Blocco licenziamenti individuali e collettivi fino al 31 marzo, come funziona la proroga del divieto prevista dalla Legge di Bilancio 2021? I tempi vanno di pari passo con la cassa integrazione. Stessa sospensione si applica anche alle sospensione delle procedure in corso. Ma se viene meno il soggetto imprenditoriale o se si arriva a un accordo collettivo aziendale, è possibile fare una eccezione.
Blocco licenziamenti individuali e collettivi, sulla durata della sospensione arriva la proroga fino al 31 marzo con la legge di Bilancio 2021. Come funziona il divieto che, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, segue i tempi della cassa integrazione?
Si mettono in pausa alcune procedure previste dalla normativa, comprese quelle già avviate.
Esistono, però, anche delle eccezioni nel caso in cui venga meno il soggetto imprenditoriale o si arrivi a un accordo collettivo aziendale.
Blocco licenziamenti fino al 31 marzo: proroga in Legge di Bilancio 2021, come funziona?
Fin dall’inizio le due misure hanno seguito un andamento parallelo, e anche per l’inizio del 2021 blocco dei licenziamenti e cassa integrazione per coronavirus continuano a procedere insieme, come conferma il quadro di sintesi sugli interventi della Legge di Bilancio 2021 redatto dal Senato sulla prima impostazione del testo della Manovra:
“Per quanto concerne il vigente divieto di licenziamento, il ddl di bilancio proroga al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga”.
A prevedere il divieto sono i commi dal 309 al 311 dell’articolo 1 preceduti dall’estensione della CIG fino a marzo 2021.
In particolare, come si legge nel testo del Disegno di Legge di Bilancio 2021 fino alla primavera i datori di lavoro non possono:
- avviare la procedura di licenziamento collettivo previsto dalla legge del 23 luglio 1991, che riguarda le aziende che occupano più di 15 dipendenti, e in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia e quelle in CIGS, nel caso in cui nel corso o al termine del programma emerga la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento;
- indipendentemente dal numero dei dipendenti, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero al licenziamento che può essere determinato da due fattori:
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro;
- ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di questa.
Blocco licenziamenti fino al 31 marzo, proroga in Legge di Bilancio 2021, quando non si applica il divieto?
Fino al 31 marzo 2021, inoltre, restano sospese le procedure:
- nel primo caso dei licenziamenti collettivi si fa riferimento a quelle avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
- nel secondo si menzionano genericamente le procedure in corso ovvero il processo che si innesca con l’invio della comunicazione con la quale il datore di lavoro dichiara l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, indica i motivi e le misure di assistenza alla ricollocazione che rappresenta il preludio ad un tentativo di conciliazione.
La Legge di Bilancio 2021 dispone, quindi, una proroga per il blocco dei licenziamenti al 31 marzo 2021 e una sospensione delle procedure già avviate. Ma ci sono anche casi in cui il divieto non si applica.
Prima di tutto, per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, si specifica che lo stop non riguarda le ipotesi in cui “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto”.
In linea generale, poi il blocco dei licenziamenti non si applica in due casi:
- il soggetto imprenditoriale viene meno, due sono le ipotesi previste:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (a patto che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c);
- fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne viene disposta la cessazione;
- c’è un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro: il divieto viene meno solo per i lavoratori che aderiscono all’accordo e che hanno diritto alla NASPI.
Come per la cassa integrazione stessa e per altre misure, la Legge di Bilancio 2021 rappresenta l’occasione per confermare alcune misure adottate nei mesi scorsi per far fronte all’emergenza coronavirus dal punto di vista economico.
Fin dalla sua introduzione il divieto dei licenziamenti ha creato un acceso dibattito ma con la Legge di Bilancio 2021 si decide di proseguire ancora un po’ in questa direzione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Blocco licenziamenti fino al 31 marzo: proroga in Legge di Bilancio 2021, come funziona?