Licenziamenti con obbligo di ticket Naspi in caso di accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo. Il messaggio INPS n. 528 del 5 febbraio 2021 fa il punto degli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro.
Licenziamenti con obbligo di versamento del ticket Naspi in caso di accordo collettivo aziendale.
L’INPS fa il punto degli obblighi contributivi per le imprese nelle ipotesi escluse dal blocco generalizzato di interruzione dei rapporti di lavoro.
Le indicazioni operative sono contenute nel messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, che analizza gli aspetti pratici delle disposizioni previste dal decreto Agosto n. 104, all’articolo 14, in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Così come confermato dalla Legge di Bilancio 2021, il blocco dei licenziamenti viene meno, tra gli altri casi, anche nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Al lavoratore che aderisce, è riconosciuto il diritto alla Naspi.
Ed è proprio l’estensione del diritto alla disoccupazione che fa sorgere, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento del ticket Naspi.
Per le procedure di esodo completate prima della pubblicazione del messaggio INPS n. 528 del 5 febbraio 2021, il versamento dovrà essere effettuato entro il mese di marzo 2021.
Licenziamenti con obbligo di ticket Naspi in caso di accordo collettivo aziendale
Il comma 3, articolo 14 del decreto n. 104/2020 e successivamente il comma 311, articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, garantiscono il diritto alla Naspi al lavoratore che ha aderito all’incentivo all’esodo.
Una previsione che, come evidenziato dall’INPS con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, obbliga il datore di lavoro al versamento del ticket di licenziamento.
Il motivo risiede in quanto previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale dispone che:
“i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa”.
Il ticket Naspi è interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
Per le cessazioni intervenute prima della pubblicazione del messaggio INPS, il ticket di licenziamento dovrà essere versato entro e non oltre la scadenza di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.
Oltre al versamento del ticket di licenziamento, le interruzioni di rapporti di lavoro avviate dal 15 agosto 2020 dovranno essere esposte nel flusso Uniemens indicando il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di:
“Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni.
- Messaggio INPS n. 528 del 5 febbraio 2021
- Aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento
Revoca dei licenziamenti fino al 13 ottobre 2020, recupero del ticket con Uniemens
Lo stesso articolo 14 del decreto n. 104/2020, al comma 4, prevedeva la possibilità di revoca dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuate nel 2020, con contestuale accesso alla cassa integrazione e con il ripristino del rapporto di lavoro senza oneri e sanzioni per il datore di lavoro.
Una previsione che è stata eliminata dalla legge di conversione del decreto Agosto, la n. 126/2020, entrata in vigore il 14 ottobre 2020.La revoca dei licenziamenti senza costi è quindi stata possibile dal 15 agosto 2020 al 13 ottobre 2020.
Per quanto attiene agli obblighi contributivi del datore di lavoro, per le revoche effettuate nel periodo di vigenza della norma, l’INPS con il messaggio del 5 febbraio 2021 specifica che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale.
Tenuto conto della normativa in deroga rispetto a quella ordinaria, non sono dovuti oneri aggiuntivi a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR, maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del messaggio del 5 febbraio 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.
Infine, a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del ticket di licenziamento. Nel caso di versamento, sarà possibile recuperare l’importo, utilizzando la procedura di regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.
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