Esenzione imposta di bollo sulle convenzioni di tirocini e stage per tutto il 2022: le istruzioni per applicare la proroga prevista dall'ultima Legge di Bilancio nella circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 3 del 4 febbraio 2022.
Per tutto il 2022 resta in vigore l’esenzione dall’imposta di bollo per le convenzioni di tirocini e stage: lo ha stabilito l’ultima Legge di Bilancio prorogando la misura prevista dal primo Decreto Sostegni.
Le istruzioni per applicare la misura agevolativa arrivano con la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 3 del 2022 che fa il punto su alcune novità fiscali introdotte dalla Manovra.
Esenzione imposta di bollo sulle convenzioni di tirocini e stage per tutto il 2022
A stabilire che non è dovuta l’imposta di bollo in caso di convenzioni stipulate per l’avvio di tirocini e stage è il comma 751, articolo 1, della legge numero 234 del 2021.
E a fornire le istruzioni operative sull’esenzione è il documento pubblicato il 4 febbraio.
L’ultima Legge di Bilancio si è limitata ad estendere l’agevolazione introdotta lo scorso maggio anche a tutto l’anno in corso riscrivendo come segue l’articolo 10 bis del DL n. 41/2021:
“Al fine di assicurare il rilancio dell’economia colpita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 25 della Tabella di cui all’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l’anno 2021 e per l’anno 2022, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196”.
La proroga riguarda l’eccezione alla disciplina prevista dal DPR n. 642 del 1972, che stabilisce le regole per il versamento dell’imposta dovuta per una serie di atti, documenti, registri.
Gli interessati restano coloro che attivano e coloro che svolgono tirocini di formazione e orientamento.
Tirocini e stage 2022: quando si applica l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni?
Quando si applica, quindi, l’esenzione dall’imposta di bollo alla luce della proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2022?
La risposta è nella circolare numero 3 del 4 febbraio 2022.
Per tutto il 2022 l’imposta di bollo non è dovuta in caso di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e hanno i seguenti obiettivi:
- realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo lavorativo.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022
- Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”
Più nel dettaglio oggetto dell’agevolazione sono le convezioni stipulate per prendere parte alle esperienze previste dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e regolate dal decreto ministeriale n. 142 del 24 marzo 1998.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, ulteriori dettagli su tirocini e stage che danno diritto all’esenzione dall’imposta di bollo solo contenute nella Direttiva del Ministro per la funzione pubblica n. 2 del 1° agosto 2005.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione imposta di bollo sulle convenzioni di tirocini e stage per tutto il 2022