Auto elettriche, con la conversione del Decreto fiscale 2020, IVA agevolata al 4 per cento per persone disabili. Vale anche per veicoli ibridi. I limiti di potenza del motore a benzina e diesel sono gli stessi. Ecco cosa prevede l’articolo 53 bis.
Auto elettriche e ibride, la legge di conversione del Decreto fiscale 2020 stabilisce l’IVA al 4% su veicoli per persone con disabilità.
L’articolo che aggiorna la normativa e amplia il regime agevolato dell’imposta sul valore aggiunto ai nuovi veicoli è il numero 53 bis.
I limiti per la potenza del motore dei veicoli ibridi sono gli stessi delle altre auto: 2000 centimetri cubici per i motori a benzina ed ibridi, 2800 per quelli diesel ed ibridi.
Per i veicoli elettrici invece non si possono superare i 150 kW.
Auto elettriche, IVA agevolata al 4% per disabili nel Decreto fiscale 2020
Iva agevolata al 4% anche per auto elettriche o ibride di persone con disabilità.
La legge di conversione numero 157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto l’articolo 53 bis al Decreto fiscale 2020, modificando l’intero quadro normativo.
Nelle leggi in cui si fa riferimento all’accesso alle agevolazioni, la dicitura “di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel” è sostituita dal testo seguente:
“di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”
Con la legge di conversione del Decreto fiscale 2020 le agevolazioni per i veicoli di persone con disabilità sono estese ad auto ibride ed elettriche secondo i seguenti criteri:
- auto ibride: gli stessi criteri di quelle a benzina o diesel ovvero con il limite di 2000 centimetri cubici per motori a benzina e 2800 per quelli a gasolio;
- auto elettriche: è stato definito il limite per motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW.
Le uniche auto che non rientrano nell’agevolazione sono, quindi, quelle di grossa cilindrata.
Auto elettriche, IVA agevolata al 4% per disabili: come cambia il quadro normativo di riferimento
Il nuovo articolo 53 bis, inserito nella legge di conversione del Decreto fiscale, prevede l’IVA agevolata al 4% per persone con disabilità sull’acquisto di veicoli ibridi o elettrici.
Il testo aggiunto prevede la modifica della normativa e si riferisce in particolare a tre leggi:
- il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’IVA agevolata al 4% su poltrone e veicoli per invalidi ed auto;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, che disciplina la riduzione dell’IVA per i veicoli adattati ad invalidi;
- l’articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che contiene misure a favore delle persone con disabilità.
Il nuovo articolo uniforma la normativa stabilendo gli stessi limiti per i veicoli individuati dalle tre disposizioni e aggiornando l’applicazione dell’agevolazione a veicoli che non erano presenti al momento dell’entrata in vigore delle leggi in questione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Auto elettriche, IVA agevolata al 4% per disabili nel DL fiscale 2020