Arretrati, agli importi una tantum per il pregresso previsti dai CCNL si applica la tassazione separata, senza necessità di eventuali valutazioni sul carattere fisiologico del ritardo. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 367 del 17 settembre 2020.
Arretrati, agli importi una tantum per il pregresso, corrisposti in seguito alla sottoscrizione del rinnovo del CCNL, si applica la tassazione separata senza alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo. Se, invece, l’erogazione delle somme in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione è fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici, questo tipo di regime è inaccessibile.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 367 del 17 settembre 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 367 del 16 settembre 2020
- Regime fiscale somme erogate «una tantum» per compensare il periodo di vacatio contrattuale. Tassazione separata. Articolo 17, comma 1, lett. b), Tuir.
Arretrati, agli importi una tantum per il pregresso si applica la tassazione separata
Ad accendere i riflettori sul tema è un’associazione delegata a stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, CCNL, e che a gennaio 2020 ne ha sottoscritto il rinnovo della parte normativa ed economica, in vigore dal 1° gennaio del 2020 alla fine del 2022, con le organizzazioni sindacali nazionali.
Il contratto prevede che a febbraio tutti i dipendenti titolari di contratto a tempo indeterminato alla data del 17 gennaio, che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019, ricevano un importo forfettario di 1.200 euro lordi euro di compensi arretrati non riparametrati per livello di inquadramento.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare il giusto trattamento fiscale: è necessario applicare la tassazione progressiva o tassazione separata?
I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 367 del 17 settembre 2020:
“Considerato che il nuovo CCNL dispone l’erogazione di una somma una tantum, volta a compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio contrattuale (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019), si è dell’avviso che nella fattispecie in esame sia ravvisabile una causa di carattere giuridico che consente l’applicazione dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, ovvero che i predetti compensi siano assoggettati a tassazione separata”.
Arretrati, via libera alla tassazione separata quando a prevederlo è il CCNL
Il riferimento normativo citato dall’Agenzia delle Entrate prevede, infatti, l’applicazione della tassazione separata per l’erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Il trattamento fiscale nasce per evitare che, quando i redditi vengono percepiti con ritardo, il sistema della progressività delle aliquote danneggi il contribuente ledendo il principio di capacità contributiva.
Ma non sempre è applicabile: se l’erogazione delle somme in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione è fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici, il regime non è applicabile.
Via libera senza verifiche sui tempi, invece, in presenza delle cause giuridiche citate dalla norma:
- norme legislative;
- sentenze;
- provvedimenti amministrativi;
- contratti collettivi.
In questa ultima ipotesi rientra, infatti, il caso illustrato dall’associazione. E a confermarlo è anche la risoluzione numero 43 del 16 marzo 2004 in cui si chiarisce:
“In presenza e in attuazione di contratto collettivo è sufficiente che l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Arretrati, agli importi una tantum previsti dal CCNL si applica la tassazione separata