Via libera alla fruizione della Naspi per i lavoratori ed esclusione dal blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro in caso di risoluzione del rapporto con accordo collettivo aziendale. Come richiedere l'indennità di disoccupazione a cui si ha diritto: i dettagli nella circolare INPS numero 111 del 29 settembre 2020.
L’accordo collettivo aziendale permette ai datori di lavoro di superare il blocco dei licenziamenti e ai lavoratori di accedere alla Naspi, indennità di disoccupazione.
Si tratta di una via alternativa alle regole previste tracciata dall’articolo 14 del Decreto Agosto. Il testo da un lato conferma lo stop già disposto nei precedenti provvedimenti e dall’altro indica le eccezioni possibili.
A chiarire le modalità con cui i lavoratori possono richiedere l’indennità di disoccupazione in seguito alla risoluzione del contratto di lavoro dopo aver trovato uno specifico accordo con l’azienda è l’INPS con la circolare numero 111 del 29 settembre 2020.
Naspi, come richiedere la disoccupazione in caso di accordo collettivo aziendale
Il Decreto Agosto impone un blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per coronavirus o anche dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, introdotto in sostituzione della CIG, preclude inoltre la possibilità di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e prevede la sospensione delle procedure pendenti e avviate successivamente al 23 febbraio 2020
A delineare questo assetto di regole è l’articolo 14 del Decreto Agosto che, come sottolinea l’INPS nella circolare numero 111 del 29 settembre 2020, indica anche una strada alternativa:
“Il successivo comma 3 dell’articolo 14 in argomento dispone che le preclusioni e le sospensioni di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.
Lo stesso testo prevede anche la possibilità di accedere alla Naspi per i lavoratori: nonostante si tratti di una risoluzione del rapporto di lavoro e non di un licenziamento, è possibile comunque richiedere l’indennità di disoccupazione.
Naspi, come richiedere la disoccupazione in caso di accordo collettivo aziendale
Con la circolare numero 111 del 2020, l’INPS fornisce le particolari istruzioni da seguire per richiedere le somme a cui si ha diritto:
- presentazione della domanda di accesso alla Naspi;
- invia in allegato di due documenti aggiuntivi:
- accordo collettivo aziendale;
- documentazione valida ad attestare l’adesione all’accordo da parte del lavoratore che richiede l’indennità di disoccupazione.
Le condizioni per cui si riconosce la Naspi in seguito a una risoluzione del contratto di lavoro, nell’ambito delle regole del blocco dei licenziamenti, sono le seguenti:
- l’accordo collettivo deve essere stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- l’accordo deve avere come oggetto l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- i lavoratori devono dimostrare con apposita documentazione di aver aderito.
I dettagli su questa particolare via di accesso alla Naspi sono indicati nel documento pubblicato dall’INPS il 29 settembre per chiarire le regole della proroga di due mesi disposta sempre dal DL Agosto. Di seguito il testo integrale.
- INPS - Circolare numero 111 del 29 settembre 2020
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Proroga di due mensilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Naspi, come richiedere la disoccupazione in caso di accordo collettivo aziendale