Ticket licenziamento 2021: che cos'è e come funziona? Il datore di lavoro che interrompe un rapporto a tempo indeterminato che dà diritto alla NASPI deve versare all'INPS, per quest’anno, un contributo pari a 547,514 euro per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 3 anni. Ma ci sono dei casi in cui questo obbligo sussiste anche quando non ci sono le condizioni per ottenere la disoccupazione. Facciamo il punto su come funziona.
Ticket licenziamento 2021 e contributo NASPI: quanto costa al datore di lavoro interrompere un rapporto a tempo indeterminato?
In linea generale, chi licenzia un dipendente in possesso dei requisiti per ottenere l’assegno di disoccupazione deve versare un contributo che finanzi tale prestazione.
Per il 2021 quest’importo è pari a 547,514 euro moltiplicato per gli anni di anzianità presso la stessa azienda, per un massimo di tre anni.
Questo importo è stabilito in base all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 e corrisponde al 41 per cento del massimale mensile NASPI rivalutato anno per anno che, nel 2021, ammonta a 1.335,40 euro.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui, anche senza che il lavoratore abbia diritto effettivo alla NASPI, il datore di lavoro deve corrispondere il Ticket di licenziamento. Quando, stabilisce la legge, al momento dell’interruzione del rapporto il dipendente abbia maturato i requisiti pensionistici o sia destinatario dell’Assegno di invalidità.
Di seguito tutte le informazioni su che cos’è e come funziona il Ticket licenziamento 2021.
Ticket licenziamento 2021, cos’è e quanto costa il contributo NASPI?
- Ticket licenziamento 2021: a chi spetta il contributo NASPI
- Ticket licenziamento 2021: quando è dovuto anche senza diritto alla NASPI
- Ticket licenziamento 2021: quando non è dovuto
- Ticket licenziamento 2021: a quanto ammonta il contributo NASPI
- Ticket licenziamento 2021: come si calcola l’anzianità lavorativa
- Ticket licenziamento 2021: l’ipotesi del licenzimaneto collettivo
Ticket licenziamento 2021: a chi spetta il contributo NASPI
Il datore di lavoro deve corrispondere il Ticket di licenziamento tutte le volte che interrompe unilateralmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, questo contributo è dovuto in caso di recesso da un rapporto che determina un diritto alla NASPI, ossia nei casi di licenziamento:
- per giustificato motivo oggettivo;
- per giusta causa;
- disciplinare;
- per giustificato motivo soggettivo;
- per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23.
Ci sono, poi, ipotesi in cui l’obbligo di versamento del ticket prescinde da un recesso unilaterale del datore di lavoro. Si tratta dei casi di:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
A queste ipotesi, si aggiunge anche il caso della risoluzione del rapporto di lavoro in base ai tagli legati alla stipula dei contratti di espansione dal momento che i lavoratori fuoriusciti hanno anch’essi diritto all’Indennità NASPI.
Ticket licenziamento 2021: quando è dovuto anche senza diritto alla NASPI
Così come riportato dalla circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020, ci sono dei casi in cui, anche senza che vi siano le condizioni per accedere alla NASPI, il ticket di licenziamento è ugualmente dovuto dal datore di lavoro.
Si tratta, innanzitutto, dell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di lavoratori che hanno maturato i requisiti per scivoli pensionistici quali opzione donna, quota 100 e quota 41 per i lavoratori precoci che, in teoria, una volta licenziati non potrebbero accedere al trattamento di disoccupazione.
In questi casi, dal momento che l’accesso alla pensione comporta il perfezionamento del diritto all’assegno pensionistico solo con decorrenza successiva (come con il sistema delle cosiddette “finestre mobili”), è possibile fruire nel periodo transitorio dell’indennità di disoccupazione e, pertanto, il datore di lavoro deve corrispondere il ticket.
Trattandosi poi di diritto “teorico”, il versamento del contributo è dovuto a prescindere dall’effettiva richiesta della NASPI da parte del lavoratore.
L’obbligo del ticket di licenziamento, poi, sussiste anche per i titolari dell’Assegno ordinario di invalidità, così come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 234/2011. La Consulta ha stabilito il diritto di opzione tra il mantenimento dell’assegno ordinario di invalidità e l’erogazione dei trattamenti di disoccupazione.
Perciò, potendo il lavoratore decidere per la disoccupazione al posto dell’assegno, l’interruzione del rapporto di lavoro comporta sempre l’obbligo contributivo del ticket di licenziamento.
Ticket licenziamento 2021: quando non è dovuto
Dal momento che la regola generale vuole che il ticket di licenziamento sia erogato quando è il datore di lavoro a recedere dal contratto, salvo le eccezioni sopracitate, il contributo non è mai dovuto nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie del lavoratore (tranne quelle per giusta causa);
- cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012 (la cosiddetta “isopensione” con procedure di esodo a seguito di accordi tra datori di lavoro e sindacati);
- esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure licenziamento collettivo o per processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria;
- interruzioni dei rapporti di lavoro dovute a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015;
- cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito di risoluzione consensuale ai sensi dell’articolo 410 del Codice di Procedura Civile;
- interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il cosiddetto apprendistato di primo livello, stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015 (articolo 32, comma 1, lett. a), del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150);
- interruzione del rapporto con il dipendente già pensionato, eccetto le eccezioni sopracitate;
- licenziamenti ad opera di società sottoposte a procedura fallimentare o ad amministrazioe straordinaria (articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
- interruzioni nell’ambito dei contratti di solidarietà previsti dall’articolo 5, comma 1-bis del D. lgs. n. 148/2015.
