tracciabili che danno diritto alle detrazioni fiscali? Lo chiarisce l’AdE