Agevolazione prima casa, i chiarimenti delle Entrate sui pagamenti oggetto della proroga del decreto Milleproroghe. La circolare numero 8 del 29 marzo 2022 fa il punto su: versamenti di imposta di registro, IVA e IRAP.
Agevolazione prima casa, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla proroga dei versamenti dell’imposta di registro, dell’IVA e dell’IRAP, oggetto di proroga disposta dal decreto Milleproroghe.
La circolare numero 8 del 29 marzo 2022 ha come oggetto tre diversi rinvii di scadenze:
- la proroga dei termini relativi all’agevolazione prima casa;
- proroga versamenti per specifiche tipologie di imprese, a causa dell’influenza aviaria e della peste suina africana;
- la proroga versamenti IRAP per l’omesso pagamento relativo a errata interpretazione di quanto previsto dal decreto Rilancio.
Per quanto riguarda le agevolazioni sulla prima casa, rientra nella proroga anche il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe.
I termini sospesi dal 23 febbraio 2020 riprenderanno a partire dal 1° aprile 2022.
Agevolazione prima casa, le scadenze oggetto della proroga
Con la circolare numero 8 del 29 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle disposizioni previste dal decreto Milleproroghe in merito alle scadenze fiscali legate all’imposta di registro, all’IVA e all’IRAP.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 8 del 29 marzo 2022
- Principali novità in materia di imposta di registro, IVA e IRAP contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. decreto Milleproroghe 2022).
Il documento di prassi fa il punto sulle regole da seguire in merito a tre diverse scadenze:
- la sospensione dei termini sull’agevolazione prima casa;
- proroga versamenti per le imprese che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana;
- la proroga versamenti IRAP per il mancato pagamento saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020, non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero del decreto Rilancio.
La circolare è suddivisa in tre parti, ciascuna con indicazioni specifiche relative alle scadenze di riferimento.
La prima parte riguarda le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 228 del 2021, ovvero il decreto Milleproroghe.
I termini interessati dalla sospensione sono quelli indicati nella circolare numero 9/E del 13 aprile 2020, al paragrafo 8.1:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, a patto che quest’ultima sia stata acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
- il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa” per il riacquisto di un’altra abitazione, per il riconoscimento di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto precedente.
Il documento di prassi chiarisce che rientra nella sospensione anche il periodo precedente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe.
In altre parole, sono esclusi dal conteggio per determinare la data di scadenza anche i giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.
In sostanza la sospensione è prevista per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 e le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni possono essere oggetto di rimborso.
Nel documento di prassi vengono forniti tre esempi per chiarire la decorrenza dei temi, riportati nella tabella riassuntiva.
Data di acquisto | Decorrenza del termine |
---|---|
acquisto precedente al 23 febbraio 2020 | termine sospeso dal 23 febbraio 2020, e riprende dal 1° aprile 2022 |
acquisto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 | il termine riparte dal 1° aprile 2022 e la scadenza è il 1° ottobre 2023 |
acquisto successivo al 31 marzo 2022 | il termine di decadenza segue le regole ordinarie |
Proroga dei versamenti per imprese, per le restrizioni relative all’influenza aviaria e alla peste suina africana
Un’altra proroga prevista nel decreto Milleproroghe è quella stabilita nel comma 6-quater dell’articolo 3.
La disposizione si riferisce alle imprese che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana.
Le scadenze che rientrano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 sono rinviate al 31 luglio 2022.
Nello specifico sono oggetto di proroga i termini relativi ai seguenti versamenti:
- le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i soggetti in questione operano in qualità di sostituti d’imposta;
- i versamenti IVA.
Possono avere accesso alla proroga le imprese che al 1° gennaio 2022:
“hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria.”
Nel documento di prassi viene inoltre specificato quanto di seguito riportato:
“Si ritiene, inoltre, che la proroga in commento possa trovare applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma, in tal caso, solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022.”
Possono beneficiare del rinvio delle scadenze le aziende che svolgono le attività indicate in maniera non marginale rispetto all’attività svolta.
Per verificare il requisiti si deve prendere a riferimento il volume d’affari del periodo d’imposta precedente e tali attività non devono
Non marginale rispetto all’attività svolta: può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente. L’attività deve comprendere almeno il 10 per cento di tale volume d’affari.
Per quanto riguarda la ripresa dei versamenti, gli stessi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili dello stesso importo, da pagare entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per tali versamenti non sono dovuti interessi, se effettuati entro le date indicate.
Per quanto riguarda le somme pagate nei mesi di gennaio e febbraio 2022, non possono tuttavia essere oggetto di rimborso.
Proroga versamenti IRAP, i casi di mancato pagamento per errata applicazione del decreto Rilancio
L’ultimo aspetto sul quale l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguarda le disposizioni dell’articolo 20-bis, inserito nel decreto Milleproroghe 2022 dalla legge di conversione numero 15 del 2022.
Tale disposizione interviene sul comma 5 dell’articolo 42-bis del decreto Agosto, in relazione alla sospensione dei termini di alcune imposte in favore di federazioni, enti e società sportive.
La proroga sposta la scadenza dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per pagare il saldo IRAP 2019 e il 1° acconto IRAP 2020, non versati per errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio.
L’esonero teneva in considerazione i limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche, il cosiddetto Temporary Framework.
Nello specifico l’articolo 24 del decreto Rilancio prevedeva i soggetti con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, fossero esclusi dai versamenti già indicati.
Il comma 2 dello stesso articolo 24 del decreto Rilancio escludeva dall’esonero alcune categorie di soggetti, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito nel periodo d’imposta precedente:
- le imprese di assicurazione;
- amministrazioni ed enti pubblici;
- banche e altri intermediari finanziari.
In merito alla scadenza si sono susseguite diverse proroghe che hanno portato il termine ordinario del 30 novembre 2020, previsto dal decreto agosto, al 30 giugno 2022.
Con le novità del decreto Sostegni ter sul monitoraggio degli aiuti di Stato e il decreto del MEF dell’11 dicembre scorso sono state previste le modalità di verifica.
I beneficiari di aiuti di Stato devono presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione, nella quale attestino che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti nelle sezioni 3.1 o 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
I termini, le modalità e il contenuto dell’autodichiarazione saranno stabiliti da un provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate, che è in corso di emanazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Agevolazione prima casa, i chiarimenti sulla proroga dei versamenti del Milleproroghe