Indipendentemente dall'anno di acquisto o di costruzione, se il bene strumentale è quiescente il costo è indeducibile. Le quote di ammortamento di un bene strumentale sono deducibili dall'esercizio in cui è messo effettivamente in funzione.
Le quote di ammortamento di un bene strumentale sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile dall’esercizio in cui è effettivamente messo in funzione, indipendentemente dall’anno di acquisto o di costruzione.
Questo il principio ribadito nel contenuto della sempre attuale Ordinanza della Corte di Cassazione numero 2742/2020.
Quote di ammortamento indeducibili se il bene strumentale non è entrato in funzione
La controversia oggetto di analisi oggi riguarda il ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate e recante il maggior reddito d’impresa derivante dal disconoscimento della deducibilità di un ammortamento del costo di un bene strumentale, che risultava non ancora entrato in funzione alla data dell’accertamento fiscale.
Il ricorso è stato accolto dalla CTP ma la decisione è stata riformata dalla CTR.
La società ha così proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 102, co. 1, del Tuir perché, a parere della ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere che l’ammortamento dei beni fosse ammesso solo laddove il bene entri nella funzionalità concreta dell’azienda e non anche se rimanga quiescente, senza essere introdotto nell’attività aziendale.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il motivo di doglianza e rigettato il ricorso della società.
La controversia in commento ruota attorno alla tematica dell’ammortamento, quale meccanismo contabile finalizzato a suddividere l’incidenza di un costo in una pluralità di annualità, tendenzialmente coincidenti con il periodo di utilizzazione del bene al quale si riferiscono.
A riguardo l’art. 102, co. 1 del TUIR, vigente ratione temporis, disponeva che le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
Quote di ammortamento indeducibili in caso di mancata entrata in funzione: il caso del capannone industriale
Su quest’ultimo punto la Corte di cassazione ha ribadito che
“in tema di redditi d’impresa, un capannone industriale, ancorché abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l’art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 richiede l’effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l’acquisto o la costruzione dello stesso”
In altre parole, secondo l’impostazione dei giudici di legittimità, ai fini della determinazione del reddito imponibile non è sufficiente l’effettiva strumentalità dei beni in relazione alla specifica attività aziendale, essendo invece necessaria l’effettiva utilizzazione degli stessi
“in funzione direttamente strumentale nell’esercizio dell’impresa”
Nel caso di specie la società controllata, dopo aver acquistato due beni strumentali, aveva iniziato ad ammortizzarne il costo sebbene, alla data dell’accertamento fiscale, i suddetti beni strumentali risultassero ancora nella disponibilità della società venditrice.
A parere dell’ufficio accertatore, quindi, la società non poteva portare in deduzione i suddetti componenti negativi, in quanto i beni erano rimasti quiescenti.
La legittimità della contestazione è stata confermata anche in sede di giudizio di merito, laddove il giudice ha ritenuto che l’ammortamento del bene acquistato fosse ammesso solo a condizione che lo stesso fosse inserito nel progetto produttivo.
Avendo la CTR dato corretta attuazione ai principi ribaditi dal Collegio di legittimità, il ricorso della società accertata è stato rigettato in via definitiva.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ammortamento indeducibile in caso di bene strumentale quiescente