Estinzione anticipata finanziamenti: inquadramento della questione e normativa di riferimento

Tommaso Gavi - Fisco

Cos'è l'estinzione anticipata dei finanziamenti e in quali casi si può scegliere? Regole e quadro normativo di riferimento

Estinzione anticipata finanziamenti: inquadramento della questione e normativa di riferimento

L’estinzione anticipata dei finanziamenti è una scelta strategica per chi ha contratto un prestito e desidera ridurre il costo complessivo del debito.

Si tratta della possibilità di rimborsare, in parte o totalmente, il capitale residuo prima della scadenza naturale del contratto.

In quali casi conviene? Come tutte le scelte per il miglioramento della propria situazione finanziaria, per rispondere alla domanda è necessario analizzare vantaggi e svantaggi.

Inoltre è necessario conoscere i principali riferimenti normativi che disciplinano l’estinzione anticipata dei finanziamenti, in modo tale da poter scegliere con consapevolezza sulla base della disciplina in vigore.

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Cos’è l’estinzione anticipata dei finanziamenti

L’estinzione anticipata di un finanziamento consiste nel pagamento anticipato del debito prima della scadenza prevista dal contratto.

Nel caso di privati, i finanziamenti possono derivare da un prestito personale richiesto a una banca o una finanziaria, oppure un mutuo per l’acquisto di un immobile o un intervento di ristrutturazione della propria abitazione.

L’importo varia a seconda della finalità del finanziamento richiesto, può essere di poche centinaia di euro come di diverse decine di migliaia. La richiesta di finanziamento per l’acquisto di una moto o di un’auto può riguardare somme diverse rispetto a quella finalizzata a un importante intervento edilizio.

A prescindere dalle motivazioni che hanno spinto il soggetto a chiedere il finanziamento, in alcuni casi lo stesso potrebbe scegliere di estinguerlo anticipatamente rispetto al termine deciso con l’accordo delle parti.

Le ragioni della scelta possono essere diverse: un’improvvisa disponibilità di liquidità, legata a eventi inattesi, la necessità di ridurre gli oneri finanziari, l’opportunità di ottenere condizioni più vantaggiose grazie a una ristrutturazione del debito o altre differenti motivazioni.

La scelta di estinzione anticipata del finanziamento deve essere supportata dalla conoscenza delle regole che la disciplinano. Inoltre, prima di decidere di percorrere tale strada, si consiglia di calcolare in anticipo la somma da restituire.

Dovrà quindi essere verificato il prospetto della situazione del finanziamento, che deve essere presente all’interno del contratto.

Il documento permette di calcolare l’ammontare delle quote di capitale residuo e di interessi da versare.

L’estinzione anticipata di prestiti, mutui e finanziamenti può avvenire in qualsiasi momento. Non è previsto alcun limite temporale alla scelta del soggetto.

Estinzione anticipata dei finanziamenti: il quadro normativo di riferimento

L’estinzione anticipata di un finanziamento è uno dei diritto del cliente. Il soggetto ha infatti diritto a estinguere un prestito o finanziamento quando preferisce, anche in anticipo rispetto alla scadenza stabilita dal contratto.

Generalmente la possibilità è prevista per tutte le forme di finanziamento, dai mutui ai finanziamenti a breve e lungo termine, passando per i prestiti personali o quelli con la cessione del quinto.

A seconda del finanziamento possono essere previste diverse condizioni.

il pagamento della penale per l’estinzione anticipata vale soltanto per i mutui contratti prima di aprile 2007. La legge del 2 aprile 2007 n. 40, meglio conosciuta con il nome di Decreto Bersani, ha di fatto eliminato la penale per l’estinzione anticipata completa o parziale dei mutui sottoscritti a partire da febbraio 2007, contratti per l’acquisto di una casa o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento di attività economiche o professionali da parte di persone fisiche.

In alcuni casi può essere previsto il pagamento di una penale, una clausola introdotta dal 1° giugno 2013 dalla riforma del credito al consumo.

Il soggetto deve pagare:

  • l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se il periodo contrattualmente previsto è superiore a un anno;
  • lo 0,5 per cento dell’importo rimborsato in anticipo se il periodo contrattualmente previsto è pari o inferiore a un anno.

La somma non è dovuta nelle seguenti ipotesi:

  • l’importo rimborsato in anticipo corrisponde all’intero debito residuo;
  • l’importo rimborsato in anticipo è pari o inferiore a 10.000 euro;
  • il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto con un’assicurazione a garanzia del credito.

Particolarmente rilenvanti nella disciplina dell’estinzione anticipata dei finanziamenti è il cosiddetto TUB, Testo unico bancario, nello specifico gli articoli 125 e 125 sexies.

Di particolare importanza è anche l’interpretazione presente nell’ordinanza n. 25977/2023 della Corte di Cassazione, Sezione II, che tra le altre cose chiarisce quanto segue:

“in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.”

La sentenza considerava nulla la clausola contrattuale che escludeva il rimborso dei costi sostenuti, nell’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. La motivazione è il danno per il consumatore e lo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento devono essere restituiti i costi:

  • connessi con la durata del contratto, costi recurring, ad esempio interessi e costi assicurativi;
  • gli altri costi direttamente collegati all’erogazione del finanziamento, costi up front, ad esempio le spese di istruttoria e commissioni per intermediari e le altre spese sostenute alla conclusione del finanziamento.

Con la sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 “Lexitor” era stato inoltre affermato che il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.

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