Ticket di licenziamento 2021, le istruzioni INPS per evitare errori nel pagamento dell'importo dovuto: le tabelle con i massimali di riferimento dal 2013 ad oggi. Seguiranno nuove indicazioni per chi ha effettuato dei versamenti non corretti. I dettagli nella circolare numero 137 del 17 settembre.
Ticket di licenziamento 2021, le istruzioni INPS per evitare errori nel pagamento dell’importo dovuto: con la circolare numero 137 del 17 settembre 2021, l’Istituto fornisce le indicazioni da seguire e una tabella con i massimali ASPI/NASPI dal 2013 ad oggi.
Il ticket di licenziamento è stato introdotto alla legge n. 92 del 28 giugno 2012. E prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’indennità di disoccupazione, ASPI diventata poi NASPI, dal 1° gennaio 2013 il datore di lavoro deve procedere con il pagamento di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASPI/NASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Il calcolo dell’importo da pagare ha generato diversi dubbi e sono diversi i datori di lavoro che hanno effettuato versamenti di somme superiori o inferiori a quanto dovuto. Nel testo della circolare, infatti, si legge: “con apposito successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti”.
Ticket di licenziamento 2021, tabella dei massimali ASPI/NASPI per il pagamento dell’importo corretto
Per procedere con il pagamento corretto del ticket di licenziamento, è necessario prendere come base di calcolo il massimale ASPI o NASPI dell’anno di riferimento così come è stato definito periodicamente.
Dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASPI, l’importo del massimale è determinato secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Alla luce delle novità introdotte e per fare maggiore chiarezza sull’importo da prendere in considerazione per il pagamento, l’INPS nella circolare numero 137 del 17 settembre 2021 riepiloga anno per anno dati e documenti di riferimento.
Anno | Circolare INPS | Retribuzione imponibile | Massimale |
---|---|---|---|
2013 (ASpI) | 14/2013 | 1.180,00 | 1.152,90 |
2014 (ASpI) | 12/2014 | 1.192,98 | 1.165,58 |
2015 (ASpI) | 19/2015 | 1.195,37 | 1.167,91 |
2015 (NASpI) | 94/2015 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2016 (NASpI) | 48/2016 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2017 (NASpI) | 36/2017 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2018 (NASpI) | 19/2018 | 1.208,15 | 1.314,30 |
2019 (NASpI) | 5/2019 | 1.221,44 | 1.328,76 |
2020 (NASpI) | 20/2020 | 1.227,55 | 1.335,40 |
2021 (NASpI) | 7/2021 | 1.227,55 | 1.335,40 |
Ticket di licenziamento 2021, le istruzioni INPS per il pagamento dell’importo corretto
Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a versare il 41 per cento del massimale mensile di ASPI/NASPI, così come indicato in tabella, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nella circolare INPS numero 137 del 17 settembre 2021 una precisazione importante:
“Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time”.
Prima di procedere con il pagamento, quindi, il primo valore da calcolare è l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato: il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.
Per i periodi di lavoro inferiori all’anno si determina in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Qualche esempio.
Anzianità aziendale di 12 mesi
Contributo dovuto = 41 per cento del massimale ASPI/NASPI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Nel 2021 è pari a 547.514 euro.
Nel 2019 era pari a 544.767 euro.Anzianità aziendale di 28 mesi
Contributo dovuto = 41 per cento del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Nel 2021 è pari a 1277,532 euro.
Nel 2019 era pari a 1225,725 euro.
A queste regole di calcolo, bisogna aggiungere poi due ulteriori precisazioni:
- se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, non è stata oggetto dell’accordo sindacale, dal 1° gennaio 2017 il contributo si moltiplica per 3 volte;
- se l’azienda che procede con il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS, dal 1° gennaio 2018 per ogni licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo, tranne quelli con procedura antecedente al 20 ottobre 2017, l’aliquota del ticket di licenziamento arriva all’82 per cento.
In conclusione, l’INPS specifica che per i licenziamenti avvenuti durante il blocco in seguito all’adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale, il contributo è sempre pari al 41 per cento del massimale mensile NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche nel caso in cui verifichi la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono all’accordo.
Tutti i dettagli sul calcolo del ticket di licenziamento nella circolare numero 137 del 17 settembre 2021.
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