Quarta cessione del credito per i bonus casa dal 1° maggio 2022, ma solo da parte delle banche verso i propri correntisti. La novità è parte delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto Bollette, sul quale è atteso il via libera definitiva da parte della Camera.
Bonus casa, quarta cessione del credito dal 1° maggio 2022.
La legge di conversione del decreto Bollette, sulla quale si attende il via libera da parte della Camera, introdurrà l’ennesima modifica in materia di cessione del credito.
Le novità rientrano tra i correttivi approvati in Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera, e puntano ad evitare il blocco della cessione del credito in caso di esaurimento del plafond da parte delle banche.
Queste potranno optare per la quarta ed ultima cessione del credito in favore di altri soggetti.
Non solo quindi verso istituti di credito o altri intermediari, ma anche ad esempio verso le imprese, a patto però che siano titolari di conto corrente presso il medesimo istituto.
Con i correttivi approvati in Commissione l’11 aprile 2022 viene meno la responsabilità in solido delle banche con il titolare della detrazione in caso di recupero dell’importo, ma vengono introdotti più vincoli sulla quarta cessione, che lascia fuori altri intermediari e società di assicurazione.
Bonus casa, quarta cessione del credito dal 1° maggio 2022: le novità nella conversione del DL Bollette
Solo le banche potranno cedere un’ulteriore volta il credito acquisito.
L’emendamento approvato in Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera nel corso della seduta dell’8 aprile 2022 è stato riformulato in vista dell’approdo del testo in Aula.
Per i bonus casa si va quindi verso un’estensione delle operazioni di trasferimento, che da tre passeranno a quattro.
La novità è prevista dall’articolo 29-bis del decreto Bollette n. 17/2022 così come modificato in Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera e rivisto in vista dell’approdo del testo in Aula, che modificando quanto previsto dall’articolo 121, comma 1 lettera a) del decreto Rilancio dispone quanto segue:
“alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.”
La quarta cessione del credito sarà riconosciuta esclusivamente alle banche, che potranno scegliere di trasferire le somme in favore di soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.
I crediti fiscali relativi ai bonus casa potranno quindi tornare nelle mani delle imprese, ad esempio, le quali potranno però usare le somme acquistate esclusivamente in compensazione.
- Decreto Bollette 2022 - il testo del DDL di conversione all’esame della Camera
- Scarica il testo del DDL con le modifiche apportate in Commissione alla Camera (versione dell’11 aprile 2022)
Bonus casa, più vincoli sulla quarta cessione del credito per cancellare la responsabilità del cedente
Le novità introdotte in Commissione si applicheranno dal dal 1° maggio 2022, stessa data a partire dalla quale saranno vietate le cessioni parziali del credito per effetto delle disposizioni di cui al decreto Frodi n. 13/2022.
La cessione del credito libera, anche nei confronti di altri soggetti, sarà in ogni caso consentita solo una volta esauriti i trasferimenti in ambiente controllato, ed esclusivamente da parte delle banche (vengono quindi escluse ad esempio le società di assicurazione e gli altri intermediari finanziari) in favore di propri correntisti.
Una novità che restringe la platea dei soggetti che potranno operare la quarta ed ultima cessione del credito, e che è stata introdotta per cancellare la responsabilità in solido tra banca e cessionario della detrazione.
Era questa una delle postille previste dalla versione originaria dell’emendamento approvato in Commissione, che disponeva:
“con riferimento a quest’ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell’importo di cui al comma 5 del presente articolo, ferma restando l’eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6.”
La banca sarebbe stata in pratica responsabile in solido con il cessionario della detrazione in caso di recupero del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Una regola che avrebbe depotenziato gli effetti dell’ulteriore passaggio consentito.
I correttivi introdotti prima dell’approdo del testo in Aula superano il rischio di difficoltà applicative della norma.
Modifiche che si susseguono, e che contribuiscono a creare caos e incertezza su uno strumento diventato fondamentale per il settore dell’edilizia.
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