L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'accesso alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito di avvisi bonari. La tregua fiscale prevede sanzioni ridotte per i periodi dal 2019 al 2021 o nel caso in cui al 1° gennaio 2023 sia in corso una piano di rateazione
Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle misure che rientrano nella Tregua fiscale, inserite all’interno della Legge di Bilancio 2023.
Con la risposta all’interpello numero 307 del 27 aprile 2023, vengono fornite indicazioni in merito alla definizione agevolata delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato.
Gli avvisi bonari che possono rientrare nell’agevolazione sono quelli relativi ai periodi d’imposta in corso dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021.
Possono rientrare nella definizione agevolata anche gli importi della stessa tipologia, senza vincoli di tempo, a patto che sia regolarmente in corso un pagamento a rate alla data del 1° gennaio 2023.
In tali casi è previsto il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre al versamento delle sanzioni, calcolate nella misura del 3 per cento delle imposte residue, non ancora versate o pagate con ritardo.
Avvisi bonari, i chiarimenti sul periodo e sulle condizioni per l’accesso alla definizione agevolata
L’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sulle misure della Tregua fiscale, nello specifico sulla definizione agevolata delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato.
Lo spunto nasce dalla situazione presentata dal contribuente, una società che intende sapere se può beneficiare delle misure stabilite dalla Legge di Bilancio 2023 nel caso di un avviso bonario ricevuto a seguito del controllo sulla dichiarazione del modello 770/2018, riferito all’anno di imposta 2017.
L’istante, nei giorni successivi, ha richiesto la sistemazione di alcune incongruenze.
Il 23 gennaio 2023, dopo l’esercizio dell’autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha ricevuto uno sgravio parziale.
Nel mese successivo, febbraio 2023, lo stesso ha iniziato a pagare la prima rata.
Il soggetto chiede quindi se può aderire all’agevolazione che permette l’applicazione delle sanzioni ridotte al 3 per cento.
Nella risposta all’interpello numero 307 del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate esclude nettamente la possibilità di accesso alla misura che rientra nella Tregua fiscale. Prima di motivare i chiarimenti, fornisce inoltre il quadro normativo di riferimento e richiama i principali documenti di prassi.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 307 del 27 aprile 2023
- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni – Presupposti – Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’agevolazione su cui vengono chiesti lumi dall’istante è quella introdotta dall’articolo 1, comma 153 del Bilancio 2023.
La norma prevede le sanzioni al 3 per cento, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo, per “le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021”.
La misura si applica agli importi per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023.
Il comma 155 dell’articolo 1 della stessa Manovra prevede inoltre la stessa agevolazione, senza vincoli temporali, nel caso in cui il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 462/1997 sia ancora in corso alla stessa data del 1° gennaio 2023.
In tal caso, l’agevolazione prevede nella riduzione delle sanzioni nella misura del 3 per cento dell’imposta, non versata o versata in ritardo, per l’importo rimanente dopo i pagamenti delle rate eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Avvisi bonari, i chiarimenti sul periodo e sulle condizioni per l’accesso alla definizione agevolata
In risposta al quesito del contribuente l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso in questione, non vengono rispettati i requisiti che permettono l’accesso all’agevolazione.
Come sottolineato nel documento di prassi, infatti:
“Stante quanto accaduto e quanto disposto dalle disposizioni innanzi richiamate, certamente non sussistono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.”
Viene innanzitutto escluso l’accesso alla misura del comma 153, in quanto l’avviso bonario è riferito al periodo d’imposta 2017.
Il testo del documento di prassi chiarisce inoltre quanto di seguito riportato:
“Ugualmente non ricorrono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d’imposta 2017.”
Alla data del 1° gennaio 2023, infatti, non era stato eseguito il pagamento di alcuna rata, il piano rateale non può quindi essere definito in corso.
Diversamente da quanto suggerito dall’istante, infatti, non si possono applicare i chiarimenti forniti con la risoluzione numero 72 del 16 dicembre 2021.
Le precisazioni si riferiscono infatti all’accoglimento di una richiesta di riesame e, in particolare, all’ammontare e alla decorrenza del termine di pagamento delle somme dovute.
Nel documento di prassi non vengono prese in considerazione le condizione relativa ai presupposti che garantiscono l’accesso a eventuali sanatorie.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Avvisi bonari, i chiarimenti su periodo e condizioni per l’accesso alla definizione agevolata