Ticket licenziamento 2021: a quanto ammonta il contributo NASPI
Il ticket di licenziamento 2021 è di importo pari a 547,514 euro, moltiplicato per il numero degli anni del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 3 annualità.
I criteri di calcolo del contributo sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della citata Legge n. 92/2012. La norma stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASPI (oggi NASPI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Per il 2021 il massimale mensile NASPI è fissato a 1.335,40 euro.
Le modalità di calcolo del ticket, peraltro, sono state recentemente precisate nella circolare INPS numero 137 del 17 settembre 2021.
Per otto anni, infatti, nella determinazione del ticket le imprese si sono basate su quanto stabilito dall’INPS nella circolare n. 44/2013 che, erroneamente, richiamando l’articolo 2, comma 7 della Legge n. 92/2012 definiva “massimale mensile” ai fini del calcolo come la somma limite della retribuzione e non sul massimale mensile.
Per tale ragione, dal 2013 in poi, il calcolo del ticket di licenziamento è stato effettuato tenuto conto dell’importo limite della retribuzione per la Naspi, una procedura che ora è stata definita non corretta e che ha comportato il versamento di somme inferiori o superiori rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Nell’attesa di rendere note le modalità con cui verranno regolati i pagamenti effettuati in base al calcolo errato, l’Istituto ha comunque fatto il punto su quali sono le basi imponibili dal 2013 ad oggi.
Il riepilogo degli importi è riportato nella tabella che segue.
Anno | Circolare INPS | Retribuzione imponibile | Massimale |
---|---|---|---|
2013 (ASpI) | 14/2013 | 1.180,00 | 1.152,90 |
2014 (ASpI) | 12/2014 | 1.192,98 | 1.165,58 |
2015 (ASpI) | 19/2015 | 1.195,37 | 1.167,91 |
2015 (NASpI) | 94/2015 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2016 (NASpI) | 48/2016 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2017 (NASpI) | 36/2017 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2018 (NASpI) | 19/2018 | 1.208,15 | 1.314,30 |
2019 (NASpI) | 5/2019 | 1.221,44 | 1.328,76 |
2020 (NASpI) | 20/2020 | 1.227,55 | 1.335,40 |
2021 (NASpI) | 7/2021 | 1.227,55 | 1.335,40 |
Il contributo è quindi scollegato dall’importo della prestazione individuale e della retribuzione individuale ed è lo stesso, in misura identica, a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.
Tale prestazione è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versata in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (il giorno 16 di ciascun mese).
Ticket licenziamento 2021: come si calcola l’anzianità lavorativa
L’importo del contributo NASPI è calcolato in base all’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, ossia agli anni in cui ha lavorato nella stessa azienda senza interruzioni.
In questo senso, quando la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità, ossia minore dei 12 mesi, il contributo deve essere calcolato su base mensile in considerazione agli effettivi mesi di lavoro.
In questo calcolo si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.
Aiutiamoci con un caso pratico:
Un lavoratore che ha lavorato in un’azienda per tutto il 2019 e la stessa azienda ha interrotto il rapporto nel corso del 2020. Poniamo come primo scenario che l’interruzione sia avvenuta il 13 Giugno 2020 (caso A). Come secondo scenario descriviamo il caso in cui il rapporto si sia interrotto il 16 gugno 2020 (caso B).
Nel caso A il lavoratore percepirebbe il ticket intero per il 2019, mentre per il 2020 percepirebbe il ticket calcolato su base mensile per i mesi lavorati. In particolare, essendosi il rapporto interrotto prima del 15 giugno, i mesi lavorati sarebbero 5.
Nel caso B il lavoratore percepirebbe sempre il ticket intero per il 2019, ma per il 2020 il ticket verrebbe calcolato in quota di 6 mesi in quanto il rapporto si sarebbe interrotto dopo il 15 Giugno.
Nella determinazione dell’anzianità aziendale, poi, si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40 per cento, ossia la contribuzione addizionale che il lavoratore restituisce al datore di lavoro in caso di trasformazione del rapporto da determinato a indeterminato.
Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
Ticket licenziamento 2021: l’ipotesi del licenziamento collettivo
In ipotesi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale, ossia la decisione di licenziare il personale in esubero, non sia stata oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali, il contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato per tre volte.
Lo stabilisce l’articolo 2, comma 31, della Legge n. 92/2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2017 in poi.
E, ancora, nel caso di licenziamento collettivo effettuato da aziende rientranti in area CIGS la misura del ticket licenziamento è maggiorata ed è pari all’82 per cento (non più 41) del trattamento massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale entro un limite massimo di tre anni.
Anche in questo caso, se la dichiarazione di eccedenza di personale non è oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali, il contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato per tre volte.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ticket licenziamento 2021: cos’è e quanto costa il contributo NASPI